Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32771 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18681-2018 proposto da:

FELIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CBA, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO FERRI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’odinanza n. 30929/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Felix S.r.L. propone ricorso per cassazione per la revocazione, ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, dell’ordinanza di questa Corte, indicata in epigrafe, che aveva cassato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1224/17/2015;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

la contribuente ha depositato memoria difensiva formulando istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va preliminarmente respinta l’istanza di sospensione del giudizio proposta ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, atteso che la presente controversia, per il suo oggetto (revocazione di sentenza), rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima, non avendo la ricorrente affatto impugnato un atto con natura impositiva;

2.1. con il ricorso si lamenta “falsa percezione e supposta inesistenza di circostanze di fatto – risultanti dagli atti di causa e dalla stessa ordinanza impugnata – in relazione alle quali incideva la regola già affermata nel precedente giudizio reso tra le stesse parti con valore di giudicato” definito con ordinanza n. 1222/17/2015 della CTR della Sicilia, che aveva accolto le richieste dell’odierna ricorrente per il riconoscimento dell’agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, con riguardo ai terreni, dalla stessa acquistati, ricadenti in area del Comune di Misterbianco interessati da variante urbanistica, in merito alla decorrenza del quinquennio entro cui provvedere all’utilizzazione edificatoria di uno dei suddetti terreni acquistati ed all’insussistenza del presupposto dell’ultimazione dei lavori ai fini dell’utilizzazione edificatoria con applicabilità di esimente derivante da forza maggiore;

2.2. le doglianze sono inammissibili in quanto la Corte di legittimità ha così statuito in merito all’eccezione di giudicato esterno proposta dalla società ricorrente nel giudizio in questione: “va preliminarmente respinta l’eccezione di giudicato esterno, in quanto afferente una particella di terreno ed un atto pubblico diversi da quelli oggetto dei presente giudizio, e soprattutto implicanti – per quanto si va a dire nel merito del ricorso – un distinto accertamento in fatto; per completezza si rileva altresì che dagli atti e documenti allegati dalla stessa contribuente emerge che essa aveva preliminarmente eccepito l’inesistenza dell’atto di compravendita 14/05/2003 registrato il 30/05/2003, al n. 6177, per non avere la società “mai portato a registrazione atti ai quali sia stato assegnato il n. 6177”, in quella data essendo stato “registrato altro distinto e diverso atto avente n. 6172” (v. ricorso introduttivo, pag. 6), e ciò trova conferma nella perizia giurata del 27/10/2009 ove, tra gli atti elencati, figura la dicitura “n. 6177 (in effetti 6172)”;

2.3. con il ricorso si invoca, quindi, in realtà, un’ipotesi di revocazione – quella contemplata dall’art. 395 c.p.c., n. 5 – che alla stregua della disciplina positiva non è applicabile alle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione (cfr. Sezioni Unite nn. 23833/2015, 17577/2013), avendo il legislatore ribadito l’esclusione del motivo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5, pure successivamente all’introduzione della possibilità di decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione ed anche dopo l’ampliamento, ad opera del legislatore del 2006, di tale possibilità;

2.4. infatti, subito dopo la modifica dell’art. 384 c.p.c. ad opera della L. n. 353 del 1990, art. 66, il legislatore ha ritenuto di dover ammettere per le sentenze della Corte di Cassazione la revocazione per errore di fatto, e, a seguito dell’ulteriore ampliamento delle ipotesi di decisione nel merito ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, con lo stesso decreto ha introdotto l’art. 391 ter c.p.c., prevedente che le sentenze della cassazione che pronunciano sul merito sono soggette a revocazione straordinaria (oltre che alla già prevista revocazione per errore di fatto) e ad opposizione di terzo, pertanto ancora una volta escludendo la revocabilità per ii motivo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5;

2.5. anche con riguardo all’ipotesi contemplata dall’art. 395 c.p.c., n. 4, occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza di questo Giudice di legittimità (cfr. Cass. nri. 22177/2016, 321/2015, 7443/2008), l’errore di fatto di cui all’art. cit. deve consistere in un’errata percezione del fatto, una svista di carattere materiale oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il Giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; non riguardare un punto controverso sui quale la Corte si sia pronunciata; presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; non consistere in un vizio di assunzione del fatto nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo;

2.6. l’errore di fatto revocatorio, pertanto, non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, configurandosi in tal caso un errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (cfr. Cass. nn. 446/2015, 1731/2014, 22171/2010 nonchè S.U. n. 7217/2009);

2.7. ne consegue che non può ritenersi sussistente l’errore revocatorio allorchè la parte, come nel presente caso, abbia denunciato l’erronea presupposizione dell’esistenza di un giudicato, atteso che il giudicato, sia esso interno od esterno, costituendo la “regola del caso concreto”, partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che, come la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche, così l’erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 c.p.c., n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (cfr. S.U. nn. 23242/2005, 21639/2004, Cass. n. 10930/2017);

3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell’errore revocatorio e la ricorrente, soccombente, condannata alle spese del giudizio di legittimità; liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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