Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32789 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11582/2018 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, in persona del procuratore speciale e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. FRACASSINI

4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA NERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO PROIETTO;

– ricorrente –

contro

Q.M., L.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA

CICCHETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTINA ANNA

GIRARDI;

– controricorrenti –

e contro

Z.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2441/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ricorre Italfondiario spa, non in proprio ma in nome e per conto di Siena NPL 2018 srl, società cessionaria dei crediti di MPS.

In breve, la Banca Antonveneta ha agito nei confronti di Z.D., alienante, e di Q.M. e L.C., acquirenti, per far dichiarare, in primo luogo, la simulazione dell’atto di vendita di un immobile ceduto da Z. agli altri due, ed in subordine la revocatoria di tale atto.

Banca Antonveneta assumeva essere creditrice di Z. in forza di un decreto ingiuntivo, ed assumeva l’elusività della vendita, fatta per sottrarre il bene alla garanzia del credito.

Nel corso del giudizio la Banca Antonveneta si è fusa per incorporazione nel Monte dei Paschi di Siena, prima della decisione di primo grado che ha rigettato sia la domanda principale di simulazione che quella subordinata di revocatoria. L’appello è stato dunque proposto da Monte dei Paschi, ed è stato integralmente rigettato.

Invece, il ricorso per Cassazione è proposto da Italfondiario che ha ricevuto mandato da Siena NPL 2018 srl, società che si assume cessionaria dei crediti di MPS.

La sentenza di appello è censurata con tre motivi. V’è controricorso degli intimati, e memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è nel senso della effettività della vendita. Secondo i giudici di merito la produzione degli assegni per l’ammontare indicato in ricorso, nonchè la dimostrazione del trasferimento di residenza da parte degli acquirenti nell’immobile oggetto di causa, dimostrano che la vendita è stata effettiva e non simulata, mentre non vi sarebbe modo di presumere il consilium fraudis, che anzi è escluso da alcuni precisi elementi indiziari. Intanto, il prezzo corrisposto, in base ad una CTU, risulta congruo al valore del bene, e soprattutto, l’assenso della banca alla cancellazione di due ipoteche su quel bene, fa presumere che gli acquirenti pensassero il contrario, ossia che la vendita non era in frode alla banca, ma fatta per ragioni di effettiva dismissione del bene. Nè risultano rapporti di parentela tra le parti.

1.1. Italfondiario fa istanza di rimessione in termini quanto alla notifica ex art. 372 c.p.c.,di alcuni documenti sopraggiunti, non avendo potuto raggiungere, incolpevolmente lo Z., resosi irreperibile alla notifica. L’istanza è però priva di interesse, e non v’è dunque da provvedervi, in quanto Z. non si è comunque costituito in questo giudizio.

2.- La ricorrente propone tre motivi di ricorso, ma occorre tener conto della eccezione sollevata dai resistenti in ordine alla legittimazione processuale della Siena NPL.

Infatti, quest’ultima sostiene di essere cessionaria dei crediti di MPS, tra i quali vi sarebbe quello oggetto di causa.

E tuttavia, secondo i resistenti, il fatto di essere cessionaria dei crediti non la legittima a succedere nel processo per la simulazione o la dichiarazione di efficacia della vendita.

L’eccezione è fondata.

Si ricordi che nel giudizio di appello era parte MPS e che Siena NPA srl (attraverso la Italfondiario) compare per la prima volta in questa fase, assumendosi cessionaria del credito.

In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l’intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credito ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto che si assume pregiudizievole, sicchè il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l’art. 111 c.p.c. (Cass. 29637/2017, principio affermato per la revocatoria fallimentare, invece, da Cass. n. 25660/2014).

In sostanza, ed in ambiti diversi da questo, ma senza che muti la ratio della regola, la cessione del credito non trasferisce il diritto alla inefficacia della vendita, cosi che è inapplicabile l’art. 111 c.p.c.,nel caso di esercizio della revocatoria L. Fall., art. 67, quando avvenga la vendita forzata dell’immobile, con cui si trasferisce la locazione, e si è affermato che l’acquirente non subentra nell’azione volta a farne dichiarare l’inefficacia (Cass. 16652/2014; Cass. 8419/2000).

Nella fattispecie, Siena NPL si dichiara cessionaria del solo credito, e non adduce dunque un titolo in base al quale possa ritenersi subentrare anche nel rapporto controverso di cui al presente giudizio.

Conseguentemente, deve trovare accoglimento l’eccezione di difetto di

legittimazione ad agire della Siena NPL 2018 srl.

P.Q.M.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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