Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32811 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19046-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIANA, 53,

presso lo studio dell’avvocato CARLO BRUNI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7463/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE del LAZIO, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 778/15, sez. 2, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da S.G. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per irpef 2007.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 7463/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per mancanza di sottoscrizione del presidente.

Con il secondo motivo denuncia la carenza di motivazione.

Con il terzo motivo sostiene l’erroneità della decisione relativamente all’accertamento del valore delle quote partecipative cedute.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata risulta priva della sottoscrizione del presidente della Commissione regionale.

In ipotesi di tal fatta la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza emessa da una commissione tributaria regionale, munita della sottoscrizione del giudice estensore e non anche del presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata (da ultimo Cass. 9940/15)

Il motivo va quindi accolto con conseguente assorbimento dei restanti due.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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