Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 328 del 09/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 328 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 09/01/2014
Prova Presunzioni.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici
in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
GARGANO GROUP di GARGANO ANTONIO & C. SAS con sede a
•
San Giuseppe Vesuviano,
in persona del
legale
INTIMATA
rappresentante pro tempore,
AVVERSO
la sentenza n.36/15/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 15, in data 15.02.2010,
depositata il 16 febbraio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 28 novembre 2013, dal Relatore Dott.
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Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.8677/2011 è stata
1
E’
chiesta
la
gi~te relazione;
cassazione
della
sentenza
n.36/15/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli
Sezione n.15, il 15.02.2010 e DEPOSITATA il 16 febbraio
2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e confermato quella di
primo grado, che aveva dichiarato la nullità
dell’avviso di irrogazione delle sanzioni, a motivo che
era stato emesso sulla base di normativa dichiarata
incostituzionale.
ricorso di che
trattasi,
che rigu 3 rda
impugnazione di avviso di irrogazione di sanzioni
amministrative
lavoratori
nel
per
l’irregolare
corso
dell’anno
impiego
2003,
di
due
censura
l’impugnata decisione per violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 21 c.1 ° del D.Lgs n.546/1992 e
3 c.3 ° del D.L. n.12/2002 convertito in Legge
n.73/2002.
3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa
sede.
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depoaitata in nancollel – ia J.
4 – Con il primo mezzo l’Agenzia ha evidenziato che la
decisione di appello, era a ritenersi erronea, per
avere affermato che le prospettate doglianze di
inammissibilità dell’originario ricorso, ex art.21 del
considerarsi rilevanti “per l’esame dell’atto di
appello”, per essere state “già esaminate nel giudizio
di primo grado”.
Ha dedotto che l’eccezione, era rilevabile anche
d’ufficio e, comunque, che era stata formulata, già in
sede di costituzione in primo grado, la dove era stato
prodotto l’avviso di ricevimento dell’accertamento
notificato il 22.07.2006, e che, successivamente, era
stata riproposta con l’appello.
La doglianza sembra fondata, dovendosi ritenere che la
CTR, avrebbe dovuto verificare la dedotta circostanza
che l’originario ricorso giurisdizionale era stato
notificato dopo la scadenza del prescritto termine
decadenziale, rispetto alla data di notifica
dell’avviso di liquidazione, che sarebbe avvenuta il
22.07.2006, e decidere di conseguenza, nella
considerazione che, in ipotesi, avverso l’avviso
avrebbero potuto farsi valere vizi propri e non già
doglianze esperibili contro il presupposto avviso di
liquidazione, invece rimasto incensurato.
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D.Lgs. n.546/1992, per tardiva notifica, non dovevano
Il secondo motivo, con il quale la decisione viene
censurata a motivo che non era stata provata l’esatta
decorrenza del rapporto di lavoro, appare fondata,
sulla base di un ormai consolidato orientamento
“iuris tantum”, la decorrenza del rapporto di lavoro
dal primo gennaio dell’anno in cui è avvenuto
l’accertamento dell’infrazione, grava sulla società
l’onere di provare che il rapporto avesse avuto inizio
dopo tale data (Cass. SS.UU. n.356/2010, n.21778/2011,
n.24678/2011, n.1960/2012), e d’altronde, che avuto
riguardo alla peculiarità della materia tributaria, lo
ius superveniens più favorevole in tema di sanzioni,
non è applicabile retroattivamente (Cass. SS.UU. n.
356/2010).
5 – Ciò stante, si ritiene che il ricorso possa essere
trattato in camera di consiglio, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, proponendosi l’accoglimento del
ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
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giurisprudenziale, secondo cui costituendo presunzione
Collegio condivide,
il ricorso va accolto,
per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013
Il Presidente
designa in altra sezione della CTR della Campania,