Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32810 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18069-2018 proposto da:

S.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE, 49, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SANTORO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10778/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 2646/15, sez. 6, rigettava il ricorso proposto da S.M.A. avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per imposta registro, ipotecaria e catastale 2012.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Campania – sez. dist. Salerno.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 10778/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione dell’art. 814 c.c., avendo la CTR erroneamente ritenuto la natura non pertinenziale del bene in ragione della sua distanza dall”immobile principale compravenduto aggiungendo che la decisione sul punto risulta meramente apparente ed omessa.

Con il secondo motivo deduce che era onere dell’Amministrazione fornire la prova della non pertinenzialità del bene in questione e che tale prova non è stata fornita.

I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Va innanzi tutto rilevato che la motivazione della sentenza non risulta carente in modo tale da doversi considerare apparente.

Essa si basa, infatti, su due distinte rationes decidendi costituite, per un verso, dalla distanza rilevante che esiste tra l’immobile principale compravenduto e l’altro immobile di cui la ricorrente sostiene la natura pertinenziale. Per altro verso, la sentenza impugnata ha rilevato che l’elevato prezzo attribuito all’area sostenuta pertinenziale era tale da far escludere la destinazione di quest’ultima a parcheggio.

Tali argomenti appaiono di per sè idonei a configurare una sufficiente motivazione.

Ciò posto, le doglianze proposte con i due motivi appaiono manifestamente infondate e per alcuni versi inammissibili.

E’ indiscusso che, ai fini della sussistenza del carattere di pertinenzialità, non è necessaria la contiguità dei beni purchè sussista in ogni caso l’asservimento funzionale di uno degli immobili a quello principale.

La valutazione della sussistenza di tale requisito è affidata al giudice sulla base però degli elementi che risultano dall’atto di compravendita e degli elementi emersi nel corso del giudizio.

Sotto tale ultimo profilo deve ritenersi che, in assenza di una evidenza risultante dall’atto di compravendita e dalla allegata documentazione, l’onere di fornire gli elementi atti a comprovare l’asservimento di un immobile all’altro non può che far carico al contribuente che richiede l’applicazione di una disposizione tributaria a lui più favorevole.

Nel caso di specie sia il giudice di prime cure che quello di seconde hanno – come già evidenziato – rilevato la sussistenza di una distanza tale tra l’immobile principale e quello sostenuto asservito da fare escludere il carattere pertinenziale di quest’ultimo anche in ragione dell’elevato prezzo attribuito al bene di asserita pertinenza.

In relazione a tale motivazione il ricorso non contiene alcuna censura specifica nè in relazione alla valutazione circa il fatto che la rilevanza della distanza tra i due immobili era tale da impedire l’asservimento di uno all’altro nè in relazione all’elevato prezzo di vendita dell’immobile asservito.

La doglianza appare quindi per certi versi manifestamente infondata e per altri inammissibile.

La ricorrente lamenta poi, in particolare con il secondo motivo, che la Commissione regionale non abbia preso in considerazione la documentazione da essa prodotta in giudizio.

Tale censura, oltre ad essere del tutto generica perchè non fornisce elementi ed argomenti da cui evincere la carenza e l’erroneità della motivazione decisione impugnata, non è conforme al principio di autosufficienza del ricorso, risultando così inammissibile.

La ricorrente avrebbe dovuto infatti riportare nel ricorso i brani significativi della documentazione citata ed avrebbe, inoltre, dovuto indicare ove la stessa fosse rinvenibile nel fascicolo di parte per consentire a questa Corte di prenderne visione.

Il ricorso va in conclusione respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Si compensano le spese della fase di merito in ragione della peculiarità della controversia. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Si compensano spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA