Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32772 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16854-2018 proposto da:

P.P.E.E., ricorso non notificato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. TRIB. (OMISSIS) del TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Avv. P.P.E.E. propone ricorso per cassazione contro il Ministero della Giustizia avverso la ordinanza del Tribunale di Milano 27.4.2018, che ha rigettato la domanda proposta all’Erario per il pagamento di compensi professionali.

A seguito di proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta improcedibilità del ricorso non notificato, il ricorrente ha irritualmente presentato a mezzo pec memoria in cui si afferma che “l’atto de quo è di fatto stato notificato al Ministero della Giustizia in data 28 maggio 2018 (pervenuto il 31 maggio 2018) come da allegato”.

Detto allegato consiste in una fotocopia con relata con data illeggibile.

Resta confermato, tuttavia, che nel fascicolo non si rinviene l’originale notificato ed annotazione in tal senso esiste anche sul frontespizio del fascicolo di ufficio, circostanze che hanno dato luogo alla proposta di improcedibilità.

Va ulteriormente rilevato, ad abundantiam, che la notifica a Milano presso l’avvocatura è nulla perchè l’atto andava notificato alla avvocatura generale dello Stato in Roma; che il ricorso è inammissibile per mancata sommaria esposizione dei fatti (si fa solo riferimento ad una domanda proposta all’Erario) e vaghi sono i riferimenti nella esposizione dei motivi, inidonei ad individuare la concreta fattispecie per cui è causa.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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