Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32810 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4729-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IL TRIFOGLIO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 574/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 29 dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ORONZO.

Fatto

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza della CTP di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Trifoglio s.r.l. avverso l’avviso di liquidazione emesso per il recupero delle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione alla compravendita di terreni e di un fabbricato destinato a struttura alberghiera, siti in Pontecagnano, per la parte di immobili non rientranti nel Piano di Recupero di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5 e l’adita CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver rilevato l’inammissibilità del gravame erariale “per mancanza di motivi specifici”, in quanto “le censure dell’appellante, che riproducono in sostanza le deduzioni già svolte in prime cure, non concretizzano la necessaria specificazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza appellata”, esaminava nel merito le censure ed osservava, altresì, che “dall’esame degli atti di causa (certificazione del Comune di Pontecagnano e perizia del Geom. D.G.) è dato rilevare che il fabbricato (…) ricade, secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico comunale, nel Piano di recupero che destina al predetto complesso (alberghiero) la tipologia di intervento di “Ristrutturazione Edilizia”, mentre le aree (…) costituiscono superfici pertinenziali destinante in parte a verde attrezzato e, per la restante parte, ad aree di parcheggio sempre a servizio del complesso alberghiero e del ristorante”;

che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi, mentre la contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e conseguente nullità della sentenza impugnata, in quanto, nella parte motiva, essa contiene una errata declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello, il quale censurava compiutamente le ragioni per cui era stato accolto l’originario ricorso della contribuente, avuto riguardo alla questione, costituente il punto nodale della controversia, concernente la inapplicabilità dell’aliquota agevolata, pacificamente spettante per il corpo principale della struttura alberghiera, agli immobili pertinenziali inseriti in particelle non ricadenti nel Piano di recupero, essendo ininfluente che le stesse fossero collegate alle particelle inserite nel medesimo Piano, attese le tassative previsioni della L. n. 168 del 1982, art. 5, sui requisiti richiesti per usufruire dell’agevolazione;

che con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., conseguente nullità della sentenza impugnata, nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in quanto il giudice di appello omette completamente di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto della reiezione del gravame dell’Ufficio, atteso che non è dato comprendere come sia superabile la dedotta inapplicabilità dell’agevolazione agli immobili pertinenziali non inseriti in particelle ricadenti nel Piano di recupero, in difetto di una previsione normativa in tal senso;

che con il terzo motivo si deduce violazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, della L. n. 457 del 1978, art. 27 ss.gg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto per il trattamento fiscale agevolato degli atti di trasferimento di immobili ricadenti in piani di recupero, sono richieste due condizioni di carattere generale, l’essere gli immobili trasferiti già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal Comune ovvero da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione, su proposta dei proprietari, e l’essere gli interventi di recupero effettuati dai medesimi acquirenti, mentre nella fattispecie esaminata dai giudici di merito, nè il certificato rilasciato dal Comune di Pontecagnano, nè la perizia di parte dimostrano che le particelle, anche se pertinenziali, ricadono nel Piano di recupero individuato dal Comune, circostanza di per sè sufficiente a giustificare la disposta revoca dell’agevolazione;

che la prima censura è fondata, e merita accoglimento, in quanto emerge dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata che la CTR della Campania, dopo aver rilevato l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi di gravame, in quanto non si confronterebbero con le ragioni della decisione di primo grado, si è pronunciata sulla questione di merito oggetto di causa, tanto da risultare, di fatto, superato il pregiudiziale rilievo di inammissibilità del gravame (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53);

che, secondo questa Corte, nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria ribadisca e riproponga in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (Cass. n. 7369/2017), atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 12826/2017 e giur. ivi cit.);

che, inoltre, “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.” (Cass. S.U. n. 3840/2007, n. 15234/2007, n. 17004/2015);

che la sentenza d’appello è palesemente difforme dai suesposti principi di diritto perchè svaluta il motivo di gravame dell’Ufficio, articolato sulla dedotta inapplicabilità dell’aliquota agevolata agli immobili asseritamente pertinenziali della struttura alberghiera, in quanto inseriti in particelle non ricadenti nel Piano di recupero, attese le previsioni della L. n. 168 del 1982, art. 5, sui requisiti richiesti per usufruire dell’agevolazione, trattandosi di norma che, per sua natura, è di stretta interpretazione, questione costituente la ratio decidendi della sentenza di prime cure; che, in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarata l’inammissibilità dei restanti motivi, e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, cui è demandato di procedere a nuovo esame della vertenza ed a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti motivi, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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