Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3279 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Roma Via delle Belle

Arti 7, presso l’avv. AMBROSIO Giuseppe, che con gli avv. Domenico

Titomanlio e Amedeo Bassi lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento della Luigi Palmieri s.a.s. e di P.L. quale

accomandatario, in persona del curatore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 48/05 del

13.1.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21.1.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’estinzione del

giudizio per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 3.5.2000 il Tribunale di Napoli dichiarava l’inefficacia nei confronti del fallimento della Palmieri Luigi s.a.s., nei limiti della quota del 50%, dell’atto con il quale P.L. e P.L. avevano venduto in data 29.11.1996, per il prezzo di L. 201.000.000, un immobile di loro proprietà a G.G., avendo ritenuto incongruo il prezzo pattuito e pertanto configurabile una sproporzione fra le due prestazioni.

La Corte di Appello di Napoli, adita in sede di impugnazione, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la decisione G. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non resisteva l’intimato.

Successivamente, prima dell’udienza del 21.1.2011 fissata per la trattazione, G. faceva pervenire atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dagli avvocati di parte ricorrente e resistente.

Ne consegue che il giudizio va dichiarato estinto.

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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