Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32785 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5821-2017 proposto da:

B.I.C., in proprio e nella qualità di socio della

associazione STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROF.

B.I.C. E L.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SIMONA PAOLA BRACCHI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4464/67/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO N,WOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; osserva quanto segue:

Con sentenza n. 4464/67/2016, depositata il 17 agosto 2016, non notificata, la CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia -rilevando che, sulla sentenza n. 110/01/2013 della CTP di Cremona, oggetto di appello nei confronti dell’Agenzia delle Entrate da parte del B.I.C. in proprio e nella qualità di cui in epigrafe, era intervenuto il giudicato, giusta sentenza n. 7097/67/2014, pronunciata dalla stessa CTR sull’appello proposto da L.A. senza che ne fosse previamente disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. con l’appello del B. proposto avverso la stessa sentenza di primo grado, rideterminò l’accertamento (per IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA per l’anno 2005) nei confronti del B. in proprio e nell’indicata qualità nei termini di cui alla succitata sentenza della CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia, n. 7097/67/2014. Avverso la pronuncia della CTR il B., in proprio e nell’indicata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il primo dei quali articolato in diversi ordini di censure, ulteriormente illustrato da memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

E stata previamente disposta con decreto presidenziale l’integrazione del contraddittorio nei confronti del L., che non ha svolto difese.

1. va opportunamente premesso che il processo di appello conclusosi con la sentenza in questa sede impugnata dal B. si è svolto anche nei confronti del L. a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo disposto dalla CTR, donde la necessità della previa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. anche ai fini del giudizio di legittimità.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “manifesta insufficienza ed evidente illogicità e contraddittorietà della motivazione ed illegittimità dell’atto impugnato”, articolando quindi il motivo in sette diversi ordini di censure.

2.1. Il motivo è inammissibile, mancando del tutto la previa esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e non essendo in alcun modo correlate le diverse doglianze in cui il ricorrente ha ritenuto di articolare il motivo formalmente unico al contenuto della sentenza impugnata.

Al riguardo va pertanto ribadito che “Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile: tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (cfr. Cass. sez. unite 22 maggio 2014, n. 11308; Cass. sez. 1, 31 gennaio 2007, n. 2097).

3. Analogamente è inammissibile il secondo motivo con il quale genericamente il ricorrente denuncia “Inosservanza e/o erronea applicazione della legge di cui si deve tener conto ed acquisizione di dati”, in cui, oltre a mancare del tutto l’indicazione delle nonne di diritto delle quali il ricorrente intende dolersi della violazione o falsa applicazione, è contenuta l’indicazione di soggetti assolutamente estranei al giudizio (Il Calcolatore di V.L. e C. S.n.c. ed il socio accomandante B.S.), ciò che rende il motivo assolutamente incomprensibile.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, dovendosi infine per completezza rilevare come il ricorrente, neppure nella memoria da ultimo depositata, abbia contestato la formazione del giudicato anche nei confronti dell’associazione professionale, di cui egli stesso è componente.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nel rapporto tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate.

5. Nulla va disposto in ordine alle spese nel rapporto tra il ricorrente ed il L. chiamato in giudizio ai fini dell’integrazione del contraddittorio, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA