Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32795 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 19/12/2018), n.32795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1247/2012 R.G. proposto da:

D&D OUTDOOR ADVERTISING SRL, rappresentata e difesa dall’avv.

Pietro Paternò Raddusa, elettivamente domiciliata presso il suo

studio in Roma, via Monte Santo n. 25.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 1, n. 473/01/11, pronunciata il 29 marzo 2011, depositata

il 6 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La D&D Outdoor Advertising Srl ricorre, sulla base di due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR) in epigrafe che – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, con relativa cartella di pagamento, che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta 2003, omessi versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente, desumibili dalla contabilizzazione (nel libro giornale), nello stesso anno, di rilevanti anticipazioni a favore di due soci che la Guardia di Finanza, nel corso di una verifica fiscale eseguita nel 2004, aveva qualificato come stipendi mensili, soggetti a ritenuta alla fonte – ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente.

Il giudice d’appello ha disatteso la tesi della società, secondo cui quelle somme erano state corrisposte ai due soci non già come retribuzione, ma a titolo di mutuo oneroso, dopo avere negato che la deliberazione assembleare di cui al verbale del 5 maggio 2003, recante l’erogazione dei due mutui, fosse opponibile all’Amministrazione finanziaria, perchè non registrata e, perciò, priva di data certa ex art. 2704 c.c..

Ponendosi poi in una diversa ottica, la CTR ha riconosciuto legittimo il ricorso al metodo induttivo di determinazione del reddito della contribuente, sulla scorta di alcuni elementi, emersi durante la verifica della G.d.F., rilevanti come indici della natura di redditi di lavoro dipendente delle somme corrisposte ai due soci, vale a dire: a) la dizione “stipendio” negli estratti conti dei soci; b) la posizione dei soci all’interno della compagine sociale, rivestendo essi, rispettivamente, il ruolo di amministratore delegato e di responsabile della tenuta della contabilità sociale; c) la circostanza che la presunta restituzione del prestito fosse fissata a partire dal 2005, a distanza di due anni dall’erogazione dei mutui; d) l’entità delle rate per l’estinzione dei mutui, pari a Euro 3.500,00, incompatibile con gli esigui redditi dei mutuatari.

La società ha depositato una memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo del ricorso: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”.

Si denuncia che la CTR abbia erroneamente applicato al caso di specie l’art. 2704 c.c., ritenendo il verbale dell’assemblea dei soci del 5 maggio 2003, recante la delibera di concessione del mutuo ai due soci, non opponibile all’Ufficio accertatore perchè privo di data certa, senza considerare che, semmai, sarebbe stato onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare che la decisione dei soci era intervenuta in una data diversa e successiva, ferma la considerazione che, ai fini della concessione di un prestito dalla società ai soci, diversamente da quanto affermato dal giudice d’appello, non è necessaria la registrazione della relativa decisione assembleare.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La doglianza non coglie la ratio decidendi della norma che, senza porre contra legem a carico della società l’onere, gravante sull’Amministrazione finanziaria, di dare prova dei fatti costituitivi della pretesa impositiva, innanzitutto, ha correttamente richiamato l’art. 2704 c.c., per negare che il verbale di assemblea dei soci, non registrato, avesse una data certa opponibile al Fisco, per poi concludere, con una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità (se non sotto il diverso profilo della vizio di motivazione), che l’Amministrazione finanziaria avesse dimostrato che quelle somme erano state corrisposte a titolo di compenso (tassabile alla fonte) e non a titolo di mutuo.

2. Secondo motivo: “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si fa valere il vizio della motivazione della CTR che, da un lato, ha disatteso la portata delle prove documentali fornite dalla società a dimostrazione che le somme erano state corrisposte ai soci a titolo di mutuo e non a titolo di compenso (bilancio della società relativo all’esercizio 2003; “mastrini”); dall’altro, ha fondato la propria decisione su argomentazioni e deduzioni illogiche, contraddittorie e irrilevanti.

La società soggiunge che l’inesatta valutazione delle prove e dei fatti di causa ha indotto il giudice d’appello a ritenere legittimo il ricorso, da parte dell’Organo impositore, al metodo induttivo di determinazione del reddito del contribuente.

2.1. Il motivo è infondato.

Costituisce ius receptum che il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente ratione temporis, di: “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione” attiene necessariamente a un: “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia a un fatto storico-naturalistico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, dedotto con un’esposizione chiara e sintetica, in relazione al quale si assume un vuoto argomentativo (omessa motivazione), oppure la carenza della trama argomentativa che la renda inidonea a dare conto delle ragioni della decisione (insufficiente motivazione) o, infine, un percorso argomentativo incomprensibile per l’insuperabile contrasto tra asserzioni inconciliabili (motivazione contraddittoria) (ex multis: Cass. 29/07/2015, n. 15997; Cass. 29/07/2011, n. 16655).

Nella specie – ove pure s’intenda superare la probabile inammissibilità della doglianza che, all’evidenza, non fa esplicito riferimento ad alcun fatto (nell’accezione che precede) che abbia indebolito, in uno dei tre modi appena enunciati, la tenuta del processo decisionale – è dato rilevare che l’iter logico-giuridico della sentenza impugnata, anche se vagliato al lume degli elementi di fatto dedotti dalla contribuente (quali l’esistenza di varie scritture attestanti l’erogazione delle somme a titolo di mutuo), non si presta, fondatamente, ad alcuna effettiva e consistente ragione di critica.

Difatti, la CTR ha illustrato con chiarezza gli elementi obiettivi della vicenda e, dopo averli adeguatamente ponderati, ha formulato un giudizio di merito, estraneo al controllo di legittimità, sulla natura retributiva degli esborsi dell’ente commerciale a favore dei soci.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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