Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3278 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 05/02/2019), n.3278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19821-2014 proposto da:

CAMPO DE’ FIORI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CECILIA COMINASSI,

FRANCESCA GIUFFRE’;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCARIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2207/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2019 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società Campo dè Fiori s.p.a. ricorre con un unico motivo, illustrato nelle memorie depositate successivamente, avverso la sentenza n. 2207/64/2014 della CTR Lombardia che ha dichiarato inammissibile l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della CTP di Brescia sul rilievo che, avendo la parte proposto istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 ed avendo il Comune rigettato detta istanza, il termine per impugnare gli avvisi aventi ad oggetto maggiore imposta ICI e relative sanzioni per gli anni 2004-2006, con cui veniva accertato la presunta omessa denuncia di fabbricati rurali – decorreva dalla data di comunicazione del rigetto, non valendo più il termine di sospensione di 90 giorni.

Il Comune non si è costituito.

2.Con un unico motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, D.Lgs. n. 449 del 1997, art. 50, L. n. 212 del 2000, artt. 2,7 e 10, in relazione alla tutela dell’affidamento e buona fede ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici regionali individuato il dies a quo di decorrenza del termine per proporre ricorso giudiziale nella data del provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione, violando il disposto dell’art. 6 cit. il quale prevede la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, nell’ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione, la quale si intende rinunciata in caso di impugnazione dell’atto impositivo.

Deduce altresì che ai sensi dell’art. 50 cit, l’ente locale può regolare o escludere alcune fattispecie impositive che non si conciliano con la natura transattiva dell’istituto(i casi di mera liquidazione dei tributi); che, tuttavia, nella specie, l’amministrazione comunale non aveva escluso alcuna fattispecie impositiva dal procedimento di accertamento con adesione.

3. Il motivo è fondato.

Il termine, infatti, è volto a garantire uno spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (Sez. 5, Sentenza n. 16347 del 28/06/2013, Rv. 627126), sicchè, decorso lo stesso, riprende a decorrere il termine per l’impugnazione sospeso dalla presentazione dell’istanza, senza che mancata definizione della stessa ne comporti un’ulteriore sospensione sine die. Il termine di sospensione dell’impugnazione dell’atto impositivo per 90 giorni conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione da parte del contribuente, così come previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 12, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l’Amministrazione finanziaria, poichè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l’univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione di ricorso avverso l’atto di accertamento, oppure con formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza di definizione con adesione, facendo perciò venir meno la sospensione del temine di impugnazione. (Cass. 17439/2012, 3762/2012, 2857/2013);

La Corte costituzionale ha affermato non sembrare irragionevole neppure che la disposizione denunciata preveda che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso avverso l’atto di accertamento, ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all’istanza di accertamento con adesione (ultimo periodo del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3) – oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza (Corte cost. ord. 140/2011).

Lungi dall’essere stato sovvertito, questo indirizzo di legittimità ha trovato anche più recente conferma in Cassazione sez. 6 – 21 giugno 2017 n. 15401, in base alla quale: “in tema di accertamento con adesione, l’istanza di definizione prevista del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12, ed i tempi della relativa procedura, non comportano l’inefficacia dell’avviso di accertamento, sospendendone solo il termine per l’impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio rifiuto, cui va ricondotto l’inutile spirare del termine dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Ufficio abbia risposto”(Cass. n. n. 2248/18).

Questa Corte, ancora, ha chiarito con sentenza n. 20362 del 24/08/2017: “Il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sicchè allo stesso non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12, connesso alla presentazione dell’istanza di accertamento suddetta”.

Il rigetto dell’istanza come il verbale di constatazione non equivale al perfezionamento della definizione consensuale che invece comporta la conclusione della procedura; in mancanza della definizione consensuale, solo la rinuncia del contribuente interrompe il termine di sospensione.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Lombardia in altra composizione, affinchè esamini le censure proposte con l’appello dal contribuente.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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