Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3278 del 19/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3278 Anno 2016
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 14127 del ruolo generale dell’anno
2013, proposto
da
ORTOLANI Luciano (C.F.: RTL LCN 62P07 D653X)
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dall’avvocato Monica Benedetti, e domiciliato presso lo studio
dell’avvocato Paolo Girolami, in Roma, via P. Picardi n. 47;
-ricorrentenei confronti di
AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: 00902170018), in persona
del procuratore Maurizio Rainò
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del
controricorso, dall’avvocato Mauro Carboni, e domiciliato presso lo
studio dell’avvocato Lucio De Angelis, in Roma, via di Val Gardena
n. 3
-controricorrente-ricorrente in via incidentaleper la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
di Perugia n. 87/2013, depositata in data 12 marzo 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 25
gennaio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Rombolà per delega dell’avvocato Monica Benedetti, per

ctat
A1-1

il ricorrente;
l’avvocato Terzino per delega dell’avvocato Mauro Carboni, per la
società controricorrente;
Pagina 1 di 6

3zn

Data pubblicazione: 19/02/2016

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Mario Fresa, che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso principale,
con assorbimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
La Axa Assicurazioni S.p.A. agì in giudizio per ottenere
l’annullamento, ai sensi dell’art. 1892 c.c., del contratto di
assicurazione contro i danni stipulato in data 14 settembre 2000

questi (immobile danneggiato da un incendio in data 13 ottobre
2001), assumendo che l’assicurato avesse fornito dichiarazioni
inesatte o reticenti sulle condizioni del bene assicurato.
L’Ortolani, nel resistere alla domanda, anche per il decorso del
termine di cui all’art. 1892, co. 2, c.c., chiese l’accertamento della
validità del contratto e del suo diritto ad ottenere l’indennizzo per i
danni verificatisi.
Il Tribunale di Perugia rigettò le domande della compagnia di
assicurazione e dichiarò inammissibili quelle dell’assicurato.
La Corte di Appello di Perugia ha accolto l’appello proposto, in via
principale, dalla compagnia, e ha dichiarato la nullità del contratto
di assicurazione ai sensi dell’art. 1892, co. 1, c.c., con assorbimento
di ogni altra questione.
Ricorre l’Ortolani, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la Axa Assicurazioni S.p.A, che propone
altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico
motivo, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378
c.p.c..
Motivi della decisione
1.

Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia, ai sensi

dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., «omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti».
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12 marzo 2013.
Nella specie è quindi applicabile il nuovo testo dell’art. 360, co. 1, n.
5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del decreto legge 22 giugno
Pagina 2 di 6

con Luciano Ortolani in relazione ad un immobile di proprietà di

2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, secondo cui
non sono più deducibili, come in passato, genericamente vizi di
motivazione, ma esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti» (Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054; conf.: Cass.
27 novembre 2014 n. 25216; 9 luglio 2015 n. 14324).
Il ricorrente deduce l’omesso esame, da parte della corte di appello,
di tre fatti che assume decisivi per l’esito del giudizio:
l’avvenuta visione dell’immobile assicurato da parte di un

incaricato della compagnia assicuratrice, prima della stipula del
contratto;
b) la lettura non corretta e contraria alle risultanze processuali di un
documento (una perizia sull’immobile anteriore alla stipula del
contratto di assicurazione), a suo dire privo di effettivo valore
probatorio;
c) la stipula della polizza di assicurazione su modulo prestampato
compilato dall’assicuratore.
Tutti i fatti indicati sono stati in realtà presi in esame dalla corte di
merito.
In relazione al fatto sub a), controverso tra le parti, la corte ha
ritenuto che non vi fosse la prova che l’immobile fosse stato
visionato dall’incaricato della compagnia, considerando non
rilevante in senso contrario una deposizione testimoniale pur
diversamente interpretata dal giudice di primo grado (cfr. pag. 7
della sentenza).
Altrettanto è a dirsi in relazione al “fatto” sub b). La perizia e le
circostanze relative alla condizione del bene in essa riferite sono
state prese in considerazione dalla corte di appello (così come le
dichiarazioni testimoniali dei professionisti che la avevano redatta e
sottoscritta) e poste a base della decisione, in quanto messe in
rapporto alle (diverse) dichiarazioni rese in polizza dall’assicurato
sulle condizioni di statica e manutenzione dell’immobile e sul suo
valore (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza).
Con riguardo al

fatto sub c), infine, la corte di appello ha

riconosciuto valore alle dichiarazioni sulla situazione dell’immobile
contenute nella polizza, per essere stata essa sottoscritta
Pagina 3 di 6

a)

dall’Ortolani, e ha quindi ritenuto irrilevante in proposito la
circostanza che il modulo fosse stato predisposto dalla compagnia e
finanche che esso potesse essere stato compilato da impiegati della
stessa (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza).
Dunque, non vi sono fatti di cui sia stato omesso l’esame.
I fatti decisivi per il giudizio (e cioè il rapporto tra la situazione
effettiva dell’immobile, come conosciuta dall’assicurato, e quanto da
questi dichiarato all’atto della stipulazione della polizza), sono stati

ritenuto le dichiarazioni rese dall’assicurato con la sottoscrizione
della polizza inesatte rispetto all’effettiva situazione.
Tale conclusione è frutto di adeguata valutazione delle prove
acquisite e della considerazione di tutte le circostanze di cui il
ricorrente lamenta infondatamente l’omesso esame.
La motivazione, pertanto, certamente si sottrae alle uniche censure
ammesse ai sensi del testo vigente e applicabile ratione temporis
dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c..
2.- Con il secondo motivo del ricorso, si denunzia, ai sensi dell’art.
360, co. 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art.
1892 c.c.».
Il motivo è infondato.
I principi di diritto in materia sono enunciati in una pronunzia di
questa Corte, richiamata dallo stesso ricorrente (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 3165 del 4 marzo 2003; conformi, successivamente:
Sez. 3, Sentenza n. 16769 del 21 luglio 2006; Sez. 3, Sentenza n.
16406 del 13 luglio 2010; Sez. 3, Sentenza n. 25582 del 30
novembre 2011):

«in tema di contratto di assicurazione, la

reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex
art. 1892 c.c., quando si verificano, simultaneamente, tre
condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che
l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che
la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del
consenso dell’assicuratore; il giudizio sulla rilevanza delle
dichiarazioni inesatte o sulle reticenze del contraente, implicando un
apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è
censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una
Pagina 4 di 6

certamente presi in considerazione dalla corte di merito, che ha

motivazione logica, coerente e completa (nella specie, la S. C. ha
ritenuto incensurabile la sentenza di merito che, in riferimento ad
un contratto di assicurazione contro il rischio d’incendio di un
immobile, aveva reputato rilevante al fine dell’annullamento del
contratto la circostanza che, nonostante una clausola del medesimo
prevedesse che tutte le strutture dovevano essere in materiale
incombustibile, l’assicurato avesse taciuto l’esistenza di strutture di
legno, ed aveva giudicato quindi ininfluente che le stesse erano

Lo stesso ricorrente richiama altresì la precisazione contenuta nella
motivazione della pronunzia citata, secondo cui

«per delimitare

l’estensione del suddetto obbligo de/l’assicurando, l’assicuratore, in
ossequio alle regole della correttezza, è tenuto ad apprestare un
quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere, tale
da ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza circa i fatti,
riguardanti persone o cose, alla conoscenza dei quali abbia
interesse, con la conseguenza, in mancanza, che gli eventuali dubbi
sulla rilevanza delle circostanze non (o inesattamente) dichiarate,
ovvero sulla relativa colpevolezza, restano a carico dell’assicuratore,
che vi ha dato causa».
La corte di merito si è perfettamente conformata ai principi sopra
richiamati, ed ha accertato in fatto (con valutazione non censurabile
nella presente sede) che l’assicuratore «in ossequio alle regole di
correttezza, aveva apprestato un quadro di riferimento delle
circostanze che intendeva conoscere, così da ridurre congruamente
gli spazi di indeterminatezza, indicando al punto 3) della polizza, le
informazioni riguardanti l’immobile, debitamente sottoscritte
dall’interessato». Ha quindi ritenuto che la sottoscrizione da parte
dell’assicurato del modulo predisposto dall’assicuratore contenente
le indicazioni sulla situazione dell’immobile, espressamente
qualificate nella stessa polizza come rilevanti ai fini della decisione
sulla stipula (in conformità alle indicazioni risultanti dalle pronunzie
di legittimità sopra richiamate), fosse sufficiente al fine di ritenere
sussistente la sua consapevolezza dell’incidenza di quelle
dichiarazioni sulla volontà di contrarre della compagnia.

Pagina 5 di 6

state trattate con sostanze ignifughe)».

La censura, sotto l’aspetto della violazione di legge, è di
conseguenza infondata, risolvendosi anch’essa in una richiesta di
nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, inammissibile
nella presente sede.
3.-

Il

ricorso incidentale condizionato resta assorbito in

conseguenza del rigetto del ricorso principale, onde non è neanche
necessaria l’illustrazione del suo contenuto.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del
principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al
termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012,
deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,
co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co.
17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio
in favore della società controricorrente, liquidandole in
complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 25 gennaio 2016.

4.- Il ricorso è rigettato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA