Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32801 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, (ud. 04/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23994/2018 proposto da:

B.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANPAOLO BUONO;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTA

PINCIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2339/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. B.G. ricorre, affidandosi a sette motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata accolta la domanda di C.L. volta ad ottenere il rilascio dell’immobile da lui acquistato dall’odierno ricorrente (oltre che dal padre e dal fratello), in relazione al quale era stato contestualmente stipulato un contratto di comodato con termine finale fissato alla data del decesso del padre che, verificatosi, non era stato seguito dall’osservanza della pattuizione di rilascio.

1.1. Per ciò che qui interessa, il Tribunale aveva anche ritenuto l’inammissibilità della domanda riconvenzionale da lui spiegata, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell’atto di vendita del bene immobile per l’esistenza, su di esso, di manufatti abusivi, e l’affermazione del suo diritto a restare nel fondo che rimaneva, dunque, di sua proprietà: la Corte ritenendola abbandonata, l’aveva esaminata soltanto come eccezione, respingendola.

2. Ha resistito la parte intimata con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,434,342,99,101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: deduce l’error in procedendo consistente nella omessa considerazione che in grado d’appello doveva essere convenuta anche la figlia B.G. (sua ospite nell’immobile oggetto di controversia), in quanto l’impugnazione andava proposta nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado fra le quali sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario.

1.1. Il motivo è inammissibile, per mancanza di specificità ed autosufficienza.

1.2. Infatti, la Corte ha esaminato la specifica questione, affermando che la sentenza di primo grado era stata pronunciata soltanto nei confronti dell’odierno ricorrente, perchè la figlia ( B.G.) non aveva una veste sostanziale rilevante in quanto, mera “occupante sine titulo”, non poteva rivestire la posizione di litisconsorte necessario.

Rispetto a tale statuizione, il ricorrente assume che le due posizioni erano inscindibili, in quanto la cessazione del contratto di comodato ed il rilascio dell’immobile erano riferiti ad entrambi, padre e figlia: afferma che dalla scrittura privata di vendita dell’8.12.1999 e dal successivo atto pubblico del 2007 si doveva evincere che le posizioni processuali delle due parti promanavano da un’unica fonte negoziale e, pertanto, dovevano essere oggetto di un unico giudizio.

1.3. Tuttavia, nel contrapporre tale allegazione alla contraria statuizione della Corte – con la quale è stato affermato che B.G. era “mera occupante sine titulo dell’immobile dato in comodato” e che non poteva, in ragione di ciò, considerarsi litisconsorte necessaria – il ricorrente non indica da dove emergerebbe la posizione inscindibile della parte praetermessa, e cioè la sua collocazione nell’ambito degli atti di trasferimento del bene, limitandosi a richiamarli genericamente.

1.4. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che “nel giudizio in cassazione, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare i soggetti che devono partecipare al processo quali litisconsorti necessari, provandone l’esistenza, ma anche di dimostrare i presupposti di fatto che ne impongono l’intervento, i quali devono emergere dagli atti e dai documenti delle fasi di merito, essendo incompatibili con il giudizio di legittimità l’acquisizione di nuove prove e lo svolgimento di attività istruttoria.(Cass. 21256/2017).

1.5. Pertanto, la censura proposta che manca del tutto di tale specifica deduzione non può trovare ingresso in questa sede.

2. Con il secondo motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,434,342,99,101 e 102 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: assume che erano state erroneamente qualificate le censure avanzate nei confronti della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte aveva ritenuto che fosse stata “abbandonata” la domanda riconvenzionale proposta, esaminata sub specie di eccezione riconvenzionale, nonostante che su di essa l’appello avesse compiutamente prospettato articolate censure e formulato specifiche conclusioni.

2.1. La censura è inammissibile in quanto il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della motivazione resa sulla questione proposta.

Deve premettersi, infatti, che è vero che la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado è stata ritenuta inammissibile con statuizione contenuta soltanto nella parte motiva della sentenza e senza alcuna esplicitazione nel dispositivo; ed è altrettanto vero sia che con l’atto d’appello essa era stata riproposta, denunciando l’erronea qualificazione di essa da parte del primo giudice (cfr. pag. 16 dell’atto d’appello), sia che, al riguardo1 erano state formulate specifiche conclusioni (cfr. pag. 24 dell’atto d’appello), tali per cui la statuizione della Corte territoriale che l’ha ritenuta abbandonata, definendola come mera eccezione, deve ritenersi erronea.

2.2. Tuttavia, si osserva che, al di là della impropria qualificazione, i giudici d’appello hanno nella sostanza esaminato tutte le censure prospettate dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità dell’atto d’acquisto, dando quindi riscontro alle critiche mosse alla sentenza gravata attraverso un percorso argomentativo che risulta in questa sede incensurabile, perchè fondato su una motivazione logica e costituzionalmente sufficiente nella parte in cui (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) dopo aver affermato che l’alienazione di un immobile realizzato in assenza di un permesso di costruire è comunque idonea a far conseguire all’acquirente il legittimo potere di fatto sul bene tale da concederlo, per ciò che qui interessa, in comodato, ha altresì precisato, ampliando la motivazione del primo giudice, che la tesi difensiva dell’appellante non era comunque utile a determinare l’accoglimento delle sue ragioni in quanto “in ipotesi vera la sua ricostruzione fattuale (ossia quella della presenza di un edificio abusivo sul fondo) anche il suo acquisto sarebbe stato nullo, con il corollario che egli sarebbe comunque privo di un valido titolo in forza del quale opporsi alla restituzione”.

2.3. L’argomentazione sopra riportata rappresenta, quindi, una coerente motivazione volta a respingere la domanda riconvenzionale proposta che, pur non esplicitamente qualificata, risulta tuttavia nella sostanza esaminata.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,434,342,99,101 e 102 c.p.c., per mancata partecipazione al giudizio di tutti i contraenti dell’atto di vendita di cui era stata dedotta la nullità; deduce che, nonostante l’esito della controversia che aveva escluso la nullità dell’atto e, soprattutto la sua rilevanza rispetto al comodato dedotto, dovevano essere ritenuti litisconsorti necessari tutti i soggetti in esso coinvolti, compreso il fratello Cl..

3.1. Il motivo è inammissibile, perchè, con esso, risulta proposta una censura nuova, di cui non si da conto nella motivazione della sentenza: nè il ricorso contiene il corrispondente motivo d’appello che consentirebbe a questa Corte di esaminarlo.

3.2. E’ stato, al riguardo, affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (cfr. Cass. 20694/2018; Cass. 15430/2018).

4. Con il quarto motivo, ancora, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,434,1418,1321,1322 e 1803 c.c.: lamenta che la Corte territoriale non aveva esaminato la questione preliminare concernente l’impossibilità di acquisire la qualità di comodante e di subentrare ai venditori nei rapporti in corso in ragione della nullità dell’atto di vendita.

4.1. Il motivo è infondato.

La questione, infatti, è stata esaminata dalla Corte (cfr. pag. 4 della snetenza) ed è stato ritenuto che il comodante che agisce per la restituzione del bene non deve provare il diritto di proprietà.

4.2. La motivazione risulta al di sopra della sufficienza costituzionale e, quindi, la censura proposta, ricondotta al vizio di nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, è infondata (cfr. Cass. SUU 7305/2014; Cass. 25052/2018).

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione degli artt. 1418,1321,1322 e 1803 c.c., essendo stata ritenuta la qualità di comodante da parte dell’acquirente nonostante che il bene fosse incommerciabile.

5.1. Deve premettersi che il vizio dedotto conduce ad una dichiarazione di inammissibilità del motivo, in quanto a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile al caso in esame, non è consentito, ex art. 348 ter c.p.c., di ricondurre la censura all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ove la sentenza d’appello, come nel caso in esame, abbia confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni.

5.2. Tuttavia, l’esame del motivo che sembra riferito, nella parte argomentativa, alla denuncia di violazione di legge, consente di individuare un possibile lapsus calami che conduce ad affermare l’infondatezza della censura. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che “l’azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall’attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel “tradens” la qualità di proprietario; da essa si distingue l’azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la “probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce” (cfr. Cass. 25052/2018; ed in termini Cass. SUU. 7305/2014).

5.3. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio ritenendo inconferente con l’accertamento della proprietà del bene l’esistenza di una contratto di comodato.

6. Con il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,112,183,157,100 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost., L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46: denuncia l’illegittimità del rilievo d’ufficio della nullità dell’atto d’acquisto senza che gli fossero state consentite le opportune difese e censura il passaggio motivazionale (pag. 5 e 6 sentenza) in cui si assume che, ove fosse vera la sua ricostruzione, anche l’atto di acquisto, da lui posto in essere (cioè quello del luglio 1999, di poco antecedente a quello stipulato con il C.) sarebbe stato nullo.

6.1. Il motivo è assorbito dalle argomentazioni spese in relazione alla seconda censura sopra esaminata.

7. Con il settimo motivo, infine, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,434 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 116 c.p.c. ed art. 1803 c.c.: denuncia che la Corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva disposto il rilascio dell'”immobile”, anche se l’oggetto della domanda del C. era riferito soltanto ad un terreno, sul quale però vi era un edificio costruito prima della scrittura dell’8.12.1999 ed assume che, in tal modo, la Corte aveva violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

7.1. La censura è inammissibile in quanto la specifica doglianza risulta essere nuova: essa non è stata mai prospettata in grado d’appello ed era pertanto era onere del ricorrente richiamare il corrispondete motivo proposto ed, in tesi, non esaminato (cfr. Cass. 20694/2018; Cass. 15430/2018).

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso spese forfettario nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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