Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32792 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 19/12/2018), n.32792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24583-2013 proposto da:

HOTEL REGINA PALACE SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VALDOSSOLA 100, presso lo studio dell’avvocato MARIO PETTORINO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE DI MEGLIO, PRIMO

CELEBRIN giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA;

– intimato –

e da:

COMUNE DI ISCHIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo STUDIO

VIGLIONE – VITOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

VITOLO giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

HOTEL REGINA PALACE SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VALDOSSOLA 100, presso lo studio dell’avvocato MARIO PETTORINO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE DI MEGLIO, PRIMO

CELEBRIN giusta delega in calce;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 110/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20 marzo 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04

dicembre 2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.In data 21 ottobre 2010 il comune di Ischia notificava all’Hotel Regina Palace srl un avviso di accertamento relativo alla TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani) per l’annualità del 2010 con riguardo ad una struttura alberghiera della contribuente sita in tale Comune.

La contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli lamentando che, con nota del 31 dicembre 2009 aveva comunicato al suddetto Comune la chiusura dell’albergo per ferie e lavori di manutenzione ordinaria; che le tariffe sarebbero ingiustamente superiori a quelle delle utenze domestiche, in violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68; che sarebbe stata inclusa nella tassazione la superficie di mq 182,75 relativa alla parte dello stabilimento termale che produce esclusivamente rifiuti speciali, in violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respingeva il ricorso, ritenendo che la stagionalità non costituisce elemento motivazionale della tariffa, ma solo una eccezione eventualmente proponibile dal singolo contribuente con apposita documentata istanza e solo ove risulti dalla licenza di esercizio.

Contro tale pronuncia proponeva appello la società contribuente, riproponendo sostanzialmente le stesse doglianze già svolte in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 110/39/2013 depositata il 20 marzo 2013, respingeva l’appello “con esclusione della questione relativa alla attività termale”, ritenendo che “nella fattispecie oggetto del contendere non può essere fatta rientrare la problematica inerente la gestione dei rifiuti per quanto attiene le attività cosiddette termali, per le quali vige un differente e specifico contratto”. La società contribuente proponeva allora ricorso per Cassazione mediante un motivo di impugnazione; resisteva con controricorso il comune di Ischia il quale proponeva altresì ricorso incidentale per quanto riguarda il capo della sentenza con il quale si è escluso di respingere l’appello per la questione relativa alla attività termale.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con un unico complesso motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, in quanto quest’ultima norma prescrive che gli immobili non sono soggetti al pagamento della tassa quando risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno e tale non utilizzo sarebbe stato provato e non contestato dalla controparte perchè con nota pervenuta all’ufficio tributi del comune di Ischia in data 31 dicembre 2009 l’Hotel Regina Palace s.r.l. aveva comunicato la chiusura dell’attività dell’albergo dal 1^ gennaio 2010 al 26 marzo 2010 e dal 25 ottobre 2010 al 21 aprile e poi dal 14 novembre 2010 al 20 dicembre 2010 per opere di manutenzione ordinaria, adeguamento impianti e opere di ammodernamento con conseguente motivazione omessa e apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, o, in subordine, per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il comune di Ischia si difende con controricorso, e propone ricorso incidentale, sostenendo che il ricorso della società è innanzitutto inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. o comunque infondato in quanto il provvedimento impugnato avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offrirebbe elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, secondo la quale da un lato è legittima una tariffa per la TARSU superiore per gli alberghi rispetto alle civili abitazioni e dall’altro, per poter ottenere una deroga al pagamento dell’imposta, non è sufficiente una situazione di fatto di non produzione di rifiuti ma occorre anche una relativa dichiarazione.

3. Con il suo ricorso incidentale, il comune di Ischia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 e art. 66, comma 6 e art. 116 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata avrebbe, respinto l’appello ma, con un inciso (“con esclusione della questione relativa alla attività termale”), sembrerebbe averlo accolto per quanto riguarda la parte dell’albergo adibita a terme, senza che ne ricorressero i presupposti di legge e senza motivazione.

4. Con controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4, la società ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostiene l’inammissibilità o l’infondatezza del controricorso dato che i rifiuti generati dall’attività termale, per la loro speciale destinazione, venivano smaltiti separatamente dal contribuente mediante una ditta specializzata.

5.11 motivo di ricorso è infondato, mentre va accolto il motivo di ricorso incidentale, e tali motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.

In base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Il successivo secondo comma dello stesso art. 62, disponendo che “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”, si pone in rapporto di eccezione rispetto alla regola dettata nel comma precedente.

6. Pertanto, l’imposta è, in linea di principio, fisiologicamente dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, per il solo fatto della disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione), mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. 14 settembre 2016, n. 18054). La legge dunque prescrive che sia il contribuente, nel caso in cui ritenga di non dover pagare la TARSU o ad aver diritto ad una riduzione tariffaria, a dover diligentemente attivarsi per provare tale circostanza, mentre dalla sentenza impugnata emerge che “il contribuente.., non ha dato alcuna prova circa l’inutilizzabilità dei locali” e non si fa alcuna menzione circa la produzione di una dichiarazione da parte del contribuente con la quale si affermi di aver diritto ad una esenzione per il tempo in cui l’albergo è stato chiuso o ad una riduzione per l’area adibita a zona termale. Del resto – e a prescindere dalla circostanza che la motivazione della sentenza impugnata appare ragionevole e non meritevole di censura, tenendo conto che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940) – non può qualificarsi certo come dichiarazione valida ai fini della richiesta di esenzione dall’imposta sui rifiuti (nè può qualificarsi come espressione di un’attività diligentemente diretta ad ottenere una esenzione o una riduzione fiscale rispetto alla regola generale che stabilisca un dovere generalizzato di pagare l’imposta: cfr. Cass., S.U., 12 settembre 2017, n. 21105) la lettera, alquanto generica e di routine, indirizzata dal contribuente al comune di Ischia con la quale si comunica il periodo di chiusura durante l’inverno e l’intenzione di provvedere in quel periodo a lavori di manutenzione ordinaria, dato che per un verso, come rilevato dalla sentenza impugnata, la licenza alberghiera è su base annuale e quindi tiene conto dei cicli economici di redditività di un albergo a Ischia durante l’anno; e per un altro verso è circostanza nota che durante il periodo invernale Ischia abbia minor afflusso turistico ed è normale nel periodo invernale provvedere a lavori di manutenzione ordinaria, che peraltro ben possono essere produttivi di rifiuti.

Oltretutto, nessun riferimento in questa lettera è contenuto all’esistenza di una zona termale dell’albergo e alla minor produttività di rifiuti in tale zona, e quindi – in ossequio al principio generale in tema di imposte sui rifiuti secondo cui, in assenza di prova da parte del contribuente della non produzione di rifiuti accompagnata da una corrispondente e circostanziata dichiarazione – nessuna esenzione o riduzione dall’imposta può essere concessa per quella zona, emergendo dunque in maniera evidente la violazione del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, da parte della sentenza impugnata nella parte in cui, peraltro in maniera alquanto oscura e scarsamente scientifica, rigetta l’appello “con esclusione della questione relativa alla attività termale”.

7. In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre va accolto quello incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende processuali, per la compensazione delle spese del giudizio di merito.

PQM

La Corte

– rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente.

Condanna la società contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.300,00, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a come per legge;

– compensa le spese del giudizio di merito;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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