Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3280 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3280 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5401/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Nigro Sandra;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 2741/18/16 depositata il 15 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 10 gennaio 2018.
ATTESO CHE
– Circa il diniego di rimborso IRPEF e IVA opposto a Sandra Nigro
sugli anni d’imposta 1990-1992, l’Agenzia delle entrate impugna
per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro
l’annullamento di primo grado.

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Data pubblicazione: 12/02/2018

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il primo e il quarto motivo di ricorso denunciano violazione
dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002, art. 1, comma 665, I.
190/2014, art. 21 d.lgs. 546/1992, artt. 12 e 14 preleggi, art.
112 c.p.c., per aver il giudice d’appello ammesso il lavoratore
dipendente sostituito d’imposta al rimborso IRPEF per il sisma

tardività dell’istanza di ripetizione.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso denunciano violazione
dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002, art. 1, comma 665, I.
190/2014, VI direttiva 77/388/CEE, per aver il giudice d’appello
ammesso il rimborso anche per le imposte attinenti ad attività
d’impresa, segnatamente VIVA.
In ordine al rimborso d’imposta a favore dei soggetti colpiti dal
sisma siciliano del dicembre 1990, la giurisprudenza di legittimità
ha ormai univocamente distinto: il rimborso IRPEF può essere
chiesto anche dal sostituito d’imposta, beneficiario finale
dell’agevolazione (Cass. 14406/2016 Rv. 640556, Cass.
15026/2017 Rv. 644551, Cass. 17472/2017 Rv. 644905), con
istanza entro il biennio dall’entrata in vigore della I. 31/2008
(Cass. 15252/2016 Rv. 640825); viceversa, il beneficio non si
estende all’IVA, ostandovi il principio comunitario di neutralità
fiscale (Cass. 25278/2015 Rv. 638009, Cass. 16923/2016 Rv.
640628).
Applicati questi princìpi, vanno respinti il primo e il quarto motivo
di ricorso, concernenti l’IRPEF (l’istanza di rimborso del 27
febbraio 2009 era tempestiva); invece, vanno accolti il secondo e
il terzo motivo, concernenti VIVA, con relativa cassazione e
decisione nel merito.
La parziale soccombenza reciproca impone di compensare le
spese processuali di ogni fase e grado.

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siciliano del dicembre 1990, senza peraltro considerare la

P. Q. M.
Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e – decidendo nel
merito – rigetta l’impugnazione del diniego di rimborso
limitatamente all’IVA; dichiara compensate le spese processuali di
ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

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