Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32803 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5110-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NEW THAT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 11, presso

lo studio dell’avvocato TOMMASO PROTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSTANTINO FILIPPO F. CATAPANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 05 settembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso di New That s.r.l. ed annullava la cartella notificata alla società per il pagamento di sanzioni ed interessi per tardivi versamenti periodici Iva, relativi ai mesi di gennaio, febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2006, ritenendo valido il ravvedimento operoso a mezzo del quale la società aveva sanato il debito tributario, suddividendo il pagamento in più rate.

L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che ha rilevato che l’appellante, sostenendo (in contrasto con quanto dedotto in primo grado) che il pagamento frazionato non precludeva il ravvedimento operoso, ma che tuttavia l’agevolazione non era applicabile in quanto i versamenti effettuati da New That erano risultati carenti, aveva introdotto in giudizio un motivo nuovo, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

2. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che con l’appello fosse stata introdotta una domanda nuova, in quanto nel giudizio di primo grado essa non si era limitata a dedurre che i versamenti dovuti a titolo di ravvedimento operoso non sono rateizzabili, ma aveva anche eccepito che la compilazione dei mod. F24 prodotti dalla società a prova dei pagamenti eseguiti era equivoca, in quanto riferita all’anno 2006 a fronte di sanzioni erogate nel 2007; asserisce, inoltre, che in sede d’appello, erano stati ritenuti validi i versamenti riferiti ai codici tributo (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e i (OMISSIS), mentre era stata contestata l’irregolarità di quelli relativi ai codici tributo (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sicchè la modificazione in bonam partem della pretesa tributaria non poteva essere considerata domanda nuova.

2. Il ricorso è infondato.

La stessa ricorrente afferma di aver eccepito nel giudizio di primo grado, oltre che la non rateizzabilità delle somme dovute a titolo di ravvedimento operoso, l’equivocità della prova dei pagamenti fornita dalla società in quanto i versamenti periodici riguardavano il 2006, mentre l’anno di riferimento delle sanzioni era il 2007.

Con l’atto di appello, invece, l’Agenzia delle entrate, riconosciuta la regolarità di buona parte dei pagamenti, ha eccepito che non potevano ritenersi congrui quelli riferiti ai codici tributo (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con ciò introducendo una questione affatto nuova.

Nè vale affermare che con l’appello era stata unicamente operata la riduzione, in autotutela parziale, della pretesa, perchè del tutto nuova era la ragione dedotta a sostegno dell’unico motivo di gravame (l’incompleto versamento nei termini stabiliti di tutto quanto dovuto da New That a riguardo dell’imposta, degli interessi e sanzioni), implicante un tema d’indagine (la verifica della “congruità” dei versamenti) che non aveva formato oggetto del giudizio di primo grado.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA