Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32788 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11334-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.V., nella qualità di crede con beneficio d’inventario

di R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTIANO ANNIBALI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 716/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

osserva quanto segue:

Con sentenza n. 716/1/2016, depositata il 3 novembre 2016, non notificata, la CTR delle Marche rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. R.E. avverso la decisione della CTP di Ascoli Piceno, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, addizionali regionale e comunale per l’anno 2005, oltre sanzioni ed interessi.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il sig. R.V., erede con beneficio d’inventario di R.E., resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria.

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, rilevando come la decisione della CTR in oggetto, dopo aver fatto corretto riferimento al principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di onere probatorio gravante sul contribuente per superare la presunzione legale relativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, di disponibilità di maggiori redditi fondata su accertamenti bancari, lo ha nella fattispecie in esame ritenuto soddisfatto solo facendo un generico riferimento a 21 documenti descritti in modo sommario, senza che gli stessi venissero in alcun modo posti in correlazione con l’entità dei tre versamenti ravvicinati in contanti per complessivi Euro 110.000,00 incongruenti con la situazione reddituale dichiarata del dante causa dell’odierno contro ricorrente, pensionato.

1.1. Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9097; Cass. sez. 6-5, ord. 22 maggio 2014, n. 11437; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorchè il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Nella fattispecie in esame la CTR ha, seppur in maniera concisa, indicato le fonti del proprio convincimento, ciò rendendo possibile quindi il controllo sulla ratio decidendi della pronuncia impugnata.

2. Risulta invece manifestamente fondato il secondo motivo, con il quale l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Pur avendo premesso la CIR – secondo quanto abitualmente affermato in materia da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 29 luglio 2016, n. 15857; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26111; Cass. sez. 5, 4 agosto 2010, n. 18081) – che la prova a carico del contribuente volta al superamento della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, deve consistere in una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, si è limitata poi ad un generico riferimento alla documentazione prodotta dal contribuente, impedendo così il controllo sul fatto che detta documentazione, nella sua interezza, risponda effettivamente ai requisiti anzidetti ai fini del superamento della presunzione di maggiori redditi desunta da versamenti su conto corrente bancario intestato al predetto.

2.1. Se può convenirsi con la difesa del controricorrente sul fatto che la documentazione effettivamente relativa a prestiti finanziari ed alle tre pensioni, tra le quali quella di guerra, non soggetta ad imposizione, sia idonea in parte qua al superamento da parte del contribuente della presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, la sentenza impugnata non consente di verificare se abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto da essa stessa richiamato riguardo al riparto dell’onere della prova, laddove omette di dar conto delle specifiche contestazioni riguardo all’insussistenza di documentazione contabile di riferimento che l’Ufficio come del tutto mancante riguardo ad alcuni versamenti (come ad esempio nel caso dell’ultimo versamento di Euro 40.000,00 riferito dal R.E. a fitti percepiti per anni addietro), affinchè non potessero essere riferite ad operazioni imponibili.

3. Il ricorso principale va dunque accolto, alla stregua delle considerazioni che precedono, in relazione al secondo motivo, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione.

4. Resta assorbito anche il motivo di ricorso incidentale col quale il controricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al regolamento delle spese di lite, compensate dal giudice d’appello così come dalla CTP, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dovendo il giudice di rinvio, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, all’esito del nuovo esame del merito provvedere ex novo alla disciplina delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale in relazione al secondo motivo, rigettato il primo.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso principale e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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