Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32799 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, (ud. 04/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2910/2018 proposto da:

CO.GE.VER COSTRUZIONI GENERALI V. SRL, in persona

dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN QUINTINO, 27,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA PECORARO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore Prof. T.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4436/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Co.Ge.Ver – Costruzioni Generali V. Srl (da ora COGEVER) ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, riformando la pronuncia del Tribunale di S.M. Capua Vetere, aveva accolto l’azione revocatoria ordinaria proposta nei suoi confronti dalla curatela del Fallimento (OMISSIS) Srl in liquidazione, per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di vendita stipulato circa due anni prima dalla dichiarazione di fallimento, avente per oggetto il complesso immobiliare denominato “ex zuccherificio (OMISSIS)”.

2. Ha resistito la parte intimata con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66.

Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di rilevare che la vendita era stata effettuata per reperire la liquidità necessaria ad estinguere i debiti scaduti in epoca antecedente al fallimento; e che era stato ignorata la regola di cui all’art. 2901 c.c., comma 3, essendo stato dimostrato che il prezzo ricavato era stato utilizzato per onorare i pregressi debiti tributari.

1.2. Con il secondo motivo, si deduce ancora la violazione dell’art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66, per la inconfigurabilità di un pregiudizio in capo ai creditori.

1.3. Con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66, per la erronea valutazione dei presupposti di operatività della revocatoria concernenti:

a. sotto il profilo oggettivo, l’effettivo pregiudizio subito dai creditori (terza censura);

b. sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza del terzo acquirente, insussistente nel caso di specie, circa il danno che l’atto di disposizione arrecava ai creditori (quarta censura).

2. Tutti i motivi sono inammissibili in quanto mascherano, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione di merito della controversia, non consentita in questa sede (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018).

2.1. I primi due motivi – che vanno esaminati congiuntamente per intrinseca connessione logica – non colgono, infatti, la ratio decidendi della pronuncia che, esaminando le vicende societarie ed in particolare i bilanci 2004/2005, ha dato conto, con motivazione costituzionalmente sufficiente, del fatto che:

a. lo stato di dissesto perdurava dal 2004;

b. l’immobile alienato era l’unico a dare garanzie sufficienti alle ragioni dei creditori;

c. su di esso gravava un’ipoteca volontaria a favore della Banca Popolare dell’Irpinia;

d. le immobilizzazioni materiali presentavano prima della vendita oggetto di controversia una vertiginosa riduzione;

e. la scienza decotionis era evincibile anche dalla notorietà della situazione di difficoltà della società, vista la diffusione della notizia della risoluzione dei contratti d’appalto sui quotidiani locali (cfr. pag. 5 e 6 sentenza impugnata).

2.2. La Corte, pertanto, con motivazione congrua e logica, ha dato conto dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. e del pregiudizio alla garanzia patrimoniale, precisando, altresì, a sostegno della decisione di riforma, che il primo giudice che si era erroneamente limitato ad una generica valutazione della congruità del prezzo e della destinazione dei proventi alla soddisfazione di un credito ipotecario – aveva trascurato di tener presente l’osservanza della “par condicio”, trattandosi di azione innestata nell’ambito di una procedura fallimentare in cui la soddisfazione di crediti aventi natura privilegiata non faceva venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore che ha il compito istituzionale di valutare l’esistenza di una maggiore difficoltà per garantire a tutti i creditori la soddisfazione delle loro legittime pretese.

2.3. E’ stato al riguardo affermato il principio, pienamente condiviso da questo Collegio secondo cui “le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione,venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere “l’eventus damni” la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito”. (cfr. Cass. 27718/2005; Cass. 13172/2017).

3. Ma anche il terzo ed il quarto motivo non possono trovare ingresso in questa sede, perchè prospettano questioni di fatto già valutate dalla Corte contrapponendo la tesi difensiva della ricorrente alle argomentate statuizioni contenute nella sentenza, fondate anche sulla presunzione che la diffusione sui quotidiani locali delle notizie riguardanti la società configurasse la notorietà dello stato di dissesto, rispetto al quale la “Relazione sulla Gestione” (cfr. pag. 18 del ricorso) – contenente il mero auspicio di miglioramento nei prossimi esercizi – rappresentava un elemento non spendibile per confutare la scientia damni.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 15.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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