Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32789 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11407-2017 proposto da:

M.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO BUONFIGLIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO MARTELLI;

– ricorrente –

contro

SEMINARIO ARCIVESCOVILE COSENTINO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

VENTURA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 20/2/2017, depositata il 20 gennaio 2017, notificata il 28 febbraio 2017, la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettò l’appello proposto dalla M.T. S.p.A., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi del Comune di Rende (di seguito società) nei confronti del Seminario Arcivescovile Cosentino (Seminario) avverso la sentenza di primo grado resa tra le parti dalla CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso proposto dall’ente ecclesiastico avverso avviso di accertamento per TARSU relativo agli anni dal 2007 al 2011.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Seminario resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 2 e art. 65, comma 1, L. n. 222 del 1985, art. 16, Reg. TARSU del Comune di Rende, art. 10, nonchè art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle succitate norme di diritto, avendo la pronuncia impugnata ritenuto che l’esenzione del Seminario dal pagamento della TARSU dovesse essere affermata per gli anni 2010 e 2011, così come la stessa CTR della Calabria, con sentenza n. 873/1/2015, peraltro oggetto di ricorso per cassazione, l’aveva riconosciuta in relazione all’anno 2006, sulla base del disposto dal Reg. comunale, art. 10, comma 1, lett. b), in relazione alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, che equipara la formazione del clero ad attività di culto e religione. Nè il fatto che lo stesso ente impositore, con provvedimento in data 28 giugno 2016 in sede di riesame di atti in autotutela, aveva disposto lo sgravio della cartella di pagamento emessa per TARSU relativa all’anno 2012, assicurando lo sgravio anche per gli anni successivi e la cancellazione dei ruoli con decorrenza dal primo gennaio 2016, poteva intendersi come rinuncia far valere la propria pretesa impositiva per le annualità in oggetto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 111 Cost., artt. 112 e 115 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 2 e art. 65, comma 1, L. n. 222 del 1985, art. 16, Reg. TARSU del Comune di Rende, art. 10, nonchè art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la pronuncia impugnata omesso di pronunciare in ordine alla tassabilità degli immobili di cui all’avviso di accertamento impugnato, con riferimento alle annualità 2007, 2008 e 2009, anch’esse oggetto di contestazione con l’atto impositivo impugnato.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, commi 1 e 2 e art. 70, L. n. 222 del 1985, art. 16, nonchè Reg. TARSU del Comune di Rende, art. 10 e art. 324 c.p.c., artt. 2697 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto giustificata l’esenzione per gli anni 2010 e 2011 in relazione alla succitata pronuncia della CTR della Calabria n. 873/1/2015 riferita ad altra annualità e non passata in giudicato ed in forza del succitato provvedimento di sgravio del Comune di Rende riferito pure a diversa annualità, omettendo di rilevare che l’atto impositivo aveva determinato le superfici tassabili distinguendo tra aree effettivamente destinate al culto e superfici destinati agli ordinari servizi per i convittori.

4. Il primo ed il terzo motivo, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

4.1. Essi sono manifestamente fondati.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 21 giugno 2017, n. 15407) ha cassato la succitata sentenza della CTR della Calabria n. 873/1/2015, alla quale, in pendenza del ricorso per cassazione, non poteva certo essere riconosciuta autorità ed efficacia di giudicato esterno riguardo alle annualità oggetto di contestazione nel presente giudizio.

Fermo restando che, peraltro, il provvedimento di sgravio del Comune di Rende al quale ha fatto riferimento la sentenza in questa sede impugnata è riferito a diversa annualità, non può qui che ribadirsi quanto già osservato nella succitata ordinanza n. 15407/17 resa inter partes riguardo al fatto che “L’interpretazione, fatta propria dalla CTR, che ipotizza quale sostrato normativo idoneo a giustificare l’esenzione la norma Reg. TARSU del Comune di Rende (art. 10, comma 1, lett. b), che decreta l’esenzione da TARSU dei locali destinati al culto, quale attuazione in materia della L. n. 222 del 1985, art. 16, compie dunque un vero e proprio salto logico nell’estendere al possesso di un fabbricato idoneo a produrre rifiuti, giusta il generale principio posto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, l’esenzione indiscriminata dal tributo sulla base di un’equiparazione, da parte della menzionata L. n. 222 del 1985, art. 16, ai soli effetti delle leggi civili, alle “attività” di religione e di culto, di quelle, per quanto qui interessa, dirette alla formazione del clero”.

5. Ugualmente è fondato il secondo motivo.

Sussiste, infatti, il denunciato vizio di omessa pronuncia, riguardo al quale la Corte è giudice del fatto del dedotto vizio di attività del giudice (cfr., tra le molte, Cass. sez. 1, 30 luglio 2015, n. 16164; Cass. sez. lav. 21 aprile 2016, n. 8069), atteso che indipendentemente dalla sufficienza e/o logicità della motivazione adottata al riguardo, la CTR ha del tutto omesso di pronunciare sulla debenza o meno del tributo in relazione a tre (anni 2007, 2008 e 2009) delle cinque annualità oggetto di accertamento.

6. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, che si uniformerà al principio di diritto secondo cui “In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), non è esentato dall’imposizione l’immobile adibito a sede di un seminario, atteso che la L. n. 222 del 1985, art. 16, (cd. Trattato lateranense), nell’equiparare l’attività di formazione del clero a quella di culto e religione, indicando gli immobili esentati da tributi ordinari e straordinari, pone una norma programmatica, che postula una disposizione di attuazione specifica mancante con riferimento alla tassa anzidetta”.

6.1. Il giudice di merito in sede di rinvio dovrà quindi distinguere tra le aree specificamente destinate al culto, esenti da tassazione, e quelle destinate ad alloggi e servizi per i seminaristi, soggetti a tassazione.

7. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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