Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32780 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. un., 19/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 19/12/2018), n.32780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18530/2017 proposto da:

B.L., P.R., L.A.,

A.M.T. nella qualità di erede di R.F., N.A.,

C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 27, presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale,

rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA CIOTOLA;

TALETE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 25, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO NUZZO;

– controricorrenti –

e contro

AUTORITA’ D’AMBITO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 243/2017 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 10/03/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2018 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

uditi gli avvocati Massimo Pistilli, Tiziana Ciotola, Mario Nuzzo e

Matteo Nuzzo per delega orale dell’avvocato Giuseppe Di Pietro.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.R., N.A., A.M.T., C.L., L.A. e B.L. ricorrono, affidandosi ad un atto notificato a partire dal 28/07/2017 ed articolato su di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza n. 243 del 10/03/2017, con cui il Tribunale di Viterbo ha dichiarato, accogliendo il gravame principale della Regione Lazio ed in riforma della sentenza del giudice di pace di Viterbo (nella qui gravata sentenza indicata come n. 66/15 in causa iscr. al n. 1615/13 r.g.) di condanna sia della convenuta che della chiamata in garanzia, il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. “a favore di quella del Giudice Amministrativo” sulla loro domanda di condanna al risarcimento dei danni del gestore unico del servizio idrico integrato Talete spa, fondata sull’inadempimento contrattuale consistente nella fornitura di acqua potabile priva dei requisiti di legge e proposta in uno a quella di declaratoria di spettanza del canone in misura dimezzata per tutto il periodo di tale fornitura, nonchè sulla domanda di garanzia dispiegata dalla convenuta nei confronti, tra gli altri, della Regione Lazio.

2. Resistono, con separati controricorsi, sia quest’ultima che la Talete spa, mentre non espleta attività difensiva in questa sede l’Autorità d’Ambito (OMISSIS); e, per la pubblica udienza del 04/12/2018, sia i ricorrenti che la controricorrente Talete spa depositano memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti – P., N., A., C., L. e B. – si dolgono di “erronea statuizione circa la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore di quello amministrativo – inesistenza, contraddittorietà e infondatezza della motivazione in relazione alla erronea statuizione circa la carenza di giurisdizione”: deducendo essere stata male intesa o sopravvalutata la loro domanda di declaratoria del diritto a corrispondere nella misura del solo 50% il canone per i periodi di non potabilità dell’acqua; rimarcando essere stata prospettata l’azione come di risarcimento da inadempimento contrattuale, senza alcuna impugnazione di atti o provvedimenti amministrativi; sottolineando di avere circoscritto la controversia alla legittimità del pagamento per intero di un canone per acqua invece priva dei requisiti di legge e quindi ad un’actio quanti minoris (definita come riduzione del prezzo del prodotto viziato e comunque privo dei requisiti); ribadendo essere stato azionato il solo diritto soggettivo costituito e perfezionatosi con il rapporto privatistico di utenza; stigmatizzando la contraddittorietà della constatazione della contestuale proposizione della domanda di riduzione e dell’actio quanti minoris per lo stesso tempo di non potabilità dell’acqua; invocando applicarsi l’art. 133, lett. c) cod. proc. amm., nella parte in cui esclude dalla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di pubblici servizi concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi; deducendo il carattere pacifico della devoluzione al giudice ordinario di controversie simili, come sancito da Cass. Sez. U. 8103/04, Cass. Sez. U. 9489/01, Cass. Sez. U. 11720/10, Cass. Sez. U. 15914/08, Cass. Sez. U. 4584/06, Cass. Sez. U. 13447/05, Cass. Sez. U. 12375/08, Cass. 1701/08, Cass. 3539/08 e Cass. 2182/16.

2. Le controricorrenti, con diversa ampiezza di argomentazioni, contestano sia in rito – sotto il profilo della sua ammissibilità anche per omessa indicazione degli atti e dei documenti su cui si basa – che nel merito il ricorso, in sostanza ritenendo contestata l’organizzazione del servizio per essere state coinvolte le relative scelte discrezionali dell’ente: sul punto invocando Cass. Sez. U. 10/09/2004 n. 2239 e 13/10/1997, n. 99629, nonchè Cons. Stato n. 3391/2013(sentenze peraltro non adeguatamente rinvenibili con tali estremi identificativi).

3. Non interferisce con la controversia oggi all’esame di queste Sezioni Unite la serie di pronunce di questa Corte in tema di risarcimento dei danni da violazione delle disposizioni in tema di qualità delle acque destinate al consumo umano (e per superamento proprio delle stesse soglie massime di arsenico ed altre sostanze inquinante), siccome rese su domande degli utenti nei confronti dello Stato italiano per violazione del diritto Eurounitario e, comunque, sulle quali nei gradi di merito mai era insorta alcuna questione di giurisdizione (tra le altre: Cass. ord. 28/06/2018, n. 17058 e ord. 03/07/2018, n. 17321; v. pure Cass. ord. 23/10/2018, n. 26867, che si fonda sulle motivazioni combinate delle prime due, appena richiamate; altre ordinanze del 2018: 17321, 17322, 17329, 17330, 17331, 20185, 20378, 20379, 20425, 21250, 21251, 22758, 22759, 22760, 22761, 22762, 23306, 23307, 23308, 23309, 24087, 24088, 24089, 25346, 25347, 26114). 4. Premesso che il ricorso è idoneamente formato, alla luce pure della facoltà di diretto accesso agli atti da parte di questa Corte quando investita di questioni di giurisdizione ed in quanto tale eccezionalmente pure giudice del fatto, il discrimine tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo è stato chiaramente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, fra le ultime, con ordinanza 21/03/2013, n. 7043, a mente della quale “ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici – siano essi dati o meno in concessione – occorre distinguere tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza”, sicchè, “in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti dell’ente gestore del servizio energetico e/o proprietario della rete, se il danno lamentato dall’utente è il riflesso dell’organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, art. 133, comma 1, lett. “c” ed “o”), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti anche mediatamente riconducibili all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati, e l’utente proponga l’azione risarcitoria con riferimento ai danni derivanti dal cattivo funzionamento dell’erogazione e chieda la condanna del convenuto a provvedere alla soluzione tecnica dell’inconveniente”.

5. Su questa premessa, è evidente come l’erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità o di qualità in relazione tra l’altro – alla presenza di arsenico e fluoruri sia prospettata come un inadempimento contrattuale del rapporto di utenza e, in quanto tale, la serie di condotte della pubblica amministrazione a tutela degli interessi pubblici coinvolti (che la qui gravata sentenza individua nella “salute pubblica, sicurezza, economia, etc.”) integra soltanto il presupposto o la causa mediata dell’evento lesivo, quest’ultimo invece consistente nella non contestata – del resto, dinanzi alla notorietà della c.d. emergenza arsenico e dell’imponenza degli interventi di dearsenificazione di cui pure è traccia negli atti di causa – fornitura in violazione di obblighi che trovano la loro fonte nel contratto di utenza e, comunque, nella disciplina, anche di rango Eurounitario o immediatamente da questa derivata, in materia (art. 9 della Direttiva del Consiglio CEE 3 novembre 1998, n. 83; D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13).

6. E’ pertanto il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell’acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione, se non quale presupposto e per di più – a tutto concedere – della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del servizio.

7. In altri termini, nonostante il carattere emergenziale della situazione venutasi a creare nei contesti territoriali per cui è causa ed il complesso sistema di riparti di competenze e di funzioni ai fini dell’erogazione dell’acqua potabile, rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell’ente gestore del servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l’acqua ai privati l’obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi consentiti di sostanze tossiche.

8. Diversamente opinando, si garantirebbe non solo al medesimo rapporto privatistico di utenza, ma soprattutto alla stessa parte obbligata un giudice diverso solo in relazione alla diversa gravità del suo stesso inadempimento, qual è evidente nell’ipotesi della c.d. emergenza arsenico: ciò che è in insanabile contrasto con ogni principio di ragionevolezza e di uguaglianza anche formale davanti alla legge, di cui all’art. 3, comma 1, della Carta fondamentale della Repubblica.

9. A diversa soluzione non può pervenirsi quanto alla domanda di garanzia, ma, a prescindere dal fatto che manca una doglianza specifica sul punto, quanto meno per la dirimente ragione che, benchè alla giurisdizione non possa derogarsi per ragioni di connessione (tra molte: Cass. Sez. U. 3508/03; Cass. Sez. U. 7447/08; CSU 20/04/2007, n. 9358; e potendo il coordinamento tra le giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato), la questione di giurisdizione limitata ai rapporti tra gestore unico del servizio idrico integrato e le Pubbliche Autorità preposte alla gestione della c.d. emergenza arsenico non è stata posta, in tali precisi e circoscritti termini, davanti ai giudici del merito, con conseguente formazione di giudicato implicito sull’identità della giurisdizione sulla principale e di quella sull’accessoria.

10. Contrariamente a quanto statuito nella qui gravata sentenza, pertanto, sia la domanda principale che quella accessoria appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ed il ricorso va integralmente accolto, con la cassazione della sentenza da questi resa e la relativa declaratoria di sussistenza della sua stessa giurisdizione: cui consegue il rinvio al medesimo tribunale per la celebrazione del gravame, impregiudicato beninteso l’esito della disamina di ogni altro profilo in rito o nel merito, sul quale solo il suo giudice aveva ritenuto, non correttamente, che quella difettasse.

11. La conclusione è retta dal seguente principio di diritto: “in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti del gestore del servizio idrico integrato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se si controverte soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche – nella specie, come l’arsenico ed i fluoruri – imposti da disposizioni anche di rango Eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato: infatti, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione di quello costituisce soltanto il presupposto dell’erogazione di acqua non conforme e, quindi, del non esatto adempimento delle obbligazioni in capo al gestore in forza del rapporto individuale di utenza”.

12. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, è evidente l’opportunità di demandarne la liquidazione al giudice dotato di giurisdizione sul rapporto, all’esito di una complessiva valutazione dell’andamento della lite introdotta dai P., N., A., C., L. e B..

13. Infine, va dato atto che – essendo stato accolto il ricorso non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con rinvio al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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