Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3278 del 12/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3278 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4147/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Talamo Ferdinando;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 2669/30/16 depositata 1’11 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 10 gennaio 2018.
ATTESO CHE
– Circa un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006
notificato a Ferdinando Talamo quale legale rappresentante della
Polisportiva Racing Team, l’Agenzia delle entrate impugna per
cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di
primo grado.
Data pubblicazione: 12/02/2018
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
La proposta ex art. 380-bis c.p.c. segnalava la mancanza in atti
dell’avviso di ricevimento della notifica postale del ricorso per
cassazione: pur avendo ricevuto tempestiva notifica della
proposta medesima in uno al decreto di fissazione dell’adunanza,
l’Agenzia delle entrate non ha prodotto detto avviso, sicché il
Invero, la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la
spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al
destinatario, che deve essere provata tramite l’avviso di
ricevimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione
notificato per posta, ove non sia prodotto l’avviso di ricevimento
(ex multis,
Cass. 70/2002 Rv. 551390, Cass. 13639/2010 Rv.
613239, Cass. 16574/2014 Rv. 632008).
Nulla sulle spese di giudizio, in difetto di costituzione
dell’intimato; prenotando a debito, l’Agenzia delle entrate non ha
obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv.
630550, Cass. 1778/2016 Rv. 638714).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.
ricorso va dichiarato inammissibile.