Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3281 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3281 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5828/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente contro
Cavalieri Maddalena, erede di Tidona Carmela;

– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 678/17/16 depositata il 22 febbraio 2016.
Udita la

relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone

nell’adunanza ex art. 360-bis c.p.c. del 10 gennaio 2018.
ATTESO CHE
Circa il diniego di rimborso opposto a Carmela Tidona per le
ritenute subite come lavoratore dipendente nel triennio 19901992, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza
che ha annullato il rifiuto in accoglimento dell’appello dell’erede
Maddalena Cavalieri.

Data pubblicazione: 12/02/2018

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002,
artt. 1 e 3 OPCM 2057/1990, per aver il giudice d’appello
ammesso il sostituito d’imposta al rimborso per il sisma siciliano
del dicembre 1990.
Il ricorso è infondato: il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1,

siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal
sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche
dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di
lavoratore dipendente, ciò corrispondendo all’unitarietà del
rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta
(Cass. 14406/2016 Rv. 640556, Cass. 15026/2017 Rv. 644551,
Cass. 17472/2017 Rv. 644905).
La legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art.

16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha

testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex
art. 1, comma 665, cit. «i titolari di redditi di lavoro dipendente
[…] in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla
norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a
concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in
ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della
ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso,
delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
Il ricorso va respinto; nulla sulle spese di questo giudizio, in
difetto di costituzione dell’intimata; prenotando a debito,
l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv. 630550, Cass.
1778/2016 Rv. 638714).

2

comma 665, I. 190/2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma

t

P. Q. M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

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