Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32779 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18935/2018 proposto da:

N.F., S.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VISCONTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

SA.AN.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

157, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DE CRESCENZO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 989/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO VISCONTI;

udito l’Avvocato ENRICO DE CRESCENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 22/2/2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca Popolare Società Cooperativa (di seguito Banco BPM s.p.a.), ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della banca attrice, dell’atto con il quale S.F. (debitore di detta banca a titolo fideiussorio) aveva disposto, in favore della moglie, N.F., in sede di separazione personale (successivamente alla prestazione della fideiussione), di taluni beni immobili propri.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale rilevata l’inammissibilità dell’offerta probatoria avanzata dal S. e dalla N. in sede d’appello (trattandosi di produzioni tardive, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3) – ha confermato la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria originariamente spiegata dalla banca attrice.

3. Avverso la sentenza d’appello, S.F. e N.F. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.

4. Il Banco BPM s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c., commi 2 e 3, dell’art. 153 c.p.c., comma 2, e dell’art. 24 Cost., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile, siccome tardiva, la produzione istruttoria (specificamente indicata in ricorso) avanzata dagli odierni ricorrenti in sede d’appello (consistente in una denuncia-querela e in altra corrispondenza), trattandosi di documentazione formata successivamente alla proposizione dell’appello, come tale pienamente ammissibile, anche ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

Sotto altro profilo, i ricorrenti si dolgono della illegittimità della mancata acquisizione della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti in appello (benchè formata anteriormente alla relativa proposizione), non avendo la corte territoriale correttamente interpretato il requisito (imposto dall’art. 345 c.p.c.) dell’impossibilità, per gli appellanti, della relativa produzione in primo grado, nella specie determinata dalla truffa dagli stessi subita ad opera del difensore al quale avevano conferito il mandato (rimasto totalmente inadempiuto) di costituirsi nel giudizio di primo grado.

2. Il motivo è complessivamente infondato.

3. Osserva preliminarmente il Collegio – con specifico riguardo alla censura concernente la mancata ammissione dell’offerta probatoria avanzata dagli odierni ricorrenti in sede d’appello e formata successivamente alla proposizione della medesima impugnazione – come al caso di specie debba trovare applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che, con l’assunzione delle prove richieste, la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01).

4. Ciò posto, la censura qui in esame deve ritenersi radicalmente inammissibile, avendo i ricorrenti del tutto trascurato di articolare e argomentare adeguatamente la pretesa decisività della documentazione di formazione successiva alla proposizione dell’appello pretermessa dal giudice a quo (ossia la circostanza per cui, in caso di ammissione delle prove respinte, la decisione sarebbe stata sicuramente diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità), sì da impedire a questa Corte ogni possibilità di valutazione in ordine alla prospettabile concludenza della doglianza così formulata.

5. Parimenti destituita di fondamento deve ritenersi la censura riferita alla mancata ammissione della documentazione ritenuta inammissibile dal giudice d’appello, e formata anteriormente alla proposizione dell’impugnazione di secondo grado.

6. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come il giudice a quo, nell’assumere detta decisione, si sia correttamente allineato al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale devono ritenersi esclusi, dall’ambito di applicabilità dell’istituto della rimessione in termini, i fatti che siano ascrivibili all’infedeltà del difensore nei confronti della parte sostanziale.

7. In particolare, la rimessione in termini, disciplinata dall’art. 153 c.p.c., non può essere riferita a un evento esterno al processo, quale la circostanza dell’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, atteso che tale evento attiene esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell’art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23430 del 17/11/2016, Rv. 642658 – 02, conf. Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011, Rv. 617302 – 01).

8. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso le deduzioni in fatto e in diritto avanzate dagli appellanti sulla base della documentazione ritenuta inammissibile, atteso che le deduzioni in esame non costituivano eccezioni nuove inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, bensì mere difese consistenti in una diversa e più corretta ricostruzione dei fatti di causa, come tali pienamente ammissibili in sede d’appello.

9. Il motivo è inammissibile.

10. Osserva il Collegio come gli odierni ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta.

11. Sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01).

12. Nella specie, il giudice di secondo grado ha affermato che le deduzioni in fatto e in diritto avanzate dagli appellanti non potessero trovare accoglimento, non già poichè inammissibili in quanto pretesamente nuove (in contrasto con il divieto di cui all’art. 345 c.p.c.), bensì perchè del tutto infondate, siccome riferite al vigore di risultanze probatorie (queste sì) inammissibili in quanto tardive e, in ogni caso, ampiamente confutate, tanto dalla controparte, quanto dalle successive argomentazioni espressamente illustrate in motivazione.

13. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2901 ss. e 2697 ss. c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto fondata l’azione revocatoria originariamente spiegata dalla banca attrice, in contrasto con il contenuto degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, dai quali era emersa (oltre all’insussistenza del credito avversario) la posteriorità del debito del S. rispetto all’atto dispositivo impugnato, con la conseguente insussistenza del necessario requisito soggettivo della preordinazione del compimento degli atti impugnati allo scopo di pregiudicare le ragioni creditorie, nonchè il carattere oneroso degli atti di disposizione impugnati, con la conseguente mancata (o, in ogni caso, inadeguata) dimostrazione della consapevolezza, da parte della N., di recare pregiudizio alle ragioni della banca attrice.

14. Il motivo è complessivamente infondato.

15. Osserva il Collegio come, nel decidere in ordine all’effettivo e concreto ricorso di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi indispensabili ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata in questa sede, la corte territoriale si sia correttamente allineata ai principi nella materia sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.

16. In primo luogo, infatti, il giudice a quo ha correttamente rilevato la sufficienza, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, del carattere litigioso del credito dedotto a fini di tutela, valorizzando al riguardo il principio in forza del quale l’art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23208 del 15/11/2016, Rv. 642978 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016, Rv. 639291 – 01).

17. In secondo luogo, del tutto correttamente il giudice d’appello ha risolto la questione insorta con riguardo all’epoca di insorgenza del debito del fideiussore, esattamente richiamandosi al principio secondo cui l’azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicchè, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), e al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto (v. Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016, Rv. 638649 – 01; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20376 del 09/10/2015, Rv. 637463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011, Rv. 616596 – 01).

18. Del tutto inammissibili, infine, devono ritenersi le ulteriori censure concernenti l’inadeguata dimostrazione degli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi indispensabili ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, comprensivi dell’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza della N. di arrecare pregiudizio alle ragioni della banca creditrice.

19. Al riguardo, converrà evidenziare come, con il motivo in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

20. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti.

21. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

22. Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

23. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA