Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32804 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5992-2013 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIANLUCA BOCCALATTE, EUGENIO BRIGUGLIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA, EQUITALIA

NORD SPA, AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI VICENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 10 luglio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza del 10 luglio 2012, ha dichiarato inammissibile, per deposito tardivo ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 46, l’appello proposto da T.A., in proprio e quale legale rappresentante di To.Da. di T.A. & C. s.n.c., contro la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso tre cartelle esattoriali notificate alla società a seguito dell’iscrizione a ruolo di Iva, crediti di imposta, interessi e sanzioni relativi alle annualità 2000, 2001 e 2004.

2. T.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre Equitalia Nord s.p.a. non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza, per avere la CTR omesso di esplicitare le ragioni per le quali l’appello era tardivo.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 e art. 327 c.p.c.. Sostiene che l’appello era tempestivo in quanto il termine lungo semestrale previsto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, scadeva il 20 ottobre 2010, dovendosi in esso computare il periodo di sospensione feriale.

3. Il secondo motivo, che ha carattere assorbente, è fondato.

Costituisce infatti principio consolidato che per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi i giorni di sospensione computati ex numeratione dierum.

Nel caso di specie, pertanto, al termine semestrale previsto per proporre impugnazione dall’art. 327 cit. (nel testo, riformato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, applicabile ratione temporis al giudizio, introdotto in data successiva al 4 luglio 2009) andavano sommati i 46 giorni del periodo di sospensione feriale (dal 1^ agosto al 15 settembre) previsti (sempre ratione temporis) dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non ancora riformato dalla L. n. 162 del 2014, art. 16 (Cass., Sez. U, n. 21197 del 05/10/2009; Cass. n. 11491 del 09/07/2012).

Ne consegue che, poichè la sentenza di primo grado era stata depositata il 4 marzo 2010, il termine di decadenza dalli impugnazione scadeva il 20 ottobre 2010, data in cui risulta essere stato proposto l’appello.

4. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, che procederà all’esame del merito dell’appello e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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