Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3280 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.07/02/2017), n. 3280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19534/2015 proposto da:
EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MILLEVOI 73/81,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. 7450/2015 del TRIBUNALE di MILANO
dell’11/04/2015, depositato il 16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Equitalia sud Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la sua domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) Srl in privilegio per non aver essa ricorrente individuati quali beni sui quali il privilegio poteva esser esercitato.
Il fallimento non ha svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo di ricorso Equitalia sud Spa non ritiene condivisibile la pronuncia del Tribunale per violazione del D.Lgs. n. 509 del 1995, art. 17, adducendo che non è a suo carico individuare i beni sui quali il privilegio possa esser esercitato e dell’operatività del privilegio stesso, poichè rinviati a fasi successive.
La tesi della ricorrente è infondata.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di formazione dello stato passivo, il creditore che invochi il riconoscimento di un privilegio speciale ha l’onere, giusta la L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4 (come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006), di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, altrimenti il credito insinuato deve essere considerato chirografario in ragione della previsione del successivo comma 4 della medesima disposizione (Cass. 11656/16).
Il ricorso va quindi respinto. Nulla per le spese.
PQM
Rigetta il ricorso, sussistono i requisiti per l’applicazione del doppio contributo.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017