Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3279 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3279 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17249-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
LACOVARA GIOVANNA;

– intimata avverso la sentenza n. 135/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 7/07/2011, depositata
il 12/07/2011;

Data pubblicazione: 12/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 17249 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

L1 Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. eiv., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.469/40/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Lacovara Giovanna- ed ha così annullato l’avviso di
classamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di (oltre al resto) ritenere viziato
l’atto di classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati
gli elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che
giustifichino i citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire
un’efficace difesa da parte del destinatario.
L’Agenzia del territorio Iva itamosto ricorso per ensazione affidato a due motivi
La parte contribuente non si è ditèsa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con entrambi i motivi di ricorso (sostanzialmente centrati sulla violazione dell’art.7
della legge n.212/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello
abbia ritenuto inadeguata la motivazione dell’atto di accertamento catastale, senza
avvedersi che nella motivazione erano stati riportati tutti i presupposti giuridici e di
fatto, sicchè poi era bastata la sola enunciazione degli elementi oggettivi della
categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle consistenze desunte dagli
elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un mero calcolo di tipo tabellare
effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati. Nella sede giudiziale erano

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letti gli atti depositati

stati poi indicati gli immobili a paragone con i quali il nuovo classa mento era stato
elaborato.
Il ricorso merita di essere rigettato.
Nel caso di specie, come risulta dalla impugnata sentenza, l’avviso dell’Agenzia del
Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla

classamenti, per una serie di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime
caratteristiche”; se ne può arguire che l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla
base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile
1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto
previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere
effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi
specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo
comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali
degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche,
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto
insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane, riconoscendo però che la motivazione specifica del
provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione appare comunque insufficiente a sorreggere adeguatamente il
provvedimento di modifica del classamento, come è stato correttamente ritenuto dal
giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)

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“verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi

ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in

si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata non sia meritevole
di cassazione ed il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Roma, 10 marzo 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che la regolazione delle spese di lite può essere improntata alla compensazione tra
le parti, atteso che la soluzione della lite è dovuta ad un indirizzo giurisprudenziale
medio tempore consolidatosi.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014
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questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui

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