Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32803 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21494/2018 R.G. proposto da:

L.D.A., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Salvatore RIJLI, ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ovidio, n. 32, presso lo

studio legale dell’avv. Bruno CHIARANTANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1756/05/2017 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA,

depositata il 15/06/2017;

nonchè sul ricorso iscritto al n. 21502/2018 R.G. proposto da:

L.D.A., quale socia dell’associazione Amici di Lola,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv. Salvatore RIJLI, ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Ovidio, n. 32, presso lo studio legale dell’avv. Bruno

CHIARANTANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1798/05/2017 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA,

depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’amministrazione finanziaria con riferimento agli anni d’imposta dal 1999 al 2004 emetteva separati avvisi di accertamento ai fini IVA ed IRAP nei confronti dell’associazione (società di fatto) denominata Gli Amici di Lola, nonchè separati avvisi di accertamento ai fini IRPEF nei confronti della ricorrente, socia L.D.A. e degli altri soci B.A. e R.M.R., per i redditi di partecipazione degli stessi nella predetta società, in proporzione delle rispettive quote. A seguito di separata impugnazione proposta dalla L. avverso gli avvisi di accertamento notificati all’associazione e ad essa socia, con le sentenze in epigrafe indicate la CTR riformava quelle di primo grado accogliendo gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, sostenendo la fondatezza della pretesa erariale derivante dall’accertamento compiuto dalla G.d.F. compendiato nel relativo p.v.c., facente fede fino a querela di falso, le cui risultanze non erano state idoneamente superate dai contribuenti (società e socia) e che nel giudizio promosso dalla socia esplicasse effetti la decisione, assunta nella medesima udienza, nel giudizio proposto dall’associazione.

2. Avverso tali statuizioni la contribuente propone separati ricorsi per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I due ricorsi, proposti in controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento ai fini IVA ed IRAP emessi nei confronti della società di fatto, nonchè avvisi di accertamento emessi nei confronti della socia L., per i redditi di partecipazione nella predetta società, vanno necessariamente trattati congiuntamente, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società di persone (Cass., Sez. U., n. 14815 del 04/06/2008 – Rv. 603330) in fattispecie “caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici” (Cass. n. 3830 del 2010).

1.1. Deve così disporsi la riunione del ricorso iscritto al n. 21502/2018 R.G. a quello di precedente iscrizione, n. 21494/2018 R.G.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e la conseguente nullità dell’intero giudizio per essere stato celebrato senza la partecipazione di tutti i soci, litisconsorti necessari.

3. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente.

4. Il primo motivo è fondato e va accolto.

4.1. E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e successivamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., ex multis, Cass. n. 27337 del 2014; n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del 2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del 2016), quello secondo cui “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

4.2. Seppur sia vero che l’accertamento a carico della società riguarda, oltre all’IRAP, anche l’IVA, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, ma qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e, come nel caso qui vagliato, anche per IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016).

4.3. E non v’è da dubitare che detti principi debbano trovare applicazione anche per le imposte IRAP dovute dalle associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, le quali, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. b), – attraverso il rinvio espresso al cennato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 3, lett. c), – sono da ritenersi equiparate alle società semplici (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29128 del 13/11/2018). A tale ultimo riguardo va ricordato che nei giudizi instaurati nei confronti di tali società, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio di tutti i soci, nei quali si esaurisce la società (Cass. 02/12/2011, n. 25860); da tempo, invero, si è affermato che chi vuole convenire in giudizio una società di persone può notificare l’atto nei confronti della società, in persona del legale rappresentante, ovvero, in via equipollente, nei confronti di tutti gli altri soci, la cui presenza in giudizio configura presenza della società, difettando questa di distinta personalità (vedi Cass. 09/05/1977, n. 1781, nonchè Cass. n. 29128 del 2018 cit.).

4.4. Inoltre, con riferimento alle società di fatto, come quella che l’amministrazione finanziaria ha ritenuto essere nella specie sussistente, ma che la contribuente ha contestato (come risulta dalla stessa sentenza impugnata), questa Corte, oltre ad aver affermato che “Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018, Rv. 650689; conf. a Cass. n. 14387 del 2014), ha altresì affermato il principio secondo il quale “Il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perchè la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24025 del 03/10/2018, Rv. 651397).

5. Da quanto detto consegue che nel caso di specie tutti gli associati dovevano essere parte dello stesso procedimento e la controversia non poteva essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che gli altri soci non abbiano impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti.

6. Va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, che rende superfluo esaminare il primo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente; la sentenza impugnata va cassata con rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, nei confronti di tutti i soci litisconsorti e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, dichiara la nullità dei giudizi, cassa le sentenze impugnate e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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