Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32806 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15698-2018 R.G. proposto da:

G.I.E.M. G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, G.F., nonchè G. GESTIONE SICUREZZA di

B.B.A. & C. s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, B.B.A.M., e

G.F., nella qualità di socio della predetta s.a.s., rappresentati e

difesi, per procura a margine del ricorso, dagli avv.ti prof.

Antonio LOVISOLO, Andrea LOVISOLO e Marco PAOLETTI, ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Filippo Corridoni, n. 14, presso lo

studio legale del predetto ultimo difensore;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1577/04/2017 della Commissione tributaria

regionale della LIGURIA, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP con riferimento agli anni d’imposta 2008 e 2009 nei confronti della G.I.E.M. G. s.r.l., nonchè, per i medesimi periodi, due avvisi di accertamento nei confronti della G. GESTIONE SICUREZZA di B.B.A. & C. s.a.s. e, per il solo anno d’imposta 2008, ai fini IRPEF, e nei confronti di G.F., per i redditi di partecipazione dal medesimo conseguiti, TUIR, ex art. 5, (D.P.R. n. 917 del 1986), quale socio al 50 per cento nella predetta s.a.s..

2. L’amministrazione finanziaria contestava alla s.r.l. l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei costi risultanti dalle fatture emesse dalla s.a.s. per l’attività di assistenza e manutenzione effettuata nei confronti dei clienti della s.r.l. in adempimento del contratto di appalto tra esse stipulato, sostenendo che tali attività erano state in realtà espletate direttamente dalla s.r.l. e le fatture emesse “per aumentare i costi della società verificata e abbattere la base imponibile” (così negli avvisi di accertamento emessi nei confronti della s.r.l.). Contestava inoltre alla s.a.s. l’indeducibilità dei costi sostenuti per quelli che l’amministrazione finanziaria riteneva essere lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile condotto con contratto di sublocazione stipulato con la s.r.l., che prevedeva a carico della s.a.s. sublocatrice soltanto i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

3. La CTP di Imperia, riuniti i ricorsi separatamente proposti dalle società e dal G., li rigettava. L’appello proposto da tutte le parti private veniva rigettato dalla CTR della Liguria che riteneva infondata l’eccezione di difetto di motivazione degli atti impositivi e legittimo il recupero delle maggiori imposte accertate dall’amministrazione finanziaria.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i contribuenti con tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale i ricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va dichiarata d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.

2. E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e successivamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., ex multis, Cass. n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del 2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del 2016; n. 16730 e n. 27603 del 2018), quello secondo cui “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

4. Da quanto detto consegue che la G. GESTIONE SICUREZZA di B.B.A. & C. s.a.s. e tutti i suoi soci dovevano essere parte dello stesso procedimento e la controversia non poteva essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che uno o più soci non abbiano impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, come sembra nel caso di specie, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi (nel caso di specie, Ballon Baldi Anna Maria, socia accomandante con quota di partecipazione nella s.a.s. del 50 per cento).

5. Va precisato che tra questi ultimi contribuenti e la G.I.E.M. G. s.r.l. vi è un litisconsorzio meramente facoltativo e, quindi, si dovrebbe procedere in questa sede di legittimità alla separazione dei giudizi, cassando la sola pronuncia d’appello nei confronti dei primi (la s.a.s. ed il Gherardelli) e decidendo sugli altri motivi di ricorso nei confronti della s.r.l. Ritiene però il Collegio che, pur non essendo necessaria nella fase introduttiva la trattazione in unico processo dell’impugnazione proposta dalla G.I.E.M. G. s.r.l. avverso l’atto impositivo emesso nei confronti della medesima e di quella proposta dalla s.a.s. e dal socio Gherardelli avverso i rispettivi atti impositivi, la trattazione congiunta a seguito della riunione dei giudizi disposta già in primo grado, ha dato luogo ad un litisconsorzio processuale, che è diventato necessario nel grado di impugnazione essendo peraltro in discussione, nella specie, temi comuni ed intimamente connessi dell’effettiva esecuzione delle prestazioni scaturenti da un contratto di appalto stipulato tra le due società, aventi peraltro identica compagine sociale, e quello dell’imputazione all’una o all’altra società delle opere eseguite sull’immobile condotto in locazione dalla s.r.l. e concesso in sublocazione alla s.a.s. (cfr. Cass. n. 22279 del 2016; n. 16669 del 2012).

6. In sintesi, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, che rende superfluo esaminare ed addirittura riferire i motivi di ricorso per cassazione proposti dai ricorrenti; la sentenza impugnata va cassata con rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative a questo grado di giudizio.

P.Q.M.

pronunciando su ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Imperia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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