Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3279 del 19/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3279 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 20421-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore,

elettivamente domiciliato

in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CEREDA & COGLIATI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato

in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo

studio dell’avvocato

CLAUDIO BERLIRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO

Data pubblicazione: 19/02/2016

BUSSANI giusta delega a margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2008 della

COMM.TRIB.REG.

AfriLI (A) it$41t9,A

di_MIDAMO, depositata il 26/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
LAURA

TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BUSSANI che
si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del

10 motivo, accoglimento 2° motivo,

assorbito il 3 0 motivo di ricorso.

udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott.

3

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Lecco, la società Cereda e Cogliati SRL in liquidazione, esercente l’attività di
lavori generali di costruzione di edifici ed ingegneria civile, ammessa al
concordato preventivo, esercente l’attività di lavori generali di costruzione di
edifici ed ingegneria civile, impugnava l’avviso di accertamento n.
85803AA00407 per l’anno di imposta 1998 , con il quale era stato
rideterminato induttivamente un maggior reddito imponibile e conseguentemente- maggiori imposte a titolo di IRPEG, IVA ed IRAP, oltre
sanzioni ed interessi, a seguito di un processo verbale di constatazione
redatto dalla Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone in data
24.05.2005, a conclusione di una verifica fiscale .
Sosteneva la contribuente, tra l’altro, che:
– la motivazione dell’atto era contraddittoria in quanto l’Ufficio, pur
ritenendo il bilancio formalmente ineccepibile, aveva ritenuto la
contabilità inattendibile, discostandosi dalle risultanze dei verificatori e
da quanto accertato dagli Organi del concordato e dal Tribunale di Lecco
che avevano confermato la regolarità formale della contabilità;
– era stato violato l’art.39, comma 2, del DPR n.600/1973 in quanto non
sussistevano i presupposti di cui alla lettera d) richiamata dall’Ufficio per
giustificare l’accertamento induttivo, in presenza di contabilità
formalmente ineccepibile e sistematica e di irregolarità prive dei requisiti
della gravità, precisione e concordanza;
2. La Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n.78/04/06
accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle entrate proponeva impugnazione
avverso tale sentenza, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia con la sentenza n. 59/22/08 del 05.06.08,
depositata il 26.06.08 e non notificata.
3. Con tale decisione il giudice di secondo grado affermava che “l’Ufficio
aveva proceduto all’accertamento induttivo ai sensi dell’art.39, comma 2,
del DPR n.600/1973 fuori dai casi consentiti dalla legge, ossia in presenza di
contabilità formalmente ineccepibile, secondo quanto risultante dal processo
verbale di verifica e dalla relazione redatta dal Commissario Giudiziale
nominato dal Tribunale a seguito all’ammissione della società contribuente
al concordato preventivo con cessione dei beni e riteneva assorbita ogni
altra questione.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle
entrate, affidato a tre motivi. L’intimata società in liquidazione ed in
concordato preventivo resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità sentenza ex art.36
nn.2,3,4, del DLGS n.546/1992 (360, comma 1, n.4, cpc), lamentando che
la stessa non riporta il tenore della pronuncia appellata, le critiche ad essa

R.G.N. 20421/2009

Cons. est. Laura Tricorni

RITENUTO IN FATTO

4

rivolte dall’Ufficio appellante e le relative repliche della società. A correda vi
è il prescritto quesito.

1.3. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare “In forza del
generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e,
dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1,
comma secondo, del D.Lgs. 546/1992, è applicabile al nuovo rito tributario
così come disciplinato dal citato decreto il principio desumibile dalle norme
di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att.
stesso codice secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del
processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema
concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza
allorquando rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e
delle ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass. n.13990/2003).
1.4. Nel caso in esame, prescindendo da ogni valutazioni circa la correttezza
e la esaustività della motivazione, la pur stringata sentenza dà conto del
thema decidendum e delle ragioni esaminate: da ciò discende l’infondatezza
della doglianza.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia lamenta la violazione o
falsa applicazione degli artt.39, comma 2, lett. d) del DPR n.600/1973 e 54,
comma 2, del DPR n.633/1972 (art.360, comma 1, n.3, cpc), corredato dal
prescritto quesito.
A parere della ricorrente la CTR ha errato nel ritenere che la regolarità
formale della contabilità precludesse l’accertamento con metodo induttivo,
in quanto ha trascurato che ciò che doveva essere considerato rilevante non
era la eventuale irregolarità formale, ma la eventuale complessiva
inattendibilità delle scritture contabili, di guisa che la regolarità formale,
lungi dal poter costituire l’argomento fattuale dirimente della controversia,
doveva venire all’attenzione come punto di partenza dell’indagine rimessa al
giudice tributario che, nel caso in esame, avrebbe dovuto verificare la
sussistenza degli estremi per considerare la stessa contabilità
complessivamente inattendibile, come denunciato dall’Ufficio che aveva
evidenziato manipolazioni ed alterazioni sostanziali cui conseguiva un
ingente occultamento di ricavi.
2.2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione su
alcuni fatti decisivi e controversi che individua nelle circostanze fattuali
descritte nella motivazione dell’avviso ( riportate in dettaglio nella prima
parte del ricorso) e risultanti dagli elementi raccolti, a mezzo di questionari
ed appositi verbali di acquisizione, presso i clienti della Cereda e Cogliati che
avevano esibito le copie dei compromessi in loro possesso, e presso la
società da cui emergeva l’esistenza di un doppio contratto di compravendita
degli immobili con importi diversi, nonché dagli ulteriori elementi che, nella
prospettazione dell’Ufficio, rivelavano la inattendibilità sostanziale della
contabilità societaria (art.360, comma 1, n.5, cpc), e sulle quali circostanze
l’Ufficio aveva insistito anche nelle controdeduzioni all’atto di appello.

R.G.N. 20421/2009
Cons. est. Laura Tricorni

1.2. Il motivo è infondato.

5

2.3. I motivi secondo e terzo vanno trattati congiuntamente per evidente
connessione, sono fondati e vanno accolti.
2.4. Le disposizioni normative richiamate prevedono quanto segue:
– L’art.39 del DPR n.600/1973 dispone al comma 2, che definisce i
presupposti per l’accertamento con metodo induttivo, ” In deroga alle
disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il
reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle
risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di
avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del
precedente comma ( e cioè “presunzioni semplici, purchè queste siano
gravi, precise e concordanti’) : (…) c) quando dal verbale di ispezione
redatto ai sensi dell’art.33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all’ispezione una o più scritture contabili prescritte
dall’art.14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per
causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità
formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così
gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le
scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità
sistematica. Le scritture ausiliare di magazzino non si considerano irregolari
se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza
delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati
nelle schedé di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma
dell’art.14 del presente decreto; (…)”.
– L’art. 54, comma 2, ultima parte, del DPR n.633/1972 prevede “Le
omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente
desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art.53 o anche sulla
base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti”
2.5. Tanto premesso sul piano normativo, va quindi osservato che, in
materia di accertamento dell’IVA, il ricorso al metodo induttivo è
ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai
sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/72, il quale autorizza l’accertamento
anche in base ad “altri documenti” o “scritture contabili” (diverse da quelle
previste dalla legge) o ad “altri dati e notizie” raccolti nei modi prescritti
dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte

R.G.N. 20421/2009
Cons. est. Laura Tricorni

Formula il seguente momento di sintesi “In conclusione: per argomentare in
maniera sufficientemente adeguata la decisione di annullare l’avviso, la CTR
avrebbe dovuto illustrare le ragioni per cui la regolarità esteriore della
contabilità potesse prevalere sugli indici di grave irregolarità sostanziale
individuati dall’Ufficio e contestati in tale valenza dalla società contribuente
e consistenti in:1) acquisizione di quindici “doppi” preliminari di vendita
immobiliare indicanti il reale e più elevato prezzo pagato dagli acquirenti; 2)
riscontro di una sopravvalutazione sistematica delle giacenze finali, con
attribuzione agli immobili invenduti di prezzi esorbitanti dai valori di
mercato”.

6

indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze, ovvero anche
all’esito dell’acquisizione di presunzioni semplici, purché gravi, precise e
concordanti (cfr. Cass. nn. 7184/09; 21697/10, 6197/2015), con
conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente
medesimo (Cass. nn. 6849/2009; 7871/2012; 27488/2013; 23550/2014,
5618/2015).

2.7. In proposito va anche rimarcato che, contrariamente a quanto
affermato nel controricorso (fol. 11), dalla sentenza impugnata non emerge
affatto che il Commissario giudiziale si sia espresso a favore
dell’attendibilità della contabilità, ma solo sulla sua regolarità: peraltro,
anche una eventuale pronuncia di attendibilità da parte del Commissario
giudiziale non avrebbe mai potuto liberare la CTR dall’onere di vagliare tutti
gli elementi raccolti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno
dell’inattendibilità della contabilità e sottoposti al suo esame, attraverso
l’impugnazione dell’avviso di accertamento compiuta dalla parte privata.
2.8. Al contrario, nel caso in esame, la CTR ha omesso ogni valutazione
sulle informazioni acquisite dai verbalizzanti nel corso delle operazioni
presso i clienti privati, che avevano acquistato unità immobiliari destinate
ad abitazione, e sulla documentazione, segnatamente costituita dai doppi
contratti preliminari, prodotti dai clienti e reperiti presso la sede sociale, che
riportavano prezzi di vendita significativamente diversi, sulla scorta delle
quali l’Ufficio aveva ritenuto la omessa contabilizzazione della rilevante
parte dei ricavi per lire 2.357.800.000, a fronte di un utile di esercizio
dichiarato di lire 84.065.816, per l’anno 1998.
La Commissione Regionale ha omesso altresì la disamina delle contestazioni
mosse dall’Ufficio alla attribuzione dei valori delle rimanenze finali di opere
ultrannuali, intesa a far figurare un risultato di esercizio non corrispondente
alla reale situazione patrimoniale, economica e reddituale della società. In
proposito, come si evince dal ricorso, l’Ufficio aveva ritenuto che, al 31
dicembre 1998, le rimanenze dichiarate, mediante artifici contabili, erano
state contabilizzate in misura superiore a quella reale per un importo di lire
4.102.255.892, risultato contabile conseguito mediante l’attribuzione agli
immobili ancora invenduti di un valore di gran lunga superiore a quello
effettivo, evinto quest’ultimo anche mediante il raffronto con il prezzo già
concordato dalla società con gli acquirenti e risultante dai contratto
preliminari.
2.9. Va quindi cassata la decisione in esame che, dando atto in modo secco
del riconoscimento da parte dei verificatori del dato meramente formale
della correttezza del bilancio e delle scritture contabili ed invocando a
conforto , in modo assertivo, la relazione del Commissario giudiziale, non
ha fatto corretta applicazione delle disposizioni normative prima richiamate
e si è limitata ad esprimere la conclusiva determinazione circa la non

R.G.N. 20421/2009
Cons. est. Laura Tricorni

2.6. Ne consegue che la regolarità formale della contabilità, assunta dalla
CTR come primo ed unico fondamento della sua decisione, non risulta
essere canone ermeneutico corretto per l’applicazione della normativa in
esame.

7

ricorrenza dei presupposti per l’accertamento con metodo induttivo,
pretermettendo tuttavia ogni considerazione sugli elementi decisivi (v. sub
2.8.) indicati nell’avviso di accertamento e riportati in ricorso, in ragione dei
quali la contabilità era stata ritenuta inattendibile, era stata quindi basata la
applicazione del metodo di accertamento induttivo ed, infine, erano stati
ricostruiti i maggiori ricavi, ritenuti artatamente occultati.

3.1. Conclusivamente il ricorso va accolto, fondati i motivi secondo e terzo,
infondato il primo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR
della Lombardia in altra composizione che dovrà attenersi ai principi di
diritto prima espressi e riesaminare tutti gli elementi di fatto sottoposti al
suo vaglio nonchè statuire sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
– accoglie il ricorso sui motivi secondo e terzo, infondato il primo;
– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in altra
composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di
legittimità. .
Così deciso i Roma, camera di consiglio del 14 aprile 2015
Il Con igliere es nsore

Il Pre ente

Su tali circostanze la motivazione risulta senza dubbio assente e la censura
fondata (v. Cass. ord. n. 3370/2012).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA