Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3279 del 12/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3279 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4264/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente CO ntro
De Torna Nicola, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Giorgino,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via
Filippo Civinini n. 105, per procura in calce al controricorso;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 2238/7/16 depositata il 29 settembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 10 gennaio 2018.
ATTESO CHE
– Circa l’avviso di accertamento notificato il 21 novembre 2010 a
Nicola De Torna per redditi di capitale sull’anno d’imposta 2004,
l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto
dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.
Data pubblicazione: 12/02/2018
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, art.
57 d.P.R. 633/1972, art. 37 d.l. 223/2006, artt. 11 e 15
preleggi, art. 2 d.lgs. 128/2015, art. 1 I. 208/2015, per aver il
giudice d’appello escluso il
raddoppio del termine di
accertamento correlato alla rilevanza penale della violazione
tributaria.
del termine poiché la denuncia penale non è stata trasmessa
entro la scadenza ordinaria, come imposto dall’art. 1, comma
132, I. 208/2015; tuttavia, la norma sopravvenuta non si applica
nella fattispecie, questa essendo relativa ad avviso di
accertamento su periodo d’imposta anteriore al 2016 e già
notificato, sicché opera la non abrogata clausola di salvaguardia
dell’art. 2 d.lgs. 128/2015, ove sono fatti salvi gli effetti degli
avvisi già notificati (Cass. 16728/2016 Rv. 640966, Cass.
26037/2016 Rv. 641949).
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.
Il ricorso è fondato: il giudice d’appello ha escluso il raddoppio