Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32802 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4446-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIAUTO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL NAZARENO

8/11, presso lo studio dell’avvocato MARCO SAVERIO MONTANARI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STENO DONDE’;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28 giugno 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Uniauto s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’Iva sulle operazioni di acquisto di autovetture usate da imprese intracomunitarie, in relazione ai quali la società si era illegittimamente avvalsa del regime speciale del margine.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 80/1/2008, accertava che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione del regime del margine alle operazioni di importazione delle auto usate e, di conseguenza, alle operazioni di rivendita delle autovetture sul mercato italiano; rilevava, tuttavia, che l’omessa autofatturazione sulle importazioni era, ai fini dell’Iva, neutrale per l’erario, atteso che anche in caso di autofatturazione l’Iva applicabile viene registrata sia sul registro degli acquisti che su quello delle vendite, con un risultato finale pari a zero, e accoglieva pertanto la richiesta di Uniauto di vedere applicate, per le operazioni di acquisto, le sole sanzioni.

Sulla scorta di tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo la somma di Euro 5.073.336,16 ed Equitalia Nord s.p.a. notificava alla società contribuente la relativa cartella esattoriale.

Uniauto impugnava la cartella, lamentando l’errato calcolo delle sanzioni, in quanto commisurate non già alla violazione meramente formale accertata dalla CTR della Lombardia, ma ad una violazione sostanziale, che il giudice aveva invece ritenuto insussistente.

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza che, appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla CTR della Lombardia.

Il giudice d’appello rilevava che la cartella era stata correttamente impugnata per vizi propri e che le sanzioni calcolate dall’Ufficio erano sproporzionate rispetto alla violazione accertata, in quanto, a fronte di una richiesta di recupero d’imposta di Euro 464.000,00, erano stati iscritti a ruolo importi superiori a 5 milioni di Euro, di cui oltre 4 milioni per sanzioni, in violazione del principio di proporzionalità e di effettività sancito dalla Corte di giustizia Europea.

2. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente, mentre Equitalia Nord non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto che la cartella esattoriale, emessa in esecuzione della sentenza n. 80/1/2008 della CTR di Milano che aveva confermato integralmente le sanzioni applicate sia per le vendite che per gli acquisti, fosse stata impugnata per vizi propri e potesse pertanto essere annullata in ragione dell’eccessività di dette sanzioni.

2. Il ricorso è infondato.

La sentenza costituente titolo esecutivo ha infatti accolto in parte la domanda della contribuente, affermando che poichè la mancata autofatturazione degli acquisti non aveva comportato evasione del tributo, per tale inadempimento andavano applicate ad Uniauto le sole sanzioni.

Da tale statuizione discendeva, quale logica ed ineludibile conseguenza, che le sanzioni dovessero essere commisurate alla violazione, di natura meramente formale, in concreto accertata.

Correttamente, pertanto, la CTR, ha ritenuto che la cartella notificata ad Uniauto, contenente la richiesta di pagamento di sanzioni calcolate in base all’originaria violazione contestata e perciò del tutto sproporzionate rispetto all’effettivo ammontare dell’imposta da recuperare, fosse affetta da vizi propri, tali da determinarne il parziale annullamento.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali, che liquida in Euro 11.200,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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