Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3281 del 10/02/2011
Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3281
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – rel. Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI GIACINTO – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6374/2007 proposto da:
M.L. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DORIA NICETA Luigi,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 06/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
26/01/2011 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 14 settembre 2005 il Sig. M.L. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce, depositata il 2 maggio 2005, con la quale era stata dichiarata la separazione personale tra il M. e la moglie, F.M. C., con addebito ad entrambi; era stata assegnata la casa familiare al marito; era stato inoltre condannato quest’ultimo a versare al coniuge un assegno mensile di Euro 500,00.
Anche la F. ha impugnato in via incidentale la decisione del Tribunale.
Con la sentenza (6 marzo 2006) impugnata in questa sede la Corte di appello ha parzialmente riformato la decisione del giudice di primo grado nei termini seguenti: ha dichiarato inammissibile la domanda di addebito nei confronti del M. ed ha escluso l’addebito a carico della F.; ha rigettato l’appello incidentale relativo all’assegnazione di parte della casa coniugale alla F.;
infine, comparata la posizione patrimoniale e reddituale dei coniugi, ha ridotto l’assegno alimentare stabilito a carico del M. a favore della F. ad Euro 350,00 mensili.
Il M. ha impugnato la decisione della Corte di merito con due motivi. La intimata non ha resistito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno della F., dal momento che la stessa era in possesso di cospicue somme di danaro, di titoli mobiliari e di un terreno edificabile.
Col secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 438 c.c., avendo la sentenza impugnata applicato tale disposizione ad una fattispecie concreta diversa da quella astrattamente prevista dalla disposizione di legge, dato che le condizioni patrimoniali della F., appropriatasi di L. 125 milioni, e titolare di un terreno edificabile e di altri titoli, non ne avrebbero giustificato l’applicazione.
Le censure si concludono col seguente quesito: se la disponibilità di una cospicua somma di danaro (…), dei relativi frutti, di altri titoli mobiliari, la comproprietà di un suolo edificatorio (…) suscettibile di agevole alienazione, nonchè la prestazione di attività di collaborazione domestica escludano il diritto alla percezione degli alimenti.
Il ricorso è inammissibile perchè l’unico quesito formulato per entrambi i motivi non contiene le condizioni richieste, secondo la elaborazione giurisprudenziale, dall’art. 360 bis: la riassuntiva esposizione degli elementi fattuali sottoposti al giudice del merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata nella specie; la diversa regola di diritto che nella prospettazione del ricorrente si sarebbe dovuta applicare. Il quesito, pure privo della sintesi del fatto controverso, si risolve, in definitiva, nella richiesta di accertare se vi sia stata la violazione di una disposizione di legge.
Nessun provvedimento per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011