Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32785 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D�ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23489/2016 proposto da:

D.G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO MARSEGLIA, CATIUSCIA

QUARTA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), COMUNE LECCE, COMUNE CAVALLINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3371/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 11/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.G.G. propose opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c:, dinanzi al Giudice di pace di Lecce, deducendo essere illegittima l’esecuzione iniziata dalla Equitalia Sud s.p.a. sulla base di cinque cartelle esattoriali (una per crediti vantati dal Comune di Cavallino, due per crediti vantati dal Comune di Lecce, una per crediti vantati dalla prefettura di Lecce), tutte relative all’esazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Lamentò che illegittimamente l’esattore aveva provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale sulla base delle suddette cartelle, nonostante fossero decorsi oltre cinque anni dalla notifica di esse.

2. Mentre il giudice di pace accolse l’opposizione, il Tribunale di Lecce, con sentenza 11 luglio 2016 n. 3371, accogliendo l’appello di Equitalia Sud, rigettò l’opposizione.

Il Tribunale ritenne che:

-) il credito erariale incorporato in una cartella esattoriale è soggetto a prescrizione decennale;

-) nel caso di specie, tutte le cartelle erano state notificate non solo prima del decorso di 10 anni dalla infrazione, ma prima anche del decorso del quinquennio.

3. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza D.G.G. con ricorso fondato su due motivi.

Nessuna delle parti intimate si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione “delle norme speciali che regolano la materia della riscossione delle sanzioni amministrative e sezione ipotecaria da parte degli agenti della riscossione”.

Lamenta che erroneamente il Tribunale ha accolto l’opposizione, nonostante l’ipoteca fosse stata iscritta per un importo inferiore ad Euro 8.000; fosse stata iscritta senza essere preceduta dall’avviso previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77; fosse stata iscritta cumulando anche somme relative a sanzioni erogate per violazioni al codice della strada.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Dalla sentenza impugnata non risulta affatto se le censure appena riassunte vennero proposte nel primo grado di giudizio, nè la ricorrente indica – in violazione dell’onere impostole a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, – in quale atto del giudizio di merito ed in quali termini le suddette censure furono prospettate.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione “delle norme speciali che regolano la materia della riscossione delle sanzioni amministrative”.

Afferma che erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine di prescrizione decennale, laddove si sarebbe dovuto ritenere il credito erariale soggetto al termine di prescrizione quinquennale.

2.2. Il motivo è inammissibile per carente esposizione dei fatti e degli atti su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Il ricorso, infatti, in nessun punto indica con chiarezza in quale data sia stata proposta l’opposizione ex art. 615 c.p.c.. E’, di conseguenza, impossibile stabilire – in base alla sola lettura del ricorso, come è imposto dall’art. 366 c.p.c. – se al momento dell’introduzione dell’opposizione all’esecuzione fosse o non fosse già spirato il termine di prescrizione, sia pure della minor durata invocata dalla ricorrente.

3. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti intimate.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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