Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32780 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 11480-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA PERSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BORRELLO;

– ricorrente –

contro

SEE SOCIETA’ EDITRICE SICILIANA SPA, RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA

SPA;

– intimati –

e contro

MEDIASET SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60,

presso lo studio dell’avvocato CARLA PREVITI, che la rappresenta e

difende;

– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 171/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 10/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LAURA ANGELISANTI per delega orale; udito l’Avvocato

CARLA PREVITI;

udito l’Avvocato ANTONIO PUNZI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A. ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 171/17, del 10 marzo 2017, della Corte di Appello di Reggio Calabria, che – respingendo, per quanto qui ancora di interesse, il gravame principale proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 669/08, del 6 maggio 2008, del Tribunale di Reggio Calabria – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dallo S. nei confronti delle società S.E.S.-Società Editrice Siciliana S.p.a., RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e Mediaset S.p.a., in relazione a danni da diffamazione a mezzo stampa dallo stesso lamentati.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente le vicende che sono all’origine della controversia giudiziaria civile intrapresa.

Premette, pertanto, di essere stato destinatario della misura della custodia cautelare in carcere, in forza di provvedimento emesso il 10 dicembre 1996 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in relazione all’accusa di omicidio volontario di L.G., ucciso mediante l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Successivamente assolto dalla Corte di Assise di Appello reggina, per non aver commesso il fatto, con decisione confermata dalla Corte di Cassazione in data 27 aprile 2000, l’odierno ricorrente adiva il Tribunale di Reggio Calabria per conseguire il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, dolendosi del fatto che il proprio arresto, nonchè le successive vicissitudini processuali in cui si trovò coinvolto, fossero state riportate dalla stampa locale e nazionale, oltre che dalla televisione, in modo distorto. In particolare, i “media” avrebbero fatto riferimento al delitto presentandolo come un omicidio del “Racket degli alberi di Natale”, nel quale lo S. veniva indicato come coinvolto.

Rigettata dal primo giudice la domanda risarcitoria, sul presupposto della intervenuta prescrizione del diritto nei confronti delle società RAI e Mediaset, e della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca giornalistica in relazione alle notizie diffuse dalla società S.E.S., la decisione veniva gravata con appello principale dall’odierno ricorrente. La Corte reggina, mentre confermava l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti della società RAI, dichiarava, invece, il difetto di legittimazione passiva della società Mediaset (in accoglimento del suo appello incidentale), confermando, infine, la reiezione della domanda nei confronti della società S.E.S., ribadendo la sussistenza, nei suoi riguardi, dei presupposti di operatività della scriminante del diritto di cronaca.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello reggina ha proposto ricorso per cassazione lo S. sulla base di sette motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione dell’art. 2947 c.c., con riferimento alla pronuncia di estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, avuto riguardo alle posizioni dei controinteressati S.E.S. S.p.a. e Mediaset S.p.a..

La sentenza impugnata è censurata laddove ha individuato il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in quello quinquennale, facendo applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, posto che la fattispecie di reato ipotizzabile nel caso di specie sarebbe, invece, quella di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13, che prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni, con conseguente operatività del termine di prescrizione decennale. Irrilevante, inoltre, sarebbe la circostanza che il danneggiato non ha esercitato il diritto di querela, richiamandosi, sul punto, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

3.2. Il secondo motivo – proposto, nuovamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione dell’art. 2935 c.c., relativamente alla decorrenza del termine di prescrizione.

Sul presupposto che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si censura la decisione della Corte territoriale di individuare il “dies a quo” della prescrizione in quello della avvenuta pubblicazione degli articoli sui giornali e della messa in onda dei servizi televisivi. Si contesta tale affermazione, in particolare, sul rilievo che la notizia sarebbe divenuta offensiva solo in ragione della accertata innocenza dello S., sancita dalla Corte di Assise di Appello e poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 aprile 2000, giorno che costituirebbe, secondo l’odierno ricorrente, il momento d’inizio del termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei danni.

3.3. Il terzo motivo – proposto anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12, e degli artt. 21 e 27 Cost., in relazione alla decisione della Corte di Appello “quanto alla non offensività degli articoli di stampa e dei servizi giornalistici”.

In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che nella redazione degli articoli acquisiti fosse ravvisabile “alcuna inesattezza circa i fatti riferiti, sempre descritti richiamandone la fonte (indagini e provvedimenti giudiziari) senza indebite forzature o travisamenti e senza adoperare espressioni gratuitamente offensive nei confronti dello S.”.

Ci si duole che il giudice d’appello abbia focalizzato la sua attenzione solo su singole espressioni, senza considerare le concrete modalità di esposizione dei fatti che, a dire del ricorrente, non avrebbero rispettato i doveri di correttezza espositiva. In particolare, nel caso di specie, sarebbe palese la violazione del principio di continenza, giacchè la cronaca dei fatti sarebbe dovuta avvenire nel rispetto del diritto alla presunzione di innocenza, visto che il giornalista, in tutti i casi di indagini o processi, dovrebbe sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva, nè dovrebbe costruire notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non sono state giudicate tali in un processo. Più in generale, non sarebbero stati rispettati i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, a partire dalla nota sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984.

3.4. Il quarto motivo – proposto anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione dell’art. 210 c.p.c., con riferimento al rigetto della richiesta di ordine di esibizione di atti in possesso di terzi soggetti.

Lamenta il ricorrente di aver richiesto l’emissione di un ordine di esibizione di taluni articoli di giornale e di videocassette di trasmissioni televisive, richiesta rigettata dal Tribunale sul presupposto che la parte avrebbe potuto procurarsi tale documentazione autonomamente, richiesta riproposta in sede di appello, ma rigettata dalla Corte reggina, avendola ritenuta assorbita dalla riconosciuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il ricorrente sottolinea come, nella specie, vi sia prova che la Corte di Assise di Appello abbia smarrito il materiale giornalistico già procurato dallo S., risultato, pertanto, privo del materiale suddetto per fatto imputabile a tale ufficio giudiziario e non certo per colpa propria.

3.5. Con il quinto motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 100 c.p.c..

Si censura la decisione impugnata in relazione al ritenuto difetto di legittimazione passiva di Mediaset, atteso che i servizi giornalistici della testata “(OMISSIS)” sono da imputare alla differente società “RTI”, che ne gestisce la produzione. Rileva, sul punto, il ricorrente come sia, in realtà, Mediaset il soggetto che, nei suoi palinsesti, gestisce la programmazione e messa in onda della trasmissione televisiva.

3.6. Con il sesto motivo è dedotta – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 13 del 1948, art. 12.

Il ricorrente deduce che l’accoglimento del ricorso comporterà la valutazione integrale della domanda risarcitoria, visto che esso S. risulta legittimato ad agire – ex art. 185 c.p. – per il ristoro sia del danno non patrimoniale, che di quello patrimoniale.

3.7. Il settimo motivo – proposto anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione degli artt. 92 c.p.c. e ss., lamentando la condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, la cui legittimità dovrà escludersi, secondo il ricorrente, quale conseguenza dell’accoglimento delle censure oggetto del presente ricorso.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione la società RAI.

Essa eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.

In primo luogo, perchè esso non sarebbe destinato a superare il filtro di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., inoltre perchè sarebbe stato disatteso il principio di autosufficienza, nonchè per essere state formulate censure che difetterebbero di specificità, oltre che tendenti ad ottenere una rivisitazione del merito della controversia e, infine, perchè basate su di una interpretazione del tutto parziale ed arbitraria della sentenza impugnata.

In ogni caso, i singoli motivi si presenterebbero non fondati.

In particolare, il primo, perchè lo stesso contenuto dell’atto di citazione in appello dimostrerebbe come l’odierno ricorrente abbia impugnato la pronuncia del giudice di prime cure sul presupposto che fosse applicabile, ai fini del computo della prescrizione, la fattispecie di cui all’art. 595 c.p., comma 3, essendo, per vero, il gravame indirizzato solo a contestare l’individuazione del “dies a quo” in quello della verificazione del fatto lesivo. Analogamente, non fondato sarebbe il secondo motivo di ricorso, alla stregua del principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la parte lesa acquista sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato alla condotta diffamatoria. In relazione, infine, al quarto motivo di ricorso si sottolinea come la richiesta di produzione documentale non sia stata neppure espressamente riproposta dallo S. con l’atto di appello.

5. La controricorrente società RAI ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni.

6. Nel corso dell’udienza pubblica è intervenuta in giudizio la società Mediaset, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso va rigettato.

7.1. Il primo motivo è inammissibile.

7.1.1. Nell’impugnata sentenza della Corte capitolina il motivo di gravame, allora proposto dall’odierno ricorrente in relazione all’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, è così ricostruito: lo S. “non contesta l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale operata dal primo giudice (sulla quale si è pertanto formato il giudicato), ma che l’errore del Tribunale consisteva nella individuazione dell’inizio della decorrenza del termine prescrizionale nel giorno in cui si è verificato il fatto lesivo (…) e non nella data dell’assoluzione con sentenza della Corte di Cassazione penale”.

Tanto premesso, dunque, deve osservarsi che la questione relativa all’operatività dell’art. 2947 c.c., comma 3, in relazione alla ricorrenza della fattispecie delittuosa di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13, presenta, stando alle risultanze della sentenza impugnata, carattere di novità.

Di conseguenza, deve farsi applicazione del principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02).

Orbene, poichè tali adempimenti non risultano essere stati compiuti, il motivo risulta – come premesso – inammissibile.

7.2. Il secondo motivo non è fondato.

7.2.1. Sul punto, invero, va data continuità al principio – al quale si è attenuto il giudice di appello – secondo cui “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l’agente compie il fatto illecito, bensì dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato alla condotta diffamatoria” (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 9 giugno 2017, n. 14447, citata dalla controricorrente).

Corretta è, dunque, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, in relazione alla presentazione dell’omicidio del L. come maturato nell’ambito di un “racket”, del quale uno dei protagonisti sarebbe stato l’odierno ricorrente, la conoscenza, in capo a quest’ultimo, della rapportabilità causale del danno alla reputazione, da esso lamentato, alla condotta diffamatoria non necessitava, di certo, che l’estraneità dello S. a quel delitto fosse riconosciuta con la sentenza assolutoria poi confermata da questa Corte.

Difatti, quando “il danno di cui si chiede il risarcimento consista come nella specie – nella sofferenza morale soggettiva conseguita alla lesione della reputazione (discredito), la consapevolezza del fatto lesivo da parte della vittima ne costituisce lo stesso presupposto”, restando, inoltre, inteso, che, “per l’individuazione del momento a partire dal quale (sorga e) possa essere fatto valere il diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione rileva la percepibilità, da parte del soggetto offeso, della lesione dell’onore e del relativo discredito della reputazione”, che non può che farsi coincidere con il “momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 ottobre 2011, n. 20619, Rv. 619989-01).

7.3. Anche il terzo motivo non è fondato.

7.3.1. Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che in caso di “azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sè, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi” (Cass. Sez. 3, sent. 5 dicembre 2014, n. 25739, Rv. 633641-01).

A questi criteri, nuovamente, risulta essersi attenuta la sentenza impugnata, la quale – nel riscontrare positivamente la presenza del requisito della continenza formale – ha dato rilievo al fatto che, negli articoli di giornale asseritamente diffamatori, si individuava in quello del L. “forse un omicidio del racket”, senza inizialmente riferire neppure il nome degli indagati, per poi successivamente darsi conto dell’avvenuto fermo del padre dell’odierno ricorrente, ma in quanto “sospettato” di essere il mandante dell’omicidio, riferendo, infine, che gli inquirenti “avrebbero” identificato l’esecutore in S.A., il quale, “secondo l’accusa” aveva ucciso il L. a colpi di pistola. Su tali basi, quindi, la Corte capitolina ha concluso per il rispetto del criterio della continenza formale, affermando non solo che i fatti riferiti sono stati “sempre descritti richiamandone la fonte (indagini e provvedimenti giudiziari)”, ma soprattutto soggiungendo che tale narrazione risulta avvenuta – come, in effetti, conferma l’impiego delle locuzioni sopra meglio evidenziate, tutte “dubitative” (come attesta l’uso ripetuto del modo verbale condizionale) – “senza indebite forzature o travisamenti e senza adoperare espressioni gratuitamente offensive nei confronti dello S.”.

7.4. Il quarto motivo è, nuovamente, inammissibile.

7.4.1. La Corte territoriale, nel pronunciarsi in ordine al motivo di gravame con il quale l’odierno ricorrente lamentava che il giudice di prime cure non avesse dato corso al suo ordine di esibizione, ha ritenuto che tali istanze fossero rimaste “assorbite dalla riconosciuta prescrizione del diritto al risarcimento azionato nei confronti di Rai e Mediaset”.

Ciò detto, va qui ribadito che “in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata” (Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19989, Rv. 645361-01), sicchè la “proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso”, sul punto, “rilevabile anche d’ufficio” (Cass. Sez. 6-1., ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01).

Nel caso di specie, infatti, la censura della sentenza impugnata per non aver dato corso all’ordine di esibizione non si confronta con la “ratio” che l’ha ritenuta superflua in ragione della (dichiarata) prescrizione del diritto al risarcimento.

7.5. Il quinto motivo è inammissibile, per la stessa ragione.

7.5.1. Il ricorrente non si confronta, neppure in questo caso, con la “ratio decidendi” che individua in “RTI” il soggetto legittimato passivo (o meglio, titolare dal lato passivo del diritto controverso, se è vero che la legittimazione ad agire, o a resistere, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore o non può farsi valere verso il convenuto; Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951), affermazione fondata sul rilievo che essa, e non la società “controllante” Mediaset, risulta concessionaria del servizio televisivo.

Tale “decisum”, dunque, il motivo avrebbe dovuto, se del caso, adeguatamente censurare.

7.6. Anche il sesto motivo è inammissibile.

7.6.1. Esso, infatti, difetta di specificità.

Ne costituisce riprova l’affermazione del ricorrente secondo cui il ristoro del danno subito conseguirà all’affermazione della responsabilità per diffamazione, senza che si indichi in cosa si sostanzi la censura di violazione di legge (e si differenzi dalle censure oggetto degli altri motivi di ricorso).

Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4)” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01).

7.7. Inammissibile è, infine, anche il settimo motivo.

7.7.1. Invero, poichè “la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, sent. 4 luglio 2011, n. 14542, Rv. 61860101), la censura proposta dall’odierno ricorrente – non riconducibile ad alcuna di tali due fattispecie – si palesa, per ciò solo inammissibile, come conferma il fatto che lo S. assume che l’illegittimità della condanna alla liquidazione delle spese conseguirà, automaticamente, all'(ipotizzato)accoglimento del ricorso.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, con minor onere economico del soccombente nei riguardi della società Mediaset, essendo la stessa intervenuta in giudizio solo nel corso dell’udienza di discussione.

9. A carico del ricorrente non sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, essendo stato egli ammesso in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (cfr. Cass. Sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7368, Rv. 643484-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 2 settembre 2014, n. 18523, Rv. 632638-01).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando S.A. a rifondere alle società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e Mediaset S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida, per la prima, in Euro 5.200,00, nonchè, per la seconda, in Euro 1.200,00, oltre – per entrambe – Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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