Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32800 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1165-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMMANUELE VIRGINTINO;

– ricorrente –

contro

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAGLIVI

GIORGIO 8, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BROZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CESAREA LOSITO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE

PROVINCIALE DI FOGGIA UFFICIO TERRITORIALE DI SAN SEVERO;

– intimati –

e da:

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SUD SPA, A.V., AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA UFFICIO TERRITORIALE DI SAN SEVERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 209/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 18 novembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Foggia, in accoglimento dei ricorsi riuniti proposti da A.V. avverso tre cartelle di pagamento notificategli da Equitalia E.TR. s.p.a., dichiarava la nullità di quelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), relative agli anni di imposta 2002 e 2003, per decadenza dell’erario dalla pretesa impositiva, e la nullità di quella n. (OMISSIS), relativa all’anno di imposta 2004, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

La pronuncia veniva separatamente impugnata dall’Agenzia delle Entrate, che lamentava l’annullamento delle cartelle di pagamento delle annualità 2003 e 2004, e da Equitalia Sud, che contestava unicamente l’annullamento di quest’ultima.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, con sentenza del 18 novembre 2011, rigettava entrambi gli appelli, rilevando che, benchè il primo giudice avesse erroneamente accolto l’eccezione di decadenza sollevata da A. con riferimento all’anno di imposta 2003, entrambe le cartelle ancora oggetto di contestazione andavano annullate per mancata indicazione del responsabile del procedimento, atteso che la sanzione di nullità, espressamente comminata dal L. n. 31 del 2008, art. 36, solo per quelle prive di tale indicazione emesse a partire dal 1^ giugno 2008, doveva ritenersi applicabile in via interpretativa anche a quelle che, come nella specie, erano state emesse in data anteriore.

2. Avverso la sentenza Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia E.TR. S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale per due motivi. A.V. resiste con controricorso, con il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso principale per omessa indicazione della qualità e dei poteri della persona che ha sottoscritto la procura speciale in nome e per conto di Equitalia.

Diritto

gCONSIDERATO

Che:

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata da A. è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 novembre 2013, n. 25036) hanno affermato il principio secondo cui “la procura speciale alle liti, rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, nè dall’intestazione dell’atto a margine o in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157 c.p.c., onerando così, l’istante, d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede” (si vedano anche, più di recente, Cass. n. 16634 del 05/07/2017; Cass. n. 21780 del 27 ottobre 2015; Cass. n. 7179 del 10 aprile 2015; Cass. n. 21405 del 10 ottobre 2014).

Nella specie Equitalia Sud ha colmato la lacuna depositando, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., l’atto del 19 settembre 2012 con il quale il suo A.D. ha conferito alla signora M.M. – che ha sottoscritto il mandato alla lite – il potere di rappresentare la società in giudizio, di nominare il difensore e di conferirgli la procura. Tale atto è stato, poi, ritualmente notificato al contribuente ed all’Agenzia delle Entrate.

2. Va ancora precisato che, ancorchè il ricorso di Equitalia appaia erroneamente riferito a tutte le cartelle originariamente impugnate da A., il capo della sentenza di primo grado che ha annullato la cartella n. (OMISSIS), contro il quale nè Equitalia nè l’Agenzia delle Entrate hanno proposto appello, è passato in giudicato.

3. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008. Sostiene che la CTR ha errato nell’affermare che la mancata indicazione del responsabile del procedimento determinasse l’annullabilità delle cartelle impugnate.

4. La medesima doglianza è prospettata nel primo motivo del ricorso incidentale.

5. Col secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, rilevando che le cartelle non nulle ai sensi di legge non sono neppure annullabili.

6. I motivi sono fondati.

Le cartelle dedotte in giudizio sono state emesse nel 2007.

Trova dunque applicazione nella specie il principio, già ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, poichè tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. (Cass., Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010; Cass. n. 11856 del 12/05/2017; Cass. n. 13747 del 31/05/2013). E la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità di tale norma, con la sentenza del 28 gennaio 2009, n. 58, ha escluso “che, anteriormente all’emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento”.

7. All’accoglimento dei ricorsi consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente relativo alle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) va rigettato.

Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per la reciproca parziale soccombenza, mentre quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto da A.V. avverso le cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS); compensa fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna il controricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia Sud s.p.a. le spese processuali di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 in favore di ciascuna delle due parti, oltre alle spese prenotate a debito dall’Agenzia delle Entrate ed al rimborso delle spese forfettarie, nella misura del 15%, e degli accessori di legge dovuti ad Equitalia Sud s.p.a..

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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