Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3280 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S. e C.G., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Flaminia 71, presso l’avv. Antonio Aceto, rappresentati e

difesi dall’avv. ACETO Mario giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Fallimento P.M. in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Trionfale 21, presso l’avv. STELLA Mauro,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 06/395 del

13.2.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21.1.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. De Iulio con delega per i ricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento dei

primi due motivi ed il rigetto del terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24.10.1991 il Fallimento di F. M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere M.S. e C.G., per sentir dichiarare inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, l’atto di compravendita di un appartamento ceduto loro da P. M. e S.A., per il prezzo di L. 12.000.000.

Il tribunale rigettava la domanda con decisione che, impugnata dal fallimento, veniva riformata dalla Corte di Appello di Napoli, che dichiarava l’inefficacia dell’atto in questione.

In particolare la Corte territoriale rilevava che il prezzo di acquisto dell’immobile risultava essere quello indicato nell’atto, non avendo fornito gli appellati prova in senso contrario; che tale prezzo era di gran lunga inferiore al valore del bene; che gli appellati non avevano dato inoltre dimostrazione della non conoscenza delle condizioni di insolvenza in cui avrebbe versato il fallito Ferrino alla data della stipula dell’atto di trasferimento; che l’avvenuto acquisto dell’immobile da parte di F. e S., che in data 16.10.1986 lo avevano poi ceduto a M. e C., era intervenuto il 12.9.1985, vale a dire due anni prima della dichiarazione di fallimento avvenuta il 26.6.1987 e pertanto, dovendo trovare applicazione la L. Fall., art. 70, avrebbe operato la presunzione secondo la quale il bene sarebbe stato acquistato con denaro del fallito.

Avverso la decisione M. e C. proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso il fallimento.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.1.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione M.S. e C.G. hanno rispettivamente denunciato: 1) violazione dell’art. 177 c.c., L. n. 151 del 1975, L. Fall., artt. 67 e 70, nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla disposta applicazione della presunzione muciana, che sarebbe stata sostanzialmente abrogata dalle modifiche normative intervenute in tema di diritto di famiglia;

2) vizio di motivazione sul medesimo punto considerato sub 1);

3) violazione della L. Fall., art. 67, comma 1, artt. 2697, 2722, 2729 e 2704 c.c., art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, con riferimento all’apprezzato valore del bene, stimato senza espletamento di consulenza tecnica e senza tener debito conto della documentazione prodotta (contratto preliminare in cui era indicato il prezzo di L. 70.000.000), oltre che per l’affermata omessa dimostrazione della mancata conoscenza, da parte degli acquirenti, dello stato di insolvenza in cui avrebbe versato l’imprenditore P..

Osserva il Collegio che, attesa la sua pregiudizialità sul piano logico, va esaminato prioritariamente il terzo motivo di ricorso, che risulta fondato.

Ed infatti, la motivazione della Corte territoriale sul punto è incentrata sul duplice rilievo della rilevante sproporzione esistente fra il valore dell’immobile ed il prezzo di acquisto e sulla consapevolezza della conoscenza dello stato di insolvenza del venditore da parte dell’acquirente.

Orbene, per quanto riguarda il primo aspetto, le argomentazioni della Corte territoriale risultano correttamente articolate, poichè basate su valutazioni di merito non viziate sul piano logico, quali la sostanziale irrilevanza ai fini indicati della certificazione di congruità del prezzo di L. 12.000.000 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; la differenza fra tale prezzo e quello di L. 70.000 fissato con il preliminare (è insussistente poi la denunciata contraddizione al riguardo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, non essendo stata negata la redazione del preliminare ma la sua opponibilità al fallimento, oltre che l’esistenza di prova del pagamento del relativo prezzo); la notorietà del fatto che “il valore ai fini fiscali di un immobile è di gran lunga inferiore al valore reale”.

Diversamente deve invece dirsi per quanto concerne l’ulteriore rilievo sopra considerato, vale a dire quello attinente alla consapevolezza, da parte del compratore, dello stato di insolvenza del venditore.

In proposito va rilevato che correttamente la Corte di appello ha affermato, in via di principio, che la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza posta dalla L. Fall., art. 67, comma 1, impone al convenuto in revocatoria l’onere di dare dimostrazione che l’imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell’impresa.

Tuttavia, la motivazione posta a base della valutazione di merito (negativa per il convenuto) ad essa demandata risulta viziata sul piano della sufficienza.

Al riguardo occorre invero considerare che nella specie il legislatore ha posto a carico del convenuto in revocatoria l’onere della prova di un fatto negativo (per l’appunto il non sapere che la controparte fosse insolvente), fatto negativo che in quanto tale può essere dimostrato soltanto con l’allegazione, da parte del convenuto, di una serie concatenata di indizi deponenti nel senso indicato.

Nel caso di specie è emerso che a carico dell’imprenditore non vi erano nè protesti nè procedimenti penali per assegni a vuoto e che i compratori si erano trasferiti all’estero da moltissimi anni, mentre con affermazione non contestata è stato riferito che il fallito era titolare di un piccolo negozio di calzature, che S.A. (coniuge) era dipendente comunale, che la “scarsa istruzione elementare” degli acquirenti avrebbe precluso la possibilità di svolgere accurate indagini in ordine alle effettive condizioni economiche del F..

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulta dunque insufficiente nella parte in cui è stato ritenuto inidoneo a vincere la presunzione in questione il fatto in sè dell’assenza di protesti e della lontananza degli acquirenti dall’Italia, non essendosi viceversa tenuto conto (come pur si sarebbe dovuto trattandosi, come detto, di prova di fatto negativo) della valutazione congiunta e complessiva degli altri elementi indiziari dedotti dagli odierni ricorrenti a sostegno del loro assunto.

Passando poi all’esame dei primi due motivi di ricorso, si osserva che gli stessi devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, avendo ad oggetto la medesima censura relativa all’applicazione della L. Fall., art. 70, e sono fondati.

Come questa Corte ha infatti più volte avuto modo di affermare, la L. Fall., art. 70, all’epoca vigente è stato tacitamente abrogato, essendo l’istituto ivi disciplinato incompatibile con la riforma del diritto di famiglia (C. 06/26934, C. 06/4701, C. 00/1501, C. 98/10417, C. 98/7492, C. 97/5291), e pertanto anche la censura relativa alla non revocabilità della quota di proprietà dell’immobile appartenente a S.A. deve essere accolta.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, per una nuova delibazione alla luce delle considerazioni sopra svolte, in ordine alla revocabilità della quota di proprietà dell’immobile, pari al 50%, di cui P.M. era comproprietario unitamente ad S.A..

Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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