Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3281 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3281
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32108/2020 proposto da:
F.B., elettivamente domiciliato in Avellino Via Tranquillino
Benigni 10, presso lo studio dell’Avv.to Antonio Barone, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2322/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 24/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/11/2021 da Dott. MELONI MARINA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 24/6/2020 ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, in ordine alle istanze avanzate da F.B. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria e del diritto alla protezione umanitaria, aveva riconosciuto solo quest’ultimo, rigettando le altre istanze.
Il richiedente asilo proveniente dal Pakistan aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta di essere fuggito dal proprio paese a causa del pericolo di morte cui era esposto in quanto era stato accusato ingiustamente della uccisione perpetrata da altri della sorella di un suo connazionale con il quale aveva avuto dissidi e temeva così di essere arrestato.
Avverso la sentenza F.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, stante il carattere apparente della motivazione della Corte di Appello sulla credibilità del racconto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver applicato il principio dell’onere probatorio attenuato ai fini della valutazione di credibilità del racconto.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza attivare il potere istruttorio officioso e non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria al fine di accertare la reale situazione del paese di provenienza ed i fatti rilevanti al fine del riconoscimento della protezione internazionale sulla base di informazioni aggiornate e precise sulla situazione dei paesi di origine reperibili su siti affidabili.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi proposti, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione dalla Corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha rettamente motivato le statuizioni impugnate, esponendo le ragioni del proprio convincimento.
In ordine al diniego dello status di rifugiato la Corte distrettuale ha rettamente affermato, senza ricevere dal ricorrente censure specifiche sul punto, che, pur prescindendo dalla valutazione relativa alla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, da esse non emerge alcuna persecuzione per i motivi specificamente richiesti a tal fine dalle norme di legge.
Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente circa le ragioni della propria fuga dal Paese di provenienza, la Corte ha chiaramente rilevato come le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili, sia pure nell’ambito dell’onere probatorio cd. attenuato, in quanto non adeguatamente circostanziate e non sostenute da idonei riscontri (evidentemente circa il rischio di danno grave del ricorrente di essere arrestato a seguito di denuncia dei parenti della uccisa). Ha quindi escluso l’esistenza di una situazione di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante.
A tal riguardo va osservato che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano circostanziate, coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5: tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).
La censura si risolve invece in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non proponibile, tanto più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Quanto poi al diniego della protezione sussidiaria nella ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte ha adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria facendo riferimento alle notizie risultanti da siti internet (rapporto Easo) dai quali ha evinto che nonostante le situazioni critiche di sicurezza, povertà e di ordine pubblico nel Pakistan non sussiste una situazione di conflitto armato interno, nella nozione di tale ipotesi recepita dalla giurisprudenza unionale e dalla giurisprudenza di questa Corte. La illustrazione del motivo, in cui il ricorrente si limita a disconoscere tali indicazioni, si palesa dunque inapprezzabile.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022