Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32777 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 13/12/2019), n.32777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4615/2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLO LINETTI;

– ricorrente –

contro

SA.DE., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIULIANO RIZZARDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 40/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BARBARA SANTINI per delega orale;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’architetto S.F. chiese ed ottenne dal Tribunale di Brescia un’ingiunzione di pagamento in proprio favore a carico dei coniugi Sa.De. e C.M. per la somma complessiva di Euro 13.411,66 oltre interessi e spese, a titolo di pagamento di residue competenze professionali dovutegli con riguardo ai lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà degli intimati. Gli intimati proposero opposizione al decreto ingiuntivo contestando di aver già pagato il dovuto e chiesero, con domanda riconvenzionale, il risarcimento dei danni da essi subiti per asseriti errori professionali del S.. Il Tribunale adito dispose una CTU volta a verificare la congruità della parcella professionale prodotta e provvide all’escussione dei testi; all’esito condannò gli opponenti a pagare all’architetto S. la somma residua di Euro 10.426,92 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e l’opposto a pagare in favore degli opponenti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 11.485,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La Corte d’Appello di Brescia, adita dal S., con sentenza n. 40 del 2017, per quel che ancora rileva in questa sede, ha accolto il primo motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di primo grado conferito al CTU l’incarico di verificare la congruità degli importi di parcella in assenza di specifica contestazione dei medesimi e riguardando la contestazione solo la debenza di ulteriori somme; ha ritenuto dovute le spese di progettazione pari ad Euro 5.634,51 e le prestazioni concernenti le strutture in conglomerato cementizio pari ad Euro 943,87, oltre al rimborso di Euro 283,16; ha parzialmente accolto il secondo motivo di appello relativo alle somme dovute a titolo di incarico di direzione lavori, ritenendo che detto incarico risultava provato e che doveva essere compensato per intero e non con le decurtazioni operate dal giudice di prime cure; ha infine negato la prova di altri incarichi, con particolare riguardo all’attività per la pratica di autorizzazione ambientale, per la pratica dell’isolamento termico (affidata ad altro professionista), per la redazione del piano di sicurezza, per i rilievi planialtimetrici, per l’assistenza nella pratica volta all’ottenimento di un mutuo e per la progettazione dell’arredo.

Il Giudice ha altresì accolto l’appello del S. relativo al capo di sentenza che lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore dei coniugi Sa. e C..

Conclusivamente il Giudice d’Appello ha ritenuto dovuta, nei confronti del S., la somma complessiva di Euro 11.701,44 a fronte della minor somma di Euro 10.426,92, liquidata dal giudice di primo grado, ed ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni azionata nei suoi confronti dai committenti, compensando le spese del grado.

Avverso la sentenza il S. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. Resistono Sa.De. e C.M. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione degli artt. 2727 e 2233 c.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 112 e 132,343 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in riferimento alla pratica dell’autorizzazione ambientale, il ricorrente censura la sentenza per non aver ritenuto provato lo svolgimento dell’incarico relativo all’espletamento della pratica di autorizzazione ambientale laddove, anche sulla base di un ragionamento meramente presuntivo, avendo l’architetto ricevuto l’incarico di richiedere ed ottenere la concessione edilizia, il Giudice avrebbe dovuto ritenere ricompreso in esso anche l’incarico per la pratica di autorizzazione ambientale.

1.1 I motivo è inammissibile per distinti e concorrenti profili.

Innanzitutto in quanto, pur prospettato quale violazione di norme di legge, error in procedendo, e vizio di motivazione, in realtà è volto complessivamente a colpire la sentenza sotto il profilo motivazionale ed incorre, pertanto, nella preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., in presenza di una cd. “doppia conforme”.

In secondo luogo è inammissibile perchè, pur prospettato, almeno in parte, quale violazione di legge ed error in procedendo, in realtà sollecita questa Corte ad un riesame del merito delle questioni decise dal Giudice dei due gradi del giudizio.

Il Giudice ha rilevato che l’intervento edilizio non rientrava in area soggetta a vincolo ambientale e che, in ogni caso, il relativo compenso doveva ritenersi ricompreso in quello generale del professionista perchè sostanzialmente consistente nella mera presentazione all’ente pubblico (competente al rilascio della concessione), di tre copie degli elaborati progettuali confezionati nel contesto della pratica edilizia.

La prospettazione della violazione delle norme relative alle presunzioni, così come quella sulla violazione del rapporto tra chiesto e pronunciato, sottendono in realtà il riesame del merito della causa: quanto alla pretesa violazione delle norme sulle presunzioni, la censura non attiene alla ratio decidendi perchè il giudice non ha negato che l’incarico fosse stato conferito all’architetto S. ma ha ritenuto che il medesimo non abbia provato altro che l’avvenuta fotocopiatura di tre copie aggiuntive degli elaborati progettuali. Nè può essere ravvisato alcun vizio ex art. 112 c.p.c. in quanto la sentenza è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti (Cass., L, n. 2209 del 4/2/2016; Cass., 2, n. 11289 del 10/5/2018).

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione degli artt. 2727 e 2233 c.c., artt. 112,132 e 343 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo con riguardo alla pratica di isolamento termico – il ricorrente censura il capo di sentenza che ha rigettato la richiesta del professionista di ottenere il riconoscimento della relativa voce di parcella.

La Corte d’Appello ha evidenziato sul punto che nessun incarico era stato conferito al professionista mentre, in base alle risultanze documentali, lo stesso incarico era risultato affidato ad un professionista terzo.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè in entrambi i gradi del giudizio il giudice ha ritenuto non esservi prova nè del conferimento nè dell’espletamento dell’incarico, sicchè è evidente l’intenzione del ricorrente di sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità.

3. Con il terzo motivo – violazione degli artt. 2697,2727 e 2233 c.c.; del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; degli artt. 112,132,343 e 345 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla pratica del piano sicurezza – il ricorrente censura il capo di sentenza che ha riconosciuto non dovuto l’importo dovuto a tale titolo. Ad avviso del ricorrente il giudice avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova ponendo a carico di esso professionista l’onere di provare come dovuta tale voce di compenso, quando il CTU aveva ricompreso la prestazione nell’incarico originario, in assenza di espressa contestazione della controparte mentre la redazione del piano di sicurezza non sarebbe mai stata posta in dubbio dalla controparte. Inoltre, ad avviso del ricorrente, il Giudice d’Appello avrebbe violato l’art. 345 c.p.c., in quanto l’appellante aveva prodotto la documentazione relativa al piano di sicurezza solo in grado di appello in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale è possibile produrre in appello nuova documentazione al fine di eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronunzia gravata.

3.1 Anche questo motivo è inammissibile perchè, pur prospettato quale vizio di legittimità, in realtà è volto a colpire la motivazione della impugnata sentenza, in spregio alle preclusioni poste al vizio motivazionale dall’art. 348 bis c.p.c., commi 4 e 5.

Il motivo è, in ogni caso, inammissibile perchè di merito avendo sia il CTU sia i due giudici di merito rilevato che il professionista non aveva ottemperato all’onere di provare l’esecuzione della prestazione, producendo, solo in sede di gravame, un elaborato che non poteva trovare ingresso nel processo perchè la parte avrebbe potuto e dovuto produrlo tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado.

A fronte delle motivate statuizioni del Giudice d’Appello il ricorrente non svolge censure di legittimità ma di merito: la violazione dell’art. 2233 c.c., è totalmente eccentrica rispetto alla ratio decidendi in quanto la Corte d’Appello non ha affatto statuito che la prestazione professionale non dovesse essere retribuita ma che non vi fosse stata alcuna prestazione retribuibile; così la violazione dell’art. 2697 c.c., neppure è configurabile in quanto, essendovi stata contestazione sul conferimento dell’incarico, il presunto creditore era onerato della prova della conclusione del contratto e del suo espletamento, onere cui non ha ottemperato. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 345 c.p.c., essa è stata legittimamente esclusa dalla impugnata sentenza, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale sono indispensabili i soli documenti la cui necessità emerge dalla impugnata sentenza dei quali non era apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso giudizio di primo grado, mentre non è ammissibile il nuovo documento che già appariva indipensabile durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e prima del formarsi delle preclusioni istruttorie sicchè la sentenza non si è potuta fondare su di esso per la negligenza della parte che avrebbe potuto introdurlo (Cass., 2, n. 23244 del 15/11/ 2016; Cass., n. 10142 del 18/5/2016; Cass., 2, n. 21956 del 2/9/2019).

4. Con il quarto motivo – violazione degli artt. 2727 e 2233 c.c., L. n. 143 del 1949, artt. 4,13,18 e 19, violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento al rilievo planimetrico (il tutto con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), il ricorrente si duole che il Giudice d’Appello abbia omesso di riconoscere il compenso per il rilievo planialtimetrico ritenendo, assertitamente in contrasto con le disposizioni in epigrafe, che il compenso rientrava in quello della progettazione, ovvero che, in quanto autonomo, avrebbe dovuto costituire oggetto di prova del conferimento di uno specifico incarico.

4.1. Il motivo è inammissibile. Il Giudice d’Appello, come riferito, ha ritenuto trattarsi di un’attività professionale direttamente connessa a quella di progettazione e dunque compensata nell’ambito del relativo costo, ovvero che, qualora avesse costituito oggetto di un autonomo incarico, la parte ne avrebbe dovuto dare prova, il che non è avvenuto. E’ evidente che tutte le censure articolate dal ricorrente, ancorchè formulate con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3, 4 e 5, sono tutte censure di merito, afferenti alla motivazione e volte a sollecitare questa Corte ad una rivisitazione del merito della causa. Nè hanno alcuna autosufficienza le censure relative alla violazione dell’art. 2727 c.c., non argomentando il ricorrente in alcun modo circa le modalità di violazione del ragionamento presuntivo, ovvero quella ex art. 112 c.p.c., non illustrando in alcun modo il preteso contrasto tra il chiesto ed il pronunciato.

5. Con il quinto motivo il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla pratica di assistenza alla stipula del mutuo. Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che non fossero sufficienti le prove testimoniali raccolte in giudizio e le prove documentali pure prodotte a sostegno della prova del conferimento di detto incarico.

5.1 Il motivo è inammissibile perchè entrambi i giudici di merito hanno escluso fosse dovuto un qualunque compenso per un’attività del tutto estranea a quella del progettista-direttore dei lavori ed in ordine alla quale non vi era alcuna prova di uno specifico incarico conferito, essendo del tutto insufficienti sia la prova testimoniale sia quella documentale raccolte in giudizio. Oltre alla preclusione posta dall’art. 348 ter c.p.c., la censura è radicalmente inammissibille perchè di merito.

6. Con il sesto motivo – violazione dell’art. 92 c.p.c., in riferimento alla compensazione integrale delle spese dei due gradi del giudizio con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza per non aver adeguatamente motivato in ordine alla scelta di compensazione delle spese di lite, in mancanza di una esplicita ragione di eccezionalità che consentisse di derogare alla regola generale della soccombenza, essendo stata la pretesa dell’architetto S. in larga misura riconosciuta fondata ed essendo stata rigettata la domanda risarcitoria articolata in via riconvenzionale dai committenti.

6.1 Il motivo è inammissibile perchè di merito e perchè la scelta del giudice appare del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass., 6, n. 24502 del 2017; Cass., n. 8421 del 2017).

7. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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