Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32809 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16372-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SILVANA BASSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5100/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. dist. Brescia, con sentenza n. 50/16, sez. 1, respingeva il ricorso proposto da P.G. avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per registro 2013 ritenendo legittima la riqualificazione dell’atto impugnato come divisione con conguaglio.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 5100/23/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un motivo illustrato con memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente sostiene che gli immobili oggetto di divisione erano terreni agricoli non edificabili i cui valori dichiarati erano superiori ai valori catastali e che la divisione era avvenuta senza conguaglio.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso infatti non fornisce alcuna argomentazione per contestare la ratio decidendi posta a base della decisione costituita dal fatto che la divisione era avvenuta con conguaglio.

Sul punto la sentenza impugnata ha infatti affermato che “risulta in particolare corretta l’applicazione al caso in esame del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, risultando non contestata dalla difesa della contribuente – o comunque non idoneamente confutata con allegazioni probatorie – l’eccedenza tra il valore del terzo lotto e la quota di diritto pari al terzo del valore definitivamente accertato”.

Tale motivazione, decisiva per quanto concerne l’esistenza o meno del conguaglio, non risulta essere in alcun modo censurata specificamente dal ricorso che si limita ad affermare del tutto apoditticamente che nel caso di specie trattavasi di divisione senza conguaglio.

In tale contesto si rileva, altresì, la carenza di autosufficienza del ricorso perchè lo stesso avrebbe necessariamente dovuto riportare i brani rilevanti dell’atto notarile per mettere comunque la Corte, cui e inibito l’accesso agli atti della fase di merito, in grado di prendere conoscenza diretta del contenuto dell’atto a base della contestazione.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1500,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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