Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32796 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21060/2018 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 46,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA CERVELLO;

– ricorrente –

contro

MERATE AUTO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5397/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

P.D. agì in giudizio nei confronti della Merate Auto s.p.a. lamentando l’inadempimento della convenuta in relazione a due contratti di compravendita di vetture, per aver venduto all’attore un’autovettura usata nella cui carta di circolazione non era annotata la presenza di un gancio di traino e – altresì – per avere ricevuto in permuta un’autovettura FIAT 500 che -contrariamente agli accordi – non era stata avviata alla rottamazione e per la quale l’attore non aveva potuto fruire degli “ecoincentivi”;

chiese pertanto che la Merate Auto venisse condannata a consegnare i documenti occorrenti per l’aggiornamento della carta di circolazione e per la revisione del veicolo o, in subordine, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto con condanna della convenuta alla restituzione della somma di 6.000,00 Euro, nonchè la condanna della Merate Auto alla restituzione della FIAT 500 o, in subordine, al pagamento di 4.000,00 Euro;

il Tribunale rigettò la domanda attorea, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano;

ha proposto ricorso per cassazione P.D. affidandosi a cinque motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (“violazione dell’art. 360, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c.”), il ricorrente premette che, precisate le conclusioni e scaduti i termini per il deposito delle ultime note difensive, la causa era stata assegnata ad un diverso collegio, con fissazione dell’udienza del 6.12.2017 “per la precisazione delle conclusioni, senza concessione dei termini” e lamenta che, “alla data di tale udienza, la causa era già stata decisa, con sentenza di altro Collegio, nella precedente Camera di consiglio del 5 dicembre 2017”, ossia prima della ulteriore precisazione delle conclusioni, da ciò conseguendo la nullità della sentenza;

il motivo è infondato: premesso che il ricorrente ha dato atto che, prima della modifica del collegio, vi era stata precisazione delle conclusioni ed era stata compiutamente espletata la successiva attività difensiva e che non è stato dedotto che all’udienza del 6.12.2017 siano state precisate conclusioni diverse da quelle precedentemente rassegnate, non risulta individuabile alcun vulnus all’attività difensiva in conseguenza del fatto che la decisione sia stata anteriore di un giorno alla seconda precisazione delle conclusioni, considerato anche che non era previsto il deposito di ulteriori scritti defensionali (cfr. Cass. n. 17905/2016);

il secondo e il terzo motivo (che denunciano – rispettivamente – la violazione degli artt. 1206,1218 e 2697 c.c. e la violazione degli artt. 1218 e 1453 c.p.c. e segg. e che, concernendo entrambi il profilo della mancata annotazione dell’installazione del gancio sulla carta di circolazione, possono essere trattati congiuntamente) sono inammissibili in quanto non individuano specifici errores iuris, ma li postulano sul mero presupposto di una contestazione di alcuni passaggi della sentenza impugnata che risulta effettuata in modo generico e con riferimento a dati fattuali non valutabili in questa sede;

il quarto motivo (attinente alla questione della mancata fruizione degli ecoincentivi) denuncia la violazione degli artt. 1218 e 1150 c.c. e del D.L. n. 138 del 2002, lamentando che la Corte non abbia riscontrato l’inadempimento della Merate Auto “costituito soprattutto dal non aver informato l’avv. P. o che la pratica non fosse stata presentata, o che la pratica fosse stata respinta” e rilevando che, “anche a voler ridurre la questione a fatto e colpa dell’avvocato P., la Merate Auto era comunque tenuta a restituire il veicolo”;

il motivo è inammissibile, al pari dei due precedenti, in quanto, senza indicare specificamente in quali termini sarebbero state violate le norme richiamate in rubrica, appare volto ad argomentare sulla sussistenza dell’inadempimento e sul diritto alla restituzione del veicolo, svolgendo considerazioni di merito non deducibili in sede di legittimità;

il quinto motivo (“violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 183 c.p.c., comma 7, art. 2697 c.c. e art. 91 c.p.c.”) censura la Corte territoriale per non aver ammesso le prove per testi articolate dall’attore e prospetta un diverso regolamento delle spese di lite all’esito dell’auspicato accoglimento del ricorso;

il motivo è infondato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 183 c.p.c. (rientrando nella facoltà del giudice di merito la scelta di non ammettere prove orali laddove ritenga di poter decidere sulla base delle prove documentali e degli altri elementi desumibili dagli atti delle parti) e inammissibile per il resto, giacchè non risulta individuato un erroneo riparto dell’onere probatorio rilevante ai sensi dell’art. 2697 c.c. e non è prospettata una violazione del criterio della soccombenza (bensì solo auspicato un opposto esito del giudizio);

in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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