Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32807 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14493-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.G., titolare dell’omonima ditta cessata in data

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentata e difeso

dall’avvocato ANTONINO MINACAPILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4271/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro M.M.G., impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale era stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato per la ripresa di IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2006. Secondo la CTR l’assenza di un processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo inficiava la legittimità dell’atto.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La CTR avrebbe errato nel richiedere l’adozione, da parte dell’ufficio, di un ulteriore processo di verbale di chiusura delle operazioni, all’esito dell’esame della documentazione acquisita ritualmente dall’ufficio sulla base di un p.v.c. redatto il 20 maggio 2011, erroneamente considerando l’illegittimità dell’accertamento reso il 19.12.2011, non risultando necessario alcun ulteriore atto da parte dell’ufficio, successivo a quello redatto in sede di accesso.

Il motivo è fondato.

Orbene, nel caso di specie non è in contestazione che l’Ufficio abbia emesso un p.v.c. con il quale era stata disposta l’acquisizione di documenti con p.v.c. consegnato alla parte contribuente. La CTR, e con essa la controricorrente deduce, per converso, a sostegno dell’illegittimità dell’atto di accertamento non avesse emesso un successivo processo verbale di constatazione conclusivo in relazione agli esiti delle verifiche compiute sulla base della documentazione consegnata all’ufficio.

Ma tale prospettazione è palesemente errata.

Ed invero, non può revocarsi in dubbio che “la garanzia di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6,” (Cass. n. 15624 del 2014; conf. n. 1007 del 2017, Cass. n. 8750/2018). Tale principio risulta pienamente rispettato dall’Ufficio nel caso di specie. Ed infatti, va evidenziato che non è qui in discussione l’esistenza di tale verbale di accesso per acquisizione di documentazione, che risulta emesso il 20 maggio 2011 (come risulta dall’atto riprodotto in ricorso dall’Agenzia a pag. 5), ma la postulata nullità dell’accertamento – nel caso di specie emesso il 19.12.2011 – per il fatto che l’ufficio avrebbe dovuto emettere ulteriore processo verbale di contestazione in esito alla documentazione acquisita nel corso dell’accesso istantaneo.

Affermazione che non trova alcun riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che, per converso, ha chiaramente affermato che “In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni – e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prima di emanare l’avviso di accertamento – qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell’Amministrazione, perchè la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività”- cfr. Cass. n. 18103/2018, conf. Cass. n. 27732/2018 -.

Tali considerazioni valevoli tanto per i tributi diretti che per quelli armonizzati, rendono evidente l’erroneità della pronunzia impugnata che, in accoglimento del ricorso, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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