Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32809 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4604-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS SA, BANCA NAZIONALE LAVORO SPA, elettivamente domiciliati

in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

ESCALAR, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIA

SALVINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 104/2010 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 27 dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, con la quale, respinto l’appello erariale, è stata confermata la decisione della CTP di Genova, che aveva riconosciuto la legittimità della richiesta di rimborso dell’imposta di registro corrisposta in misura proporzionale all’atto della registrazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova, su ricorso della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., a carico della debitrice Food Enterprise s.r.l., nonchè dei fideiussori V.M. e VI-MA Immobiliare s.r.l., questi ultimi tenuti in forza di lettera di fideiussione omnibus, “trattandosi di un atto soggetto a registrazione non in termine fisso”, come previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 3;

che la contribuente oggi BNP Paribas s.a., e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., quest’ultima conferitaria dell’azienda bancaria, resistono con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente prospetta, con il primo mezzo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè l’enunciazione nell’atto giudiziario del rapporto fideiussorio, che assume rilievo autonomo rispetto ai crediti garantiti, comporta l’applicazione dell’imposta di registro sull’intero valore garantito, con il secondo mezzo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, commi 1 e 3 e art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè la sentenza impugnata non considera che il deposito della fideiussione agli atti della controversia giudiziaria vale come prova della accettazione del contratto, per cui la fideiussione non va più considerata conclusa per corrispondenza, circostanza che rende l’atto tassabile a termine fisso per il suo contenuto, con il terzo mezzo, prospetta, infine, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, commi 1 e 3 e art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la sentenza impugnata applica alla fattispecie concreta il disposto (comma 3) che si riferisce agli atti enunciati in caso d’uso, e non quello (comma 1) che si riferisce agli atti soggetti a registrazione a termine fisso;

che le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto logicamente connesse, vanno disattese alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “l’imposta di registro di un contratto enunciato in un atto giudiziario e non soggetto a registrazione a termine fisso si applica, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 3, sulle sole prestazioni che, al tempo dell’uso, non siano state ancora eseguite, sicchè la fideiussione formata per corrispondenza (e, come tale, soggetta a registrazione in caso di uso) va tassata nei limiti del valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto al debitore ed al fideiussore” (Cass. n. 22230/2015, n. 24102/2014);

che le richiamate decisioni individuano, nella fideiussione formata per corrispondenza, un atto soggetto a registrazione in caso d’uso (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6), così distinguendo tale fattispecie da quella, diversa, dell’atto costitutivo della fideiussione da registrare in sè a termine fisso (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5), in quanto compreso nella tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. cit., sicchè il momento in cui viene ad attualizzarsi la capacità contributiva che legittima la tassazione (art. 53 Cost.) coincide con il deposito in giudizio dell’atto medesimo, che ne rappresenta una forma d’uso;

che, in tale ipotesi, la richiesta di registrazione non si configura come un obbligo, bensì come un onere, affinchè si possa trarre interesse dal suo “uso”, mentre per gli atti che devono essere registrati in termine fisso vale la diversa considerazione “che chi li allega o li enuncia in giudizio è inadempiente agli obblighi fiscali e non può quindi lamentarsi di una supposta inattualità o gravosità del carico tributario, riversando sul fisco la colpa per il proprio illegittimo comportamento” (Corte Cost. n. 7/1999);

che proprio la ricordata decisione del Giudice delle leggi, con la quale fu dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 21, riprodotto nell’attuale D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, con specifico riferimento all’art. 53 Cost., conferma la correttezza della affermazione del giudice di appello che muove dal dato fattuale, il cui accertamento non è oggetto di censure, rappresentato dalla enunciazione nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca creditrice, nei confronti di società debitrice e garanti, del contratto di fideiussione formato per corrispondenza, e riconosce la sussumibilità della fattispecie in esame nel disposto del terzo comma dell’ultima disposizione richiamata, in quanto (Corte Cost. n. 7/1999 citata) “la stessa norma impugnata chiarisce che è sottoposta a tassazione la sola parte dell’atto enunciato non ancora eseguita, cioè quella su cui verte il rapporto giuridico controverso (D.P.R. n. 634 del 1972, art. 21, comma 3)” e “l’imposta colpisce, dunque, soltanto le disposizioni dell’atto enunciato che vengono ancora utilizzate”, interpretazione di recente recepita dall’Agenzia delle Entrate in documenti di prassi (risoluzioni n. 46/E del 5 luglio 2013 e n. 119/E del 31 dicembre 2014);

che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del progressivo consolidarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale, avuto riguardo all’epoca di proposizione dell’originario ricorso della contribuente.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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