Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3281 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 22/12/2016, dep.07/02/2017),  n. 3281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21850-2015 proposto da:

SOCIETA’ F.LLI R. SRL, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97,

presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO DE’ MEDICI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO GARA,

UGO CARDOSI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 611/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 5/2/2015, la Corte d’appello di Milano ha confermato (salva la parziale riforma riferita alla regolazione delle spese del giudizio) la decisione con la quale il Tribunale di Milano ha condannato la società F.lli R. s.r.l. al pagamento, in favore della Atradius Credit Insurance N.V., di quanto dalla prima dovuto a titolo di rimborso di somme in precedenza indebitamente corrisposte dalla Atradius Credit Insurance N.V. in adempimento di un contratto di assicurazione stipulato con la F.lli R. s.r.l. per la copertura dei rischi connessi all’insolvenza dei clienti di quest’ultima.

A sostegno della pronuncia di conferma, la corte territoriale ha evidenziato come, a seguito dell’inadempimento dell’obbligo informativo gravante sulla società assicurata in ordine alla trasmissione delle informazioni richieste dalla compagnia assicurativa, il contratto di assicurazione doveva ritenersi risolto, con la conseguente insussistenza del credito a titolo indennitario in precedenza indebitamente corrisposto dalla Atradius Credit Insurance N.V..

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la società F.lli R. s.r.l. sulla base di tre motivi d’impugnazione.

3. Resiste con controricorso la Atradius Credit Insurance N.V., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

4. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., le parti non hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 e il 1372 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale accertato la violazione di pretesi obblighi informativi della società assicurata non formalmente previsti nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come la doglianza avanzata dalla ricorrente, in contrasto con l’epigrafe del motivo d’impugnazione, appare in realtà espressione di un’invocata rilettura interpretativa del testo negoziale convenuto tra le parti, come tale inammissibile in sede di legittimità, avendo la stessa ricorrente trascurato di indicare in termini specifici le modalità attraverso le quali la corte territoriale si sarebbe sottratta alla corretta applicazione delle norme del codice civile dettate in tema di interpretazione degli atti negoziali.

Peraltro, varrà tener conto di come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dalla legge, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze.

6. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale trascurato di dettare alcuna motivazione in relazione al punto decisivo concernente il carattere determinante delle informazioni asseritamente omesse da parte della società assicurata.

6.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente indicato la ragione del riscontrato carattere decisivo dell’inadempimento della società assicurata, avendo sottolineato come la F.lli R. s.r.l. avesse trascurato di specificare le ragioni per cui il credito vantato dall’assicurata verso la Fidati s.r.l. ammontasse all’importo di Euro 39.819,08, laddove il mandato era stato conferito per la somma di Euro 26.478,09 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

7. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1453, 1458 e 2908 c.c. e art. 633 c.p.c., per avere la corte d’appello confermato il decreto ingiuntivo opposto nonostante quest’ultimo fosse stato originariamente emesso per crediti non esigibili e illiquidi, siccome subordinati alla pronuncia costitutiva della risoluzione del contratto di assicurazione.

7.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività, avendo la corte territoriale superato la questione evidenziando come la società ricorrente avesse sollevato il tema in esame tardivamente solo in sede d’appello, con la conseguente tardiva introduzione di un tema di decisione (in ogni caso coinvolgente l’eventuale accertamento dell’avvenuta risoluzione automatica del contratto e la natura dichiarativa o costitutiva della pronuncia giudiziale sul punto) mai precedentemente contestato.

8. L’accertamento della manifesta infondatezza del ricorso impone la pronuncia del relativo rigetto, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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