Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32771 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 19/12/2018), n.32771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25031 – 2017 R.G. proposto da:

D.R.L. – c.f. (OMISSIS) – (titolare della ditta individuale

“La Dolciaria”), elettivamente domiciliata, con indicazione

dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in Mercato San

Severino (SA), alla via G. Amendola, n. 14, presso lo studio

dell’avvocato Pasquale Acconcia che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Aniello Ferrentino la rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

REIRE s.r.l. – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Dardanelli,

n. 46, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Spinella che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Margherita Croci la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Bologna n. 1229/2017,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto n. 2921/2013, su ricorso della “Reire” s.r.l., il tribunale di Reggio Emilia ingiungeva a Luisa D.R., titolare della ditta individuale “La Dolciaria”, il pagamento della somma di Euro 6.703,40, quale prezzo, rimasto insoluto, di una fornitura di merce.

Con atto notificato il 28.10.2013 D.R.L. proponeva opposizione.

Deduceva che mai aveva intrattenuto rapporti commerciali, neppur per il tramite di terzi, con la s.r.l. ricorrente; che mai aveva ordinato e ricevuto la merce di cui si reclamava il corrispettivo.

Instava per la revoca dell’opposta ingiunzione e per la condanna della società ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Si costituiva la “Reire” s.r.l..

Instava per il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza n. 865/2015 l’adito tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava integralmente le spese di lite.

Proponeva appello D.R.L. in ordine alla statuizione sulle spese.

Resisteva la “Reire” s.r.l..

Con sentenza n. 1229/2017 la corte d’appello di Bologna rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Osservava la corte che, in rapporto ed ai fini della compensazione delle spese di primo grado, assumeva rilievo assorbente la condotta processuale dell’opponente; che segnatamente il mancato disconoscimento da parte dell’opponente, in sede di prima udienza, della sottoscrizione apposta sui documenti ex adverso prodotti, aveva contributo ad alimentare il sospetto dell’opposta circa il personale coinvolgimento di D.R.L..

Osservava inoltre, in relazione al motivo di gravame concernente l’omessa pronuncia in ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c., comma 1, che la “Reire” non aveva agito con colpa grave; che al contempo l’appellante non aveva allegato alcun elemento idoneo ai fini della liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.

Osservava infine che l’infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., comma 1, dava luogo ad una vera e propria soccombenza ed era atta a giustificare, unitamente ai rilievi circa la condotta processuale dell’opponente, la compensazione delle spese del primo grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.R.L.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “Reire” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè l’illogicità, la contraddittorietà e l’erroneità della motivazione dell’impugnata sentenza.

Deduce che non è compito del giudice sindacare la scelta della parte di avvalersi o meno di un dato strumento processuale, cioè di disconoscere o meno la sottoscrizione figurante in calce ad un documento.

Deduce altresì che ben avrebbe potuto la “Reire”, viepiù giacchè dotata di una buona organizzazione amministrativa, contattare ella ricorrente “utilizzando i normali canali in uso alle aziende commerciali” (così ricorso, pag. 8), ossia acquisendo una certificazione della Camera di Commercio di Salerno, “allo scopo (…) di ottenere i chiarimenti necessari prima di attivarsi per l’ingiunzione di pagamento” (così ricorso, pag. 8).

Deduce inoltre che già con l’esperita opposizione aveva provveduto a disconoscere in radice qualsivoglia rapporto con la società opposta, tant’è che il primo giudice ha respinto l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell’ingiunzione.

Deduce quindi che la corte di merito ha erroneamente valutato l’atteggiamento soggettivo della “Reire”, che aveva avuto ampia possibilità di vagliare previamente la fondatezza della propria pretesa.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, nonchè l’illogicità, la contraddittorietà e l’erroneità della motivazione dell’impugnata sentenza.

Deduce che la corte distrettuale “ha omesso di considerare fatti e circostanze essenziali, per ravvisare, nella vicenda de qua, la sussistenza della colpa grave” (così ricorso, pag. 12); che segnatamente i sintomi della colpa grave si ravvisano nella condotta tenuta dalla “Reire” sia nella fase pre-processuale sia nella fase processuale; che dunque la corte territoriale avrebbe dovuto condannare controparte “al risarcimento dei danni, in via equitativa, per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., comma 3” (così ricorso, pag. 12).

Ambedue i motivi sono destituiti di fondamento e le ragioni che ne giustificano il rigetto sono, per certi versi, le medesime. Il che rende opportuna la disamina simultanea e dell’uno e dell’altro mezzo di impugnazione.

Come si è in precedenza evidenziato, la corte di Bologna ha respinto sulla scorta di una duplice ratio decidendi e l’uno e l’altro motivo di gravame.

In questi termini devesi imprescindibilmente rappresentare quanto segue.

Ovvero che il primo motivo di ricorso non attinge la seconda ratio che pur sorregge la reiezione del primo motivo di appello (“l’infondatezza dell’azione risarcitoria (…) dà luogo ad una vera e propria soccombenza (…) e giustifica, insieme a quanto osservato a proposito della condotta processuale della parte (…), la compensazione delle spese di lite”: così sentenza d’appello, pag. 4).

Al riguardo si tenga conto che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l’accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un’ipotesi di soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate (cfr. Cass. 14.10.2016, n. 20838).

Ovvero che, analogamente, il secondo motivo di ricorso non attinge la seconda ratio, che parimenti sorregge la reiezione del secondo motivo di appello (“a ciò si aggiunga che parte appellante non ha nemmeno allegato, com’era suo onere, gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa del danno lamentato, non potendosi in tal senso ritenere sufficiente (…)”: così sentenza d’appello, pag. 4).

Al riguardo si tenga conto che la responsabilità di cui nella fattispecie si controverte è propriamente quella di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1. Del resto D.R.L. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, (vedasi la rubrica del secondo motivo di ricorso); la corte emiliana ha espressamente qualificato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, il secondo motivo d’appello e tale qualificazione la ricorrente non ha in questa sede censurato; questa Corte spiega, “con riferimento all’ipotesi “sanzionatoria” del comma 3 (dell’art. 96 c.p.c.), (…) che l’applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l’applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte” (così in motivazione Cass. (ord.) 11.2.2014, n. 3003).

E si tenga conto ulteriormente – del pari con riguardo alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 1, – che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto (è il caso di specie) l’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. sez un. (ord.) 20.4.2004, n. 7583; Cass. 27.10.2015, n. 21798; Cass. 1.12.1995, n. 12422).

Ovviamente la mancata impugnazione delle surriferite ulteriori rationes decidendi rileva nel segno della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.

Ossia dell’elaborazione per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto le doglianze esperite avverso le “rationes” impugnate, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4292; cfr. Cass. 11.1.2007, n. 389).

Le peculiarità della vicenda contenziosa de qua, correlate propriamente all’abuso che seppure un terzo ha perpetrato del “nome commerciale” della ricorrente, ad insaputa di costei, suggeriscono, nonostante il rigetto del ricorso, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto che il ricorso è datato 9.10.2017.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, D.R.L., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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