Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32804 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 843/2018 R.G. proposto da:

SERVIZI GENERALI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso,

dall’avv. Alessandra FABRIZIO, ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Ghirza, n. 13, presso lo studio legale dell’avv. S.

FILIPPUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3000/19/2017 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data

25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per il periodo d’imposta 2008, la CTR rigettava l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l’avviso di accertamento era stato sottoscritto da soggetto legittimamente delegato.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sul vizio di erronea valutazione dei documenti prodotti dall’Agenzia delle entrate a dimostrazione del corretto esercizio del potere sostitutivo del titolare dell’ufficio da parte del sottoscrittore dell’atto impositivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile perchè nella specie viene dedotta una valutazione erronea della documentazione probatoria e non un omesso esame della stessa, come prevede la citata disposizione processuale. Esame che, peraltro, nel caso di specie vi è stato avendo la CTR affermato che “L’Ufficio, infatti, attraverso la documentazione presentata in primo grado ha ampiamente provato il possesso dei requisiti per poter rappresentare l’amministrazione sia da parte del soggetto delegante che di quello delegato”. In ogni caso il motivo sarebbe inammissibile vertendosi in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di “rilevare l’assenza di un atto di delega avente le suddette richieste caratteristiche”, ovvero, “forma scritta”, “motivazione”, “qualifica, funzioni e generalità del dirigente/funzionario delegato”, “durata e limitazioni” (ricorso, pag. 6). Deduce, altresì, che l’atto di delega prodotto in giudizio dall’amministrazione finanziaria è privo di firma autografa e non ha ad oggetto la delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la ricorrente trascritto il contenuto integrale dei documenti cui fa riferimento nel motivo, che neppure ha allegato al ricorso, essendosi limitata a riportare una parte del solo “atto dispositivo n. (OMISSIS)”, peraltro emesso ad “integrazione dell’atto dispositivo n. (OMISSIS)” assolutamente insufficiente a consentire a questa Corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del mezzo in esame. Anche il profilo di censura relativo alla mancanza nell’atto di delega della firma autografa del delgante, sostituita da quella meccanografica, è inammissibile per novità della questione dedotta, che non risulta dalla sentenza impugnata, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perchè non rispettoso del noto principio secondo cui “Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005, Rv. 585743 – 01).

2.2. A ciò aggiungasi che in tema di delega di firma questa Corte ha recentemente affermato il principio, cui la CTR sembra essersi attenuta, secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).

3. Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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