Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32772 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 12/12/2019), n.32772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30069-2017 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE

CAVALIERI 11, presso lo STUDIO LEGALE LANA, LAGOSTENA E BOSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORAZIO ALFREDO ZAPPIA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 596/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 13.6.2017, la Corte d’appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di A.F. volta a conseguire la pensione di inabilità civile;

che avverso tale pronuncia A.F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 195 c.p.c. per avere la Corte di merito fatto proprie le risultanze di un elaborato peritale che era stato depositato prima del decorso del termine di 60 giorni previsto dalla norma cit. per la presentazione di osservazioni delle parti;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale disatteso senza motivazione i rilievi critici che erano stati mossi alla CTU;

che, con il terzo motivo, analoga doglianza è ripetuta per non avere la Corte di merito disposto in ordine alla richiesta di revoca dell’incarico e di sostituzione del CTU per manifesta illogicità dell’elaborato peritale;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte;

che, al riguardo, sebbene questa Corte abbia affermato che l’omesso invio alle parti della bozza di relazione dia luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo (Cass. n. 23493 del 2017, cui ha dato seguito Cass. n. 21984 del 2018), reputa nondimeno il Collegio che codesto principio debba essere letto in combinato disposto con l’ulteriore e pacifico principio secondo cui la censura concernente la violazione di uno dei “principi regolatori del giusto processo” (ossia delle regole processuali la cui violazione è astrattamente denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 4, quali nella specie l’art. 195 c.p.c.) può essere fatta valere per cassazione soltanto qualora abbia avuto carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto sostanziale della decisione e tale da arrecare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa della parte denunciante (Cass. n. 22341 del 2017); che l’anzidetta conclusione s’impone logicamente tenuto conto che la violazione dell’art. 195 c.p.c., avendo carattere relativo, è suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia ovvero, per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c. (così Cass. n. 23493 del 2017, cit.);

che, nella specie, il pregiudizio lamentato da parte ricorrente non appare in alcun modo apprezzabile, sol che si pensi, per un verso, che i giudici di merito si sono fatti carico di replicare alle osservazioni critiche mosse da parte ricorrente all’elaborato peritale (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata) e, per un altro verso, che quest’ultimo non è stato trascritto in ricorso, nemmeno nelle parti essenziali per intendere il pregiudizio asseritamente patito, così contravvenendosi all’ulteriore e consolidato principio di diritto secondo cui secondo cui, qualora venga censurata per cassazione una sentenza per incongruità o illogicità della motivazione derivante da mancata o insufficiente o erronea valutazione di risultanze processuali (documenti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.), è imprescindibile, al fine di consentire a questa Corte di effettuare il richiesto controllo anche in ordine alla decisività del fatto controverso, che il ricorrente precisi le risultanze che asserisce decisive o insufficientemente o erroneamente valutate mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, in quanto il principio di specificità del ricorso per cassazione consente il controllo solo sulla base delle deduzioni in esso contenute, senza che questa Corte possa supplire ad eventuali sue lacune con indagini integrative, che trasformerebbero inevitabilmente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (cfr. in tal senso Cass. nn. 12984 del 2006, 9245 del 2007 e, più recentemente, Cass. nn. 12801 del 2017, 19048 del 2016, 16900 del 2015);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;

che non v’ha luogo a condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, stante l’applicabilità in specie dell’art. 152 disp. att. c.p.c., siccome accertata in grado di appello;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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