Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3279 del 07/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18800-2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI

45, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CIAFFI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGIOLO MASSOTTI

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 94 presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ITALO GALLIGANI giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

6/02/2015, depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

P.R. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 309/15 della Corte d’Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale, ha posto a carico dell’attuale ricorrente l’obbligo di pagare alla B. 300,00 Euro mensili a titolo di assegno divorzile.

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il P. contesta la decisione assunta dalla Corte d’Appello in ragione dell’erronea

applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6, nella determinazione dell’assegno divorzile posto a suo carico. Il ricorrente ha altresì depositato memoria da considerarsi tardiva in quanto depositata il 16.1.17.

La B. ha resistito con controricorso.

Questa Corte si è già pronunciata in tema di determinazione dell’assegno di divorzio affermando che deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, (nel testo modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10), potendo valorizzare quello basato sulle condizioni economiche delle parti, in particolare apprezzando la deteriore situazione del coniuge avente diritto dall’assegno, oltre alla durata legale del matrimonio. (Cass. 7601/11; Cass. 9876/06 4617/98).

Questa Corte ha poi avuto modo di chiarire che in tema di determinazione dell’assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione da parte del giudice, che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente e nella stessa misura, i parametri di riferimento indicati dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 5, comma 6; nè in tale contesto motivazionale va necessariamente tenuto conto, per determinare il “quantum” dell’assegno divorzile, del periodo intercorrente tra la separazione consensuale e la pronuncia di divorzio, nell’ambito del criterio della durata del vincolo matrimoniale, potendosi valorizzare la comparazione tra le condizioni economiche delle parti, in particolare apprezzando la deteriore situazione del coniuge avente diritto all’assegno (Cass. 2546/14).

Nella specie, la misura dell’assegno è stata ineccepibilmente determinata dal giudice di secondo grado prendendo in considerazione i criteri di legge, dando evidentemente prevalenza alla comparazione tra le condizioni economiche delle parti, in particolare apprezzando la deteriore situazione del coniuge avente diritto all’assegno che si trova nella difficoltà a reperire una attività tale da consentirle di contribuire al suo mantenimento,sia pure riducendo l’importo dell’assegno.

Il ricorso va quindi rigettato. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.500 oltre Euro 100 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo. In caso di pubblicazione si dispone l’oscuramento dei dati personali.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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