Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32786 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5029/2018 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO VECCHIONI;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

44, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO VECCHIONI;

– controricorrente –

e contro

A.G., A.D.;

– intimati –

nonchè da:

A.G., A.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

MARTINO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2147/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 29 marzo 2018 G.L. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 2147-2017, pubblicata il 4 novembre 2017, emessa a definizione di un giudizio di risarcimento danni per illecito extracontrattuale avviato nei confronti di A.G. e D., proprietario e detentore di un fondo limitrofe, ad uso agricolo, posto al di sopra del fondo del ricorrente, e contenuto da un muro con rete di proprietà del ricorrente, il quale assumeva di essere stato danneggiato dai due convenuti a causa dei lavori agricoli eseguiti sul fondo superiore, da cui era tracimata acqua e fango che avrebbe distrutto parte del muro di contenimento. Nel giudizio di primo grado la domanda risarcitoria del ricorrente veniva accolta, sulla base di una CTU che, dopo avere descritto lo stato dei luoghi e indicato le possibili cause del danno, aveva calcolato il valore delle opere necessarie per la costruzione ex novo delle opere di smaltimento delle acque reflue dal fondo agricolo superiore e del muro di contenimento in luogo del preesistente muro di recinzione del fondo inferiore; in particolare il Tribunale di Atri riteneva che il crollo del muro fosse imputabile alla normale lavorazione del fondo superiore da parte del comodatario A.G. e allo scolo di acque reflue, e dunque a una violazione dell’obbligazione propter rem, ex art. 913 c.c., imputabile al proprietario e al comodatario del fondo superiore, in via tra loro solidale, ex art. 2043 c.c., per non aver impedito che la coltivazione si del fondo svolgesse in maniera tale da non arrecare danno al fondo inferiore edificato del vicino.

2. In seguito all’impugnazione dei fratelli A., la Corte d’appello di L’Aquila, rivalutava i fatti fornendo un’interpretazione diversa, in particolare ritenendo che i) ex art. 913 c.c., il proprietario del fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo più elevato, senza che il proprietario del fondo superiore sia tenuto a impedire detto scolo se collegato a fenomeni atmosferici; ii) nel caso di specie, non vi è ragione per ritenere che i detentori del fondo superiore avessero svolto “un’ attività intensiva” di coltivazione del fondo in grado di nuocere alla proprietà inferiore, non avendo il proprietario del fondo inferiore assolto il suo onere probatorio in ordine alla prova della propria pretesa risarcitoria; iii) lo stesso CTU, lungi dall’affermare che i danni lamentati dall’attore fossero riconducibili all’attività di lavorazione del fondo superiore, comunque in essere, rilevava che la frattura sul muro di confine poteva essere ricondotta, solo in parte, alla spinta dovuta dal carico dei mezzi agricoli che transitavano sul fondo superiore, mentre non era risultata provata la circostanza della tracimazione del terreno della proprietà superiore oltre la sommità del muro, non evincibile nè dalla relazione della CTU, nè dalle foto acquisite agli atti le quali, al contrario, documentavano una condizione di pulizia della parte sommitale del muretto; iv) il consulente d’ufficio aveva rilevato che il muro, per come era stato costruito, non era adatto ad assolvere la funzione di contenimento del declivio naturale del terreno, e tale dato era indicativo di una oggettiva alterazione dello stato dei luoghi intervenuta da parte del proprietario del fondo inferiore o del suo dante causa, determinata dallo scavo di sbancamento della collina; v) la naturale discesa verso il basso di acqua e fango a causa di fenomeni atmosferici non poteva pertanto considerarsi circostanza idonea a fondare una responsabilità del fondo superiore, visti e considerati gli oneri di tolleranza imposti nell’art. 913 c.c., in quanto sarebbe stato onere della parte attrice realizzare opere idonee a contenere la spinta del terreno sovrastante e gli effetti dello scolo delle acque piovane naturalmente provenienti dallo stesso.

3 Il ricorso è affidato a 6 motivi. Le parti intimate hanno notificato ricorso con ricorso incidentale condizionato correlato a un vizio di carattere processuale in ordine alla notifica della citazione nel giudizio di primo grado, su cui la Corte non si è pronunciata ritenendo di dover affrontare la “ragione più liquida” ai fini della decisione. Il ricorrente ha notificato controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per eccepire la carenza di interesse a proporre ricorso incidentale condizionalo, mancando una decisione sul punto. Il ricorrente ha prodotto memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il 1 motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo quale la lavorazione del terreno effettuata con mezzi meccanici sul fondo superiore, il cui uso avrebbe nel corso degli anni, unitamente al mancato convogliamento delle acque piovane, determinato l’accumulo di terreno contro la parte del muro di recinzione in questione; con il 2^ motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che non fosse un dato provato lo sbancamento del fondo inferiore; con il 3^ motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione illogica, contraddittoria e per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili; con il 4^ motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla violazione art. 2043 c.c., concernente il concorso di cause pur ravvisato dalla Corte di merito nell’attività intrapresa dai resistenti sul fondo superiore, che avrebbe logicamente imposto di dichiarare la corresponsabilità dei detentori del fondo superiore; con il 5^ motivo si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 913,2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la lavorazione del fondo risulterebbe provata dalla mancata contestazione di tale fatto in sede di comparsa di costituzione; con il 6^ motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione apparente illogica e contraddittoria in relazione alle risultanze istruttorie, “stravolte attraverso il paradigma del presunto mancato assolvimento dell’onere della prova” da parte dell’attore, con disapplicazione del principio del concorso di cause in relazione all’omesso esame delle valutazioni del CTU sul concorso di cause nell’evento, tra le quali vi era il fattore umano, e della circostanza relativa alla carenza di prova circa l’intervento modificativo effettuato dal proprietario del fondo inferiore.

2. I motivi sono inammissibili e, vertendo sulla medesima questione vista sotto diversi profili di nullità della sentenza, vengono trattati congiuntamente.

3. Il tema di indagine, in relazione alla fattispecie de qua, ruota intorno al quesito se l’uso agricolo del fondo superiore, da parte dei suoi detentori o possessori, possa essere stato così intenso da provocare fenomeni di scolo delle acque e tracimazione del terreno oltre il grado di normale tollerabilità richiesta al proprietario del fondo sottostante, ex art. 913 c.c., e se il muro di contenimento del fondo del vicino, risultato lesionato, fosse ab origine capace o non di contenere la pressione del terreno superiore in relazione a un suo normale utilizzo e ai fenomeni di naturale scivolamento di reflui e di fango che il proprietario del fondo inferiore è tenuto a tollerare.

4. La risposta, alla luce di tutte le circostanze considerate dalla Corte di merito, e delle possibili concause valutate anche dal CTU, è stata negativa riguardo a entrambe le questioni considerate. La Corte di merito ha infatti rilevato che lo scolo delle acque meteoriche e la tracimazione di terra sul fondo inferiore non era riferibile a un’ intensa e illecita attività agricola esercitata sul fondo superiore, al di fuori della tollerabilità indicata nell’art. 915 c.c., ma piuttosto alla inidoneità del muro costruito dal proprietario nel fondo inferiore a contenere il terreno sovrastante, in riferimento alle forze naturali esercitate da acqua e terreno ricadenti, per naturale scivolamento, sul fondo edificato inferiore; il fondo inferiore, per la sua conformazione, dimostrava invece che il muro era stato apposto sopra uno taglio in verticale del fondo inferiore, con uno sbancamento che aveva interrotto il naturale declivio del terreno e dunque necessitava di ulteriori e migliori rafforzi.

5. Tanto basta per ritenere come i fatti decisivi, denunciati come omessi, sono stati invece considerati nel loro insieme, per il loro valore probatorio, alla luce di una corretta valutazione degli oneri delle parti in questo particolare contesto (cfr. Cass. sez 6., n. 27000/2016). Trattasi pertanto di censure che mascherano l’intento di indurre questa Corte a ripercorrere una valutazione di merito che, invece, si dimostra esaustiva e convincente sotto ogni profilo.

6. Le censure pertanto si dimostrano inammissibili anche sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., n. 4, per mancanza di specificità, poichè la lettura dei sei motivi, al lume della motivazione, evidenzia come la loro illustrazione non si correli alla motivazione amplissima e approfondita enunciata dalla Corte territoriale, del tutto logica e sufficientemente motivata. Sicchè, non apparendo i motivi correlati ad essa essi impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinverdito da Cass. SU n. 7074 del 2017, risolvendosi nella proposizione di un complessivo “non motivo”, espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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