Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3281 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18182/2015 proposto da:

R.M.C., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 14, presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ranaboldo Carlo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Casale Monferrato, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci n. 24, presso

lo studio dell’avvocato Masini Maria Stefania, rappresentato e

difeso dagli avvocati Ferraris Pietro, Robaldo Enzo, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 11/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

NARDECCHIA Giovanni Battista, che si riporta alla requisitoria

scritta;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Pafundi Gabriele che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 11/2015, depositata in data 9/1/2015, – in controversia promossa da R.M.C., nei confronti del Comune di Casale Monferrato, in opposizione alla stima dell’indennità definitiva della Commissione provinciale espropri, per sentire determinare l’indennità di espropriazione dovuta, anche quella aggiuntiva prevista dall’art. 37 T.U.E. per il coltivatore diretto, in relazione ad alcuni immobili, di complessivi 10.660 mq, espropriati, con Decreto del novembre 2011, nell’ambito di un piano per insediamenti produttivi, denominato “P.I.P. 5, primo lotto funzionale” – ha determinato in Euro 92.740,00 l’indennità spettante all’attrice.

In particolare, i giudici d’appello, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, hanno respinto l’eccezione, sollevata dal Comune, di simulazione assoluta della donazione degli immobili, disposta dalla figlia dell’attrice (comproprietaria al 50%) alla madre, ed hanno condiviso la valutazione espressa dal consulente (respinta l’eccezione di nullità per violazione del contraddittorio), che aveva determinato le indennità dovute per l’espropriazione dell’area in Euro 78.884,00 (Euro 7,40 valore al mq. x 10.660 mq), l’indennità di espropriazione, ed in Euro 13.858,00, l’indennità aggiuntiva – coltivatore diretto (Euro 1,30, valore venale delle coltivazioni praticate, al mq. x 10.660), per complessivi Euro 92.742,00.

Avverso la suddetta pronuncia, R.M.C. propone ricorso per cassazione, notificato il 9-14/7/2015, affidato a cinque motivi, nei confronti del Comune di Casale Monferrato (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi, notificato il 18/9/2015). Il PG ha depositato conclusioni scritte. Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente principale lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale riformato in pejus l’indennità definitiva di espropriazione quale determinata dalla commissione espropri (passando dagli Euro 8,50 al mq stimati da detta commissione ad Euro 7,40 al mq.), pur in difetto di domanda riconvenzionale del Comune espropriante; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, per falsa applicazione nella stima del valore venale del bene ablato sia del metodo analitico ricostruttivo sia del metodo sintetico-comparativo; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., per avere la Corte d’appello dichiarato essa attrice decaduta dalla possibilità di introdurre in sede di comparsa conclusionale argomentazioni tecniche di censura alla consulenza tecnica d’ufficio; 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., in ordine al diniego di riconoscimento del maggior danno per difetto di prova, avendo essa espropriante chiesto il riconoscimento degli interessi compensativi, con decorrenza dalla data dell’espropriazione, da calcolarsi sulla differenza tra l’importo delle indennità determinato giudizialmente e quello dell’indennità provvisoria già depositato, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.; 5) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in ordine alla violazione del contraddittorio in sede peritale.

2. Il Comune ricorrente incidentale lamenta: 1) con il primo motivo, la “violazione e falsa applicazione di legge”, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, avendo la Corte di merito errato nell’ordinare al Comune di depositare la differenza di Euro 35.485,86, non avvedendosi che esso aveva già depositato non l’importo indicato in sentenza, di Euro 57.256,139, ma quello di Euro 104.041,60; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 91,92 c.p.c., in punto di spese processuali, per avere la Corte d’appello condannato il Comune al pagamento del 40% delle spese, compensato tra le parti il residuo 60%, pur essendo il Comune risultato vittorioso (essendosi, nella sostanza, respinta la domanda dell’attrice di riconoscimento di una maggiore indennità di espropriazione).

3. La prima censura del ricorso principale è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Questa Corte ha da tempo chiarito che “in materia di espropriazione per pubblica utilità, il principio per cui il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità non si configura come un giudizio di impugnazione dell’atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il “quantum” dell’indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, va coordinato con quello della domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all’opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell’espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale” (Cass. 4388/2006; Cass. 716/2011). Si è così precisato (Cass. 8442/2012) che “in tema di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione (o di occupazione temporanea), oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge, principi che devono essere coordinati a quello della domanda, derivandone che, se questa è formulata soltanto dall’espropriato, l’opposizione può condurre a determinare un’indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda formulata dell’espropriante; pertanto, nel caso in cui l’accertamento conduca ad un tale risultato, il giudice deve limitarsi a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultra petizione, salvo che l’espropriante, convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto a tal fine domanda riconvenzionale” (conf. Cass. 12700/2014; Cass. 14185/2016; Cass. 15414/2019).

Nella pronuncia di questa Corte n. 11503/2014 (in fattispecie nella quale non operava, peraltro, ancora il D.P.R. n. 327 del 2001), si è chiarito che, quando, oltre al decreto di espropriazione, sia intervenuta anche la stima dell’indennità ad opera della Commissione provinciale, alle parti è conferito solo il diritto di impugnare il relativo provvedimento nel breve termine di 30 giorni concesso dalla norma, trascorso inutilmente il quale la stessa diviene definitiva e non più modificabile; cosicchè si è precisato che “se è vero che per effetto dell’opposizione, la stima della Commissione perde comunque efficacia in funzione di quella determinanda dal giudice, è altrettanto vero che oggetto del giudizio è pur sempre la congruità di detta stima e la sua conformità ai criteri di legge e che questi principi devono essere coordinati con quello della domanda (art. 99 c.p.c.). Il quale comporta che se quest’ultima è formulata soltanto dall’espropriato, l’opposizione può condurre a determinare un’indennità maggiore rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, ma non può portare ad una somma inferiore a detta stima in difetto di una domanda (riconvenzionale) all’uopo formulata dall’espropriante. Ed in caso in cui l’accertamento conduce ad un tal risultato, il giudice deve limitarsi a respingerla, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione”.

Deve quindi rilevarsi, in conformità anche delle conclusioni scritte del P.G., che la Corte d’appello, nella parte in cui, pur in difetto di domanda riconvenzionale sul punto del soggetto espropriante, convenuto nel giudizio di opposizione alla stima, ha modificato la relazione di stima riducendo il quantum (sulla base di valore a mq dell’area espropriata inferiore) ha violato il principio della domanda.

Invero, la Commissione provinciale espropri aveva determinato l’indennità definitiva di espropriazione in Euro 90.616,00 (per un valore di 8,50 al mq.) e l’indennità aggiuntiva, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37, comma 9, alla proprietaria coltivatrice diretta in Euro 13.431,60 (Euro 1,26 al mq.), per complessivi Euro 104.047,6. Ed invero, il Comune espropriante, nel motivo di ricorso incidentale, deduce di avere versato detto maggiore importo (non quello minore indicato erroneamente nel dispositivo della sentenza), ai fini della contestata statuizione in ordine al proprio obbligo di versamento di asserita differenza ancora dovuta.

La Corte d’appello, all’esito della CTU espletata, ha determinato le indennità dovute per l’espropriazione dell’area in Euro 78.884,00 (Euro 7,40 valore al mq x 10.660 mq.), l’indennità di espropriazione, ed in Euro 13.858,00, l’indennità aggiuntiva – coltivatore diretto (Euro 1,30, valore venale delle coltivazioni praticate, al mq. x 10.660), per complessivi Euro 92.742,00, incorrendo nel denunciato vizio di ultrapetizione.

Alla luce della citata giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la Corte di merito avrebbe dovuto quindi respingere l’opposizione alla stima proposta dall’espropriata (al fine di conseguire importo maggiore di quello determinato dalla commissione provinciale espropri), in difetto di domanda riconvenzionale del Comune espropriante.

4. Gli ulteriori motivi del ricorso principale non possono ritenersi assorbiti (come ritenuto dal PG).

Con dette doglianze, invero, l’espropriata insiste nel ribadire la fondatezza della proposta opposizione alla stima, volta a conseguire un maggiore importo sia per l’indennità di espropriazione sia per quella aggiuntiva come coltivatrice diretta ed anche in ordine al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c..

5. Con il secondo motivo, si contesta la metodologia di stima dell’area, pacificamente edificabile a destinazione urbanistica produttiva (“P.I.P. 5, primo lotto funzionale”), utilizzata dal consulente tecnico d’ufficio e condivisa dalla Corte di merito, secondo il metodo analitico-ricostruttivo, applicato in maniera erronea.

5.1. Il motivo risulta, per una prima parte, inammissibile.

Invero, in ordine alla scelta operata (metodo analitico-ricostruttivo in luogo di quello sintetico-comparativo), deve ribadirsi che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione del valore del fondo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito che sceglie se utilizzare il metodo analitico-ricostruttivo, teso ad accertare il valore di trasferimento del fondo o il metodo sintetico-comparativo, volto invece a desumere dall’analisi del mercato il valore commerciale attraverso il riferimento alle aree omogenee, e che non si può “stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività” (Cass. 4885/2006; Cass. 7288/2013; Cass. 3034/2015; Cass. 6243/2016).

5.2. Anche nella seconda parte la doglianza è inammissibile.

La ricorrente denuncia che il metodo applicato dal consulente tecnico (e condiviso dalla Corte di merito) sarebbe estraneo al modello legale (sintetico-comparativo o analitico-ricostruttivo).

Ma ciò di per sè non determina la nullità della consulenza tecnica d’ufficio o l’erroneità della sentenza che ne ha condiviso le risultanze, potendo l’indennità essere determinata anche con metodi diversi da quelli ordinari (Cass. 892/2012).

6. Con il terzo ed il quinto motivo, si lamentano invece violazioni del diritto di difesa, sotto vari profili: a) con il terzo motivo, si deduce motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 4 e vizio di omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevandosi che la Corte d’appello avrebbe sinteticamente ritenuto inammissibili, perchè tardive, le controdeduzioni tecniche difensive articolate da essa R., in sede di conclusionale, in contestazione all’elaborato peritale (concernenti il mancato esame delle norme di attuazione del P.I.P. 5 del Comune di Casale Monferrato, in ordine alle potenzialità edificatorie dell’area, dello Studio di fattibilità del P.I.P. 5, della Relazione introduttiva al P.I.P., il mancato accesso ai luoghi); b) con il quinto motivo, si reitera la doglianza, già sollevata nel merito, in punto di nullità della perizia per violazione del principio del contraddittorio, per essere stato assegnato ai consulenti di parte un termine effettivo di soli nove giorni per rispondere alla bozza di relazione tecnica, priva di allegati, per non essere stato fissato alcun sopralluogo collegiale, dopo il verbale di inizio delle operazioni peritali, per essere stata acquisita documentazione dal Comune, senza sottoporla al contraddittorio dell’altra parte, per essere stata depositata la relazione tecnica oltre il termine originario assegnato.

6.1. La prima censura (terzo motivo) è infondata, avendo questa Corte già chiarito che “le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale – e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice – perchè in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale” (Cass. 951517/2002; Cass. 7335/2013; Cass. 223316/2020). Peraltro, anche alla luce di indirizzo più estensivo in ordine al potere di svolgere contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio con la comparsa conclusionale, occorre sempre avere riguardo al rispetto del contraddittorio tra le parti del processo (Cass. 15418/2016: “i rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purchè il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un’effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l’abbiano determinata”; Cass. 20289/2018).

Nella specie, la Corte ha compiuto una valutazione, ritenendo tardivi ed inammissibili i rilievi.

Ne consegue che non può essere ritenuta affetta da motivazione apparente la decisione impugnata per avere ritenuto inammissibili tali controdeduzioni tecniche, come articolate.

Non ricorre, di conseguenza, il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

6.2. L’altra censura (quinto motivo) è, in parte, del pari infondata.

Come osservato alla Corte d’appello il termine originariamente fissato per il deposito della relazione tecnica è stato prorogato dal giudice ed il deposito della relazione è avvenuto entro il suddetto termine concesso.

Quanto poi al termine concesso dal consulente tecnico d’ufficio alle parti per il deposito delle osservazioni alla bozza trasmessa, si è trattato di un termine che non può ritenersi del tutto incongruo (dal 1/2/2013 al 10/2/2013). L’art. 195 c.p.c., comma 3, come sostituito della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 5, ha introdotto una sorta di sub-procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta; l’obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell’elaborazione dei risultati dell’indagine peritale.

La controparte ha dedotto di avere potuto depositare le proprie osservazioni.

6.3. Risulta inammissibile anche il profilo relativo alla nullità dell’elaborato peritale per acquisizione da parte del consulente tecnico d’ufficio di documentazione tecnica, in violazione del contraddittorio, da consulente di una delle parti (“a) copia del P.R.G. e delle relative N.d.A. ante e post-ultima variante del P.I.P. 5; b) copia del Piano esecutivo con il computo metrico estimativo dei lavori; c) copia del verbale del Consiglio per la stima di vendita dei terreni oggetto di alienazione”, pag. 39 del ricorso); deduce la ricorrente che si era concordato, in sede di inizio delle operazioni peritali, che il consulente tecnico avrebbe acquisito i suddetti documenti comunali, per poi sottoporli all’esame congiunto delle parti, ma ciò non è avvenuto, in quanto il consulente tecnico avrebbe acquisito la predetta documentazione dal consulente del Comune e che anche la bozza della relazione tecnica, trasmessa il 1/2/2013, per le eventuali osservazioni tecniche, era priva di allegati.

Ora, questa Corte ha chiarito che “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, causata dall’utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l’onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico – poi utilizzati dal giudice – siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione – senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irritualità abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata – si configura l’inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante la sua genericità” (Cass. 5093/2001; Cass. 7737/2016; Cass. 11752/2018).

Ora, la Corte d’appello ha rilevato che il consulente tecnico d’ufficio aveva motivatamente replicato alla contestazione di parte attrice spiegando che non era risultato necessario il secondo incontro, in quanto la documentazione del Comune era “accessibile in rete” e quindi pubblica e conoscibile da terzi ed era stata pertanto semplicemente in tal modo “scaricata” dal consulente del Comune e consegnata al consulente tecnico d’ufficio.

La ricorrente non precisa, peraltro, quale fosse il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio.

7. Il quarto motivo è invece assorbito, a fronte dell’accoglimento del primo motivo, attenendo a conseguenza accessoria (risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., su debito di valuta, cfr. in ogni caso Cass. 3738/2012).

8. Il ricorso incidentale è assorbito.

9. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, respinti i motivi secondo, terzo e quinto, assorbito il quarto, ed assorbito il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, respinti i motivi secondo, terzo e quinto, assorbito il quarto, ed assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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