Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32795 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12086/2018 proposto da:

C.A., nella qualità di erede di M.N.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. PANARO 25, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO VISCO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FELICE TERRACCIANO, ANTONIO SPOSITO;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCC COOP PER AZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4289/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.N. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Banca di Credito Popolare con cui gli era stato intimato il pagamento di 17.543,23 Euro in qualità di fideiussore della NI.IL di C.M. & C. s.a.s.;

sostenne l’opponente che la fideiussione doveva considerarsi estinta ex art. 1957 c.c., in quanto l’obbligazione garantita era scaduta il 30.12.2008 e la Banca non aveva posto in essere alcuna iniziativa giudiziale nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale decorrente da detta scadenza;

il Tribunale di Torre Annunziata rigettò l’opposizione e la Corte di Appello ha respinto il gravame proposto da C.A., in qualità di erede del coniuge M.N.;

la Corte ha dato atto che il primo giudice aveva ritenuto che la previsione del pagamento a prima richiesta valeva a qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia (al quale non era applicabile la decadenza di cui all’art. 1957 c.c.) e che l’appellante sosteneva invece che la garanzia aveva natura accessoria (con conseguente applicazione dell’art. 1957 c.c.), mentre la Banca assumeva che, pur volendo inquadrare la fattispecie nello schema della fideiussione, non poteva revocarsi in dubbio che si trattava di una fideiussione omnibus con garanzia a prima richiesta e senza limiti temporali, risultando pertanto inapplicabile l’art. 1957 c.c.;

tanto premesso, la Corte ha dichiarato di voler seguire il “principio della ragione più liquida” (rilevando che “la deduzione della banca appellata circa l’applicabilità dell’art. 1957 c.c., a prescindere dalla qualificazione della garanzia in termini di autonomia od accessorietà della stessa (…) appare potenzialmente assorbente dei primi due motivi di gravame”) ed ha affermato di condividere “i rilievi formulati dalla banca appellata in quanto dalla lettura del contratto di fideiussione del 31 luglio 2008 si evince la stipulazione di una fideiussione omnibus (…) con garanzia a prima richiesta (…) e, soprattutto senza limiti temporali”, richiamando -al riguardo – la clausola n. 12 del contratto fideiussorio secondo cui “il fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorchè confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito della Banca non sia stata interamente estinta”;

a sostegno di tale conclusione, ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui, qualora la durata della fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, bensì al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.;

ha proposto ricorso per cassazione C.A., quale erede di M.N., affidandosi a due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1945,1362 e 1370 c.c.: dato atto di avere interesse a censurare la sentenza “nella parte in cui non si è proceduto all’accertamento della natura accessoria della garanzia”, la ricorrente rileva che la scrittura fideiussoria consentiva al garante “di sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto esperire il debitore originario e, soprattutto, di agire nei confronti del creditore con l’actio indebiti nella ipotesi di pagamento non dovuto” e che la mancanza di clausole che limitassero la facoltà del fideiussore di sollevare eccezioni spettanti al debitore non poteva che “militare a favore della configurazione, nel caso di specie, di una fideiussione e non, viceversa, di un contratto autonomo di garanzia”;

il motivo è inammissibile per difetto di correlazione con specifiche statuizioni della sentenza impugnata: atteso, infatti, che la Corte ha dichiarato di voler prescindere da una presa di posizione circa la natura autonoma o accessoria della garanzia e ha rilevato che la decadenza di cui all’art. 1957 c.c., non avrebbe comunque operato (per l’assorbente carenza di limiti temporali della fideiussione), l’odierna ricorrente non ha interesse a censurare il mancato accertamento circa la natura della garanzia in quanto la decisione è stata adottata anche in relazione all’ipotesi che tale garanzia fosse qualificabile come fideiussione anzichè come contratto autonomo di garanzia;

col secondo motivo (che denuncia la violazione degli artt. 1957,1362 e 1370 c.c.), la ricorrente contesta che la clausola n. 12 delle condizioni contrattuali regoli la durata della fideiussione e che possa giustificare l’applicazione del principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte di Appello; rileva, infatti, che detta clausola “regola, piuttosto, il regime dell’azione di regresso del garante nei confronti del debitore principale” e “non implica assolutamente che la fideiussione dovesse avere una durata illimitata o che (in deroga all’art. 1957 c.c.) rimanesse efficace fino all’integrale pagamento del credito garantito”, non potendosi pertanto far “discendere dalla sola esistenza di tale clausola, il convincimento, come espresso nella sentenza impugnata, che nella specie non potesse trovare applicazione l’art. 1957 c.c.”; assume, pertanto, che la clausola è stata interpretata senza tener conto della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.) e violando l’art. 1370 c.c., in quanto, trattandosi di clausola predisposta dalla Banca, avrebbe dovuto essere interpretata, nel dubbio, a favore dell’altro contraente;

il motivo è fondato: il principio richiamato dalla Corte -secondo cui, “nella ipotesi in cui la durata della fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.” (ex multis, Cass. n. 16758/2002 e Cass. n. 16836/2015)- è stato applicato sull’erroneo assunto che la clausola n. 12 del contratto (come sopra riportata) estenda l’operatività della garanzia fino all’integrale adempimento dell’obbligazione principale; tale assunto contrasta tuttavia col tenore letterale della clausola (e con l’intenzione che esso manifesta) che, senza estendere la durata della garanzia, si limita a precludere al fideiussore l’azione di regresso fino alla completa estinzione delle ragioni di credito della Banca, disciplinando pertanto il profilo dell’esercizio del regresso che è distinto e non necessariamente correlato a quello della durata della garanzia;

la sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni sopra svolte;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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